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Sentenza — n. 2078/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; Prosecutor failed to meet 30-day deadline for filing appeal against sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2078/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late. The Prosecutor General argued the lower court violated the law by applying recidiva aggravation for a negligent act, but the primary ground for dismissal was procedural. The court ruled that the appeal exceeded the 30-day deadline for filing, rendering it untimely regardless of the substantive legal arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible, and mere deposit in the appellate court's registry does not constitute valid service if the deadline has expired.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline procedural timeliness service of process recidiva aggravation recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
Il termine per impugnare la sentenza con motivazione non contestuale ma depositata nei quindici giorni dalla lettura del dispositivo (art. 544, comma 2, cod.
Art. 585, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
pen.) è di 30 giorni, decorrenti, per il Procuratore generale, dal giorno in cui è eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con estratto del provvedimento (art. 585, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.).
Art. 583, comma 1, cod. proc. pen.
Esso, quindi, è inammissibile perché tardivo, a nulla rilevando il tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria della Corte di appello, sia perché tae deposito non equivale ad alcuna delle modalità di spedizione previste dall'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., sia perché il principio dettato dall'art.
Art. 583, comma 2, cod. proc. pen.
pen., sia perché il principio dettato dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, rappresentando un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art.
Art. 582, cod. proc. pen.
non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, rappresentando un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art. 582 cod.
art. 335 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Ravenna, previa riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 335 cod. pen., ha condannato Fabio Villano alla pena di mesi dieci di reclusione.
art. 99 cod. pen
il Procuratore generale di Bologna, denunciando il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen.
art. 582 cod. proc. pen
non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, rappresentando un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art. 582 cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale di Bologna nel procedimento nei confronti di Villano Fabio nato a Erice il 29/11/1974 avverso la sentenza del 21/11/2023 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Ravenna, previa riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 335 cod. pen., ha condannato Fabio Villano alla pena di mesi dieci di reclusione.

2. Avverso la tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen. il Procuratore generale di Bologna, denunciando il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. Fabio Villano è stato rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 334, 99, comma 4, cod. pen.; il Tribunale di Ravenna ha ricondotto il fatto a lui ascritto alla fattispecie di cui all'art. 335 cod. pen., ritenendo che la condotta di violazione dei doveri inerenti alla custodia delle cose sottoposte a sequestro a lui affidate fosse colposa e non dolosa. Nonostante ciò, ha applicato l'aumento per la recidiva reiterata, in violazione del disposto dell'art. 99 cod. pen., che configura l'aggravante della recidiva solo in rapporto ai reati dolosi.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente affrontata la questione della tempestività del ricorso. Il termine per impugnare la sentenza con motivazione non contestuale ma depositata nei quindici giorni dalla lettura del dispositivo (art. 544, comma 2, cod. proc. pen.) è di 30 giorni, decorrenti, per il Procuratore generale, dal giorno in cui è eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con estratto del provvedimento (art. 585, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Nel caso di specie dalla documentazione allegata al ricorso emerge che la sentenza è stata comunicata alla Procura generale il 15/03/2024, per cui il termine di 30 giorni, che scadeva domenica 14/04/2024, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, ossia il 15/04/2024.

Il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte di appello di Bologna il 15/04/2024 e trasmesso via pec al Tribunale di Ravenna il successivo 16/04/2024. Esso, quindi, è inammissibile perché tardivo, a nulla rilevando il tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria della Corte di appello, sia perché tae deposito non equivale ad alcuna delle modalità di spedizione previste dall'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., sia perché il principio dettato dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, rappresentando un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art. 582 cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. 2 Ph(

P.Q.M.

Dichiara inammissibile