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Sentenza — n. 1101/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1101/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1101/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame di Lecce, con l'ordinanza impugnata, ha rigE ttato la richiesta di riesame proposta da Alessandro Carrisi e ha confermato l'ordir anza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, chellin data 6 maggio 2024, ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame ha ritenuto Alessandro Carrisi gravemente ind ziato della commissione, in concorso con Cosimo De Fazio, dei delitti di cui agli arti. 110 e 648 cod. pen. (capo A), con riferimento alla ricezione di due rivoltelle e quattro pistole semiautomatiche con matricola abrasa, di cui agli artt. 110 e 23, corimi 1 e 3, della I. 18 aprile 1975, n. 110, per il possesso delle predette armi clandestine (capo B), e di cui agli artt. 81, primo comma, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto a fine di spaccio gr. 174,74 di cocaina e gr. 95,56 di hashish.

Regesto Legislator

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art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1101/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 27: cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi inc izi di colpevolezza.

Parole chiave

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porto abusivo di armi detenzione di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti infrazione alla legge sulle armi arma personale contrabbando di guerra

Disposizioni normative citate

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art. 273 cod. proc. pen
Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carrisi Alessandro, nato a Brindisi il 22/03/1974; avverso l'ordinanza emessa il 28/05/2024 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuntore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorh.o.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Lecce, con l'ordinanza impugnata, ha rigE ttato la richiesta di riesame proposta da Alessandro Carrisi e ha confermato l'ordir anza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, chellin data 6 maggio 2024, ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame ha ritenuto Alessandro Carrisi gravemente ind ziato della commissione, in concorso con Cosimo De Fazio, dei delitti di cui agli arti. 110 e 648 cod. pen. (capo A), con riferimento alla ricezione di due rivoltelle e quattro pistole semiautomatiche con matricola abrasa, di cui agli artt. 110 e 23, corimi 1 e 3, della I. 18 aprile 1975, n. 110, per il possesso delle predette armi clandestine (capo B), e di cui agli artt. 81, primo comma, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto a fine di spaccio gr. 174,74 di cocaina e gr. 95,56 di hashish.

2. L'avvocato Laura Beltrami, nell'interesse di Carrisi, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motiPti. 2.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi Indizi di colpevolezza. Il difensore rileva che il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con gli elementi addotti dalla difesa; illogicamente, inoltre, il Tribunale ha ritc2nuto riconducibile al ricorrente le sostanze stupefacenti e le armi sequestrate all'esito della perquisizione eseguita in data 3 maggio 2024 presso la Locanda San Lo -enzo di Contrada Palmarini.

La locanda, infatti, è gestita dalla figlia del ricorrente ed è di proprietà di Luigi Carrisi, suo nipote e persona estranea ai fatti; l'appartamento del primo piano, inoltre, sarebbe abitato da Cosimo De Fazio in virtù di un contra to di comodato d'uso gratuito stipulato tra De Fazio e Luigi Carrisi. De Fazio, peraltro, nell'interrogatorio di garanzia avrebbe categoricanente escluso il coinvolgimento del ricorrente nella detenzione delle armi e dei modesti quantitativi di sostanza stupefacente rinvenuti nel proprio appartamento. Illogicamente, dunque, il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussis':ente il concorso di Carrisi nella detenzione delle armi e dei quantitativi di SOS anza stupefacente rinvenuti nell'abitazione di De Fazio.

Parimenti manifestamente illogica sarebbe la motivazione del Tribuna e del riesame relativa all'attribuzione anche al ricorrente della disponibilità del borsone, contenente il maggiore quantitativo di sostanza stupefacente, rinvenuto dalla polizia giudiziaria tra la fitta vegetazione circostante, sulla base dei messaggi whatsapp intervenuti tra Carrisi e De Fazio nel corso della perquisizione. Non potrebbe, infatti, rilevare in senso favorevole all'accoglimento della prospettazione accusatoria il fatto che Carrisi abbia scritto via WhatsApp a De Fazio di buttare «tutto» nell'erba alta, in quanto non vi sarebbe certezza che il ricorrente si riferisse al borsone rinvenuto dagli inquirenti.

Illogico sarebbe, inoltre, ritenere che Carrisi si riferisse non solo alle armi, rinvenute presso l'abitazione di De Fazio, ma anche al borsone conte lente sostanza stupefacente, di cui avrebbe ignorato l'esistenza. Il borsone, peraltro, era stato rinvenuto in «un'area di terreno enorme, di libero accesso a chiunque» ed estranea al fondo di pertinenza della locanda, di proprietà di Luigi Carrisi. 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione degl artt.274 e 275 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione relativ3 alle esigenze cautelari, in quanto le stese sono state ritenute sussistenti dal Tritnnale del riesame in re ipsa, in ragione dei gravi indizi di colpevolezza.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 15 novembre, 2024, il Procuratore generale, Antonio Balsamo, ha chiesto di dichiarare, inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi pro )osti, sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 27: cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi inc izi di colpevolezza.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur formalmente evocando il vizio di contraddittorietà della motivazione, sollecita una rinnovata valutazione degli elementi probatori, non consentita in sede di legittimità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ir fatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è rise vata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze procesuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e d versi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente ,:ome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F. Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).Il Tribunale del riesame ha, peraltro, non incongruamente rilevato la s :retta collaborazione tra Carrisi e il De Fazio nella gestione delle attività crimina i che venivano svolte all'interno della struttura denominata "Locanda San Loren; o"; il ricorrente aveva, infatti la concreta disponibilità dell'intero immobile, in quanto — L-- aveva le chiavi di tutti gli ambienti (anche quelli posti al piano superiore) edi,ffSto definito dal personale come «il titolare della locanda», essendone il «gestore di fatto».

Gli inquirenti, inoltre, dopo aver rinvenuto e sbloccato il cellulare in ASO a De Fazio, hanno accertato che, durante la perquisizione, il ricorrente ha ir viato due messaggi WhatsApp al coindagato, invitandolo a «butta[re] tutto di fronte», «tra l'erba alta», ove, peraltro, era stato rinvenuta la borsa contenente sos anza stupefacente. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che De Fazio è stato trovato dagli inquirenti all'esterno della locanda, in abbigliamento «non consono per uscire» e privo di documenti. Il Tribunale ha, peraltro, non illogicamente ritenuto che Carrisi conosc2va e si riferiva al borsone, in quanto De Fazio, avvertito della perquisizione degli agenti, si è preoccupato non di eliminare i modesti quantitativi di sostanza stupefa :ente rinvenuti nella sua stanza, ma quelli, ben più consistenti, custoditi nel borsone e ha risposto al messaggio del ricorrente, precisando che i beni da occultare «si anno di fronte».

Nella valutazione non certo illogica del Tribunale, dunque, questi elementi indizianti consentono di affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolez; a del ricorrente in ordine alla riconducibilità al medesimo anche delle armi rinvenute all'interno dell'appartamento sito al piano superiore, in uso al De Fazio, del luale lo stesso Carrisi aveva le chiavi, e del borsone rinvenuto nello spazio -erde antistante la locanda. Nessunevizio di omessa o contraddittoria motivazione è, dunque, ravvi! abile sul punto.

4. Il difensore, con il secondo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazion2 alle esigenze cautelari.

5. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche rurme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, mz non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628- 01).

Il Tribunale del riesame, del resto, con apprezzamento congruo e non manifestamente illogico, ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva, in ragione delle allarmanti modalità di commissione dei fatti, della capacità organizzativa dimostrata dal ricorrente, della sistematicità e professionalità dell'attività illecita commessa, dei precedenti penali (per reati in materia di stupefacenti, evasione, furto e porto d'armi), dei carichi pender ti e dell'inosservanza delle condizioni inerenti alla misura della semilibertà in coi so al momento dei fatti (anche in ragione della sua mancata presenza presso la locanda, ove era tenuto a lavorare nell'orario dell'intervento degli operanti).

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissit ile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale ci l 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammi !ride.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli ademp