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Sentenza — n. 1650/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1650/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1650/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24/04/2017 il Tribunale di Catania ha dichiarato Antonino Pillera responsabile del reato di cui all'art. 336 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello di Catania ha revocato tale beneficio, confermando, nel resto la sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, articolo 336 cod. pen, articoli 129 cod. proc. pen, articolo 597 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1650/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Non sussistono i presupposti per l'emissione di sentenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in quanto non emergono in modo assolutamente non contestabile circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). Del resto, la ricostruzione dei fatti non viene neppure censurata dall'imputato, che contesta in modo del tutto generico l'idoneità delle minacce profferite a coartare la volontà del pubblico ufficiale.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico revoca della sospensione condizionale reati contro la pubblica autorità pubblica intimidazione modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
Con sentenza del 24/04/2017 il Tribunale di Catania ha dichiarato Antonino Pillera responsabile del reato di cui all'art. 336 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
articolo 336 cod. pen
Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di difetto di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato di cui all'articolo 336 cod. pen., in quanto le minacce prospettate dall'imputato sarebbero inidonee a coartare la volontà dei pubblici ufficiali.
articoli 129 cod. proc. pen
2.2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 129 cod. proc. pen.
articolo 597 cod. proc. pen
2.3 Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 597 cod. proc. pen., avendo la Corte violato il divieto di reformatio in peius in quanto, in assenza di appello del pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pillera Antonino, nato a Catania il 23/06/1996 avverso la sentenza del 22/06/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/04/2017 il Tribunale di Catania ha dichiarato Antonino Pillera responsabile del reato di cui all'art. 336 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello di Catania ha revocato tale beneficio, confermando, nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di difetto di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato di cui all'articolo 336 cod. pen., in quanto le minacce prospettate dall'imputato sarebbero inidonee a coartare la volontà dei pubblici ufficiali. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., in quanto il reato si è estinto per intervenuta prescrizione prima dell'emissione della sentenza impugnata. 2.3 Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 597 cod. proc. pen., avendo la Corte violato il divieto di reformatio in peius in quanto, in assenza di appello del pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce che il reato era prescritto prima dell'emissione della sentenza di secondo grado. Tale censura è infondata. Il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. è di anni sei (art. 157, comma 1, cod. pen.) mentre il termine massimo, tenuto conto delle interruzioni, è di anni sette e mesi sei (art. 161, comma 2, cod. pen.). A tale termine vanno aggiunte le sospensioni della prescrizione (in primo grado: sessanta giorni per rinvio per impedimento del difensore dal 21/11/2016 al 22/07/2016; quattro mesi in secondo grado, dal 23/02/2023 al 22/06/2023). Il termine di fase, di sei anni e sessanta giorni, decorrente dalla emissione della sentenza di primo grado, non era, quindi, ancora decorso al momento della emissione della sentenza di secondo grado (22/06/2023) e, quindi, a maggior ragione, al momento della notificazione del decreto di citazione in appello.

2. La prescrizione è maturata dopo la sentenza di appello.Tenuto conto delle sospensioni sopra indicate, infatti, il termine massimo di prescrizione è scaduto il 05/10/2023. La causa estintiva deve essere rilevata da questa Corte in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., essendo il rapporto processuale validamente instaurato con un ricorso non manifestamente infondato (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 secondo cui solo l'inammissibilità dell'impugnazione paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, il quale, al di là dell'accertamento di tale profilo processuale, non è abilitato a occuparsi del merito e a rilevare, a norma dell' 129 cod. proc. pen., cause di non punibilità, quale l'estinzione del reato per prescrizione, sia se maturata successivamente alla sentenza impugnata sia se verificatasi in precedenza, nel corso cioè del giudizio definito con tale sentenza, destinata a rimanere immodificabile, proprio perché contrastata da una impugnazione inammissibile).

Non sussistono i presupposti per l'emissione di sentenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in quanto non emergono in modo assolutamente non contestabile circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). Del resto, la ricostruzione dei fatti non viene neppure censurata dall'imputato, che contesta in modo del tutto generico l'idoneità delle minacce profferite a coartare la volontà del pubblico ufficiale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reat