Sentenza — n. 1920/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha sostituito la misura degli arresti domiciliari applicata a Manuel Vincenzo Sorrentino con quella della custodia in carcere. La Corte, in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore generale, ha ritenuto che, una volta divenuta definitiva la sentenza con cui sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'estradizione del ricorrente i negli Stati Uniti d'America, fosse più concreto e grave il pericolo di fuga, per cui, per assicurare la consegna del ricercato alle autorità statunitensi, ha aggravato la misura in essere.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 1920/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Manuel Vincenzo Sorrentino, denunciando un unico motivo di annullamento, per violazione dell'art. 704, comma 3, cod. proc. pen. che, dopo la decisione favorevole all'estradizione, attribuisce al solo Ministro della giustizia la legittimazione a richiedere l'applicazione della custodia cautelare dell'estradando.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sorrentíno Manuel Vincenzo, nato a Roma il 05/09/1984 Avverso l'ordinanza del 11/10/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; udito l'avvocato Andrea Guidi, difensore di Sorrentino Manuel Vincenzo, che ha chiesto che il ricorso venga accolto
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha sostituito la misura degli arresti domiciliari applicata a Manuel Vincenzo Sorrentino con quella della custodia in carcere. La Corte, in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore generale, ha ritenuto che, una volta divenuta definitiva la sentenza con cui sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'estradizione del ricorrente i negli Stati Uniti d'America, fosse più concreto e grave il pericolo di fuga, per cui, per assicurare la consegna del ricercato alle autorità statunitensi, ha aggravato la misura in essere.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Manuel Vincenzo Sorrentino, denunciando un unico motivo di annullamento, per violazione dell'art. 704, comma 3, cod. proc. pen. che, dopo la decisione favorevole all'estradizione, attribuisce al solo Ministro della giustizia la legittimazione a richiedere l'applicazione della custodia cautelare dell'estradando.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il ricorrente è stato estradato il 12/12/2024 (come da comunicazione pervenuta dalla Polizia di frontiera di Fiumicino) per cui la misura impugnata ha perso efficacia. Non può essere accolta l'istanza del difensore, che ha chiesto che il ricorso venga accolto persistendo un interesse alla riparazione per ingiusta detenzione. Infatti, secondo le Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato (Sez.
U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002 - 01). Nel caso di specie, invece, l'istanza è stata formulata dal solo difensore in sede di discussione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di inte