Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and reiterating facts already correctly answered by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Gianluca Vento's appeal against the Messina Tribunal's bail decision inadmissible. The appellant argued that the preventive detention was disproportionate given the short duration of the alleged criminal conduct and his prior home detention. The court rejected these generic criticisms, noting the lower court had already thoroughly addressed the evidentiary elements proving Vento's role in a drug trafficking organization and the necessity of the measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates factual criticisms already answered by the lower court without providing new legal arguments or specific grounds for the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vento Gianluca, nato a Messina il 03/07/1997 avverso l'ordinanza del 15/07/2024 del Tribunale di Messina; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini, letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina, in sede di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Gianluca Vento dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, per il delitto di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo 1) e per un reato-fine in materia di stupefacenti (capo 72).
2. Avverso detta ordinanza Gianluca Vento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. sulle esigenze cautelari sia con riferimento al profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione dei reati che della proporzionalità della misura applicata, alla luce dei soli due mesi delle condotte contestate, peraltro risalenti al 2022, quando Vento si trovava in regime di detenzione domiciliare. Il provvedimento impugnato ha ritenuto la partecipazione del ricorrente ad un'associazione dedita al narcotraffico senza indicarne gli elementi costitutivi, rimasti indimostrati sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e non considerando la mera occasionalità del reato-fine.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, come successivamente prorogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché generico e reiterativo delle censure in fatto alle quali il Tribunale ha dato puntuale e corretta risposta. 2.Premesso che il ricorso pone innanzitutto censure relative alle esigenze cautelari per poi concludere assertivamente per l'assenza della gravità indiziaria, il provvedimento impugnato, richiamando le articolate e convergenti risultanze investigative, ha collocato le condotte contestate a Gianluca Vento nel più ampio contesto di un organigramma associativo, volto alla gestione di un traffico di stupefacenti tra la Calabria e la Sicilia, nel quale ricopriva il ruolo di stabile acquirente da Rosario Abate e di successivo rivenditore. 2.1.
L'attività di indagine si è fondata su servizi di videoripresa, predisposti presso l'abitazione di Abate (da cui è emersa non solo l'assiduità degli acquisti di cocaina e crack da parte di Vento ma anche la consegna al sodalizio, in occasione di ogni visita, di migliaia di euro come pagamento delle pregresse cessioni, pag. 5); sul monitoraggio del profilo Facebook del ricorrente e della compagna; sui dialoghi intercettati (pagg. da 5 a 8 del provvedimento impugnato) che menzionano quantitativi, somme di denaro e suggerimenti del venditore ad una maggiore cautela; sul sequestro di stupefacente e denaro presso l'abitazione del ricorrente, all'epoca sottoposto a detenzione domiciliare; sul suo arresto e, soprattutto, sul successivo sostegno economico ricevuto da Vento da parte dell'associazione dedita al narcotraffico durante la custodia cautelare in carcere (pag. 7).
Si tratta di elementi convergenti e rivelatori del ruolo partecipativo del ricorrente nell'associazione criminale messinese, supportati anche dalla contestazione di un reato-fine, che escludono qualsiasi occasionalità, non contrastati dalle generiche censure difensive. 2.2. E' priva di pregio anche la deduzione difensiva in merito alla breve durata delle indagini e, dunque, della condotta partecipativa in quanto in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti risulti, come nel caso in esame, l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, seppure per un periodo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122). 2.3.
In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ha fondato la propria decisione sul giudizio positivo circa il pericolo di reiterazione, atteso che il ricorrente ha interrotto la propria attività criminale solo a seguito del precedente arresto. A ciò va aggiunto che per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 la prognosi ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293;
Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Rv. 273435), la cui perdurante operatività è attestata dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di Giovanni Rizzo riportate a pagina 4 del provvedimento impugnato.
3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.