Sentenza — n. 1284/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza dell'08/05/2024 la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Otello Pulpito per il delitto di rapina dal G.u.p. del Tribunale di Taranto in data 05/11/2020, confermata dalla Corte di appello di Lecce e divenuta infine irrevocabile. In particolare, la Corte di appello ha escluso che fosse ravvisabile contrasto di giudicati rilevante ex art. 630, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 369 cod. pen, art. 628 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1284/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso Pulpito tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Contesta l'assunto della Corte secondo cui non ricorrerebbe il requisito della medesimezza del fatto: in realtà la condanna di Pulpito si fondava sulle dichiarazioni di Lezza, condannata per il delitto di cui all'art. 369 cod. pen. per essersi autodenunciata per il reato di calunnia avendo falsamente incolpato Pulpito di quello di cui all'art. 628 cod. pen. Il fatto non poteva che inerire alla denuncia calunniatrice, che non poteva che provenire da altro soggetto poi condannato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pulpito Otello, nato il 29/0§/1990 a Taranto avverso l'ordinanza in data 08/05/2024 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'08/05/2024 la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Otello Pulpito per il delitto di rapina dal G.u.p. del Tribunale di Taranto in data 05/11/2020, confermata dalla Corte di appello di Lecce e divenuta infine irrevocabile. In particolare, la Corte di appello ha escluso che fosse ravvisabile contrasto di giudicati rilevante ex art. 630, comma 1, lett.
a) cod. proc. peri. rispetto alla sentenza emessa ai sensi dell'a rt. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art.369 cod. proc. pen. nei confronti di Rosaria Lezza che aveva accusato Pulpito del delitto di rapina.
2. Ha proposto ricorso Pulpito tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Contesta l'assunto della Corte secondo cui non ricorrerebbe il requisito della medesimezza del fatto: in realtà la condanna di Pulpito si fondava sulle dichiarazioni di Lezza, condannata per il delitto di cui all'art. 369 cod. pen. per essersi autodenunciata per il reato di calunnia avendo falsamente incolpato Pulpito di quello di cui all'art. 628 cod. pen. Il fatto non poteva che inerire alla denuncia calunniatrice, che non poteva che provenire da altro soggetto poi condannato.
Contesta inoltre l'affermazione secondo cui la sentenza di condanna si fondava non solo sulle dichiarazioni accusatorie, poi ritrattate, quanto sull'esame visivo da parte dei testi di P.G. intervenuti nell'immediatezza: tale rilievo implicava che vi fosse necessità di motivazione per superare l'effetto sentenza-calunnia. Infine, segnala che anche la sentenza di patteggiamento può dar luogo a conflitto di giudicati, fermo restando che il Giudice aveva dato atto della sussistenza dei fatti e della penale responsabilità. L'istanza si fondava dunque su elemento sopravvenuto da ritenersi rilevante.
3. Il Procuratore generale (Giuseppina Casella) ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il novum invocato a fondamento dell'istanza di revisione è costituito dalla sentenza pronunciata nei confronti di Rosaria Lezza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 369 cod. pen. contestato nei termini seguenti: «perché con denunzia presentata presso la Questura di Taranto incolpava se stessa del reato di calunnia, sapendo che lo stesso non era avvenuto, ovvero affermava di aver incolpato falsamente Pulpito Otello Domenico del reato di cui all'art. 628 cod. pen., circostanza smentita dai riscontri effettuati in sede di indagini preliminari che comprovavano l'avvenuta consumazione della rapina».••• 3.
E' di tutta evidenza, a prescindere da ogni altra considerazione, che la sentenza di applicazione di pena nei confronti di Rosaria Lezza non smentisce le accuse a carico di Pulpito ma le conferma, in quanto muove dal presupposto che fosse calunniosa l'accusa mossa da Lezza a se stessa di aver falsamente accusato Pulpito: ciò infatti equivale a dire che l'accusa originaria era veritiera e che per questo può dirsi ravvisabile il delitto di autocalunnia, avverso il quale Lezza ha palesato acquiescenza con la richiesta di applicazione di pena.
4. A ben guardare dunque non è neppure in astratto configurabile il presupposto del contrasto di giudicati, con ogni conseguenza in ordine all'inammissibilità del ricorso, da cui discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C