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Sentenza — n. 1090/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1090/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Riccardo Acquaviva ricorre per cassazione avverso il decreto della Ci Tte cli appello di Lecce che ha confermato il rigetto della istanza di revocazione della confisca di una serie di beni, in parte formalmente intestati a congiunti del ricorrente. 1.1. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di c,Tenza della motivazione in quanto la Corte di appelio si è limitata a ritenere che e 2' l'inquadramento del ricorrente nella categoria di cui all'art. 1, lett. b, d.lgs. --i. 159 del 2011 sia sufficiente a sostenere il provvedimento ablativo, limitandosi a richiamare le stringate argomentazioni del Tribunale di Bari, senza conside -are le deduzioni difensive.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1090/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedot . o. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi giuridici, ha rigettato l'istanza rilevando che il ricorrente è stato inquadrato nella categoria di cui al 'art. :L, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 con argomentazioni dotate di autonomia e autosufficienza rispetto alla concorrente iscrizione nella categoria di cui alla lett.

Parole chiave

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revoca del trasferimento patrimoniale confisca dei beni ricongiungimento familiare inverso beni di famiglia scioglimento del regime dei beni rivendicazione della proprietà
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Acquaviva Riccardo nato a Andria il 05/09/1982 avverso il decreto emesso il 7 marzo 2024 dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GE nerale Giulio Monferini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Riccardo Acquaviva ricorre per cassazione avverso il decreto della Ci Tte cli appello di Lecce che ha confermato il rigetto della istanza di revocazione della confisca di una serie di beni, in parte formalmente intestati a congiunti del ricorrente. 1.1. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di c,Tenza della motivazione in quanto la Corte di appelio si è limitata a ritenere che e 2' l'inquadramento del ricorrente nella categoria di cui all'art. 1, lett. b, d.lgs. --i. 159 del 2011 sia sufficiente a sostenere il provvedimento ablativo, limitandosi a richiamare le stringate argomentazioni del Tribunale di Bari, senza conside -are le deduzioni difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedot . o. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi giuridici, ha rigettato l'istanza rilevando che il ricorrente è stato inquadrato nella categoria di cui al 'art. :L, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 con argomentazioni dotate di autonomia e autosufficienza rispetto alla concorrente iscrizione nella categoria di cui alla lett.

a) dell'art. 1, d.lgs. cit., di cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale. Trattasi di motivazione coerente con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 -01 -i)2. In tale pronuncia, infatti, il Supremo Consesso, pronunciandosi in ordine agli effet -i della sentenza n. 24 del 2019, nella parte in cui ha dichiarato l'infondatezza della questione sollevata in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, foi nendo indicazioni interpretative che escludono il vizio di incostituzionalità, ha chiarite che il giudice della revocazione deve limitarsi a verificare se, in caso di mis ira di prevenzione fondata sull'inquadramento nelle due categorie di cui alle lett. é ) e b) dell'art. 1, il titolo di cui alla lett.

b) sia autonomo e autosufficiente a gius ificare l'applicazione della misura senza, tuttavia, dover rivalutare i presupposti fati Jali di siffatto inquadramento/ non avendo la pronuncia interpretativa di rigetto un é forza vincolante tale da rimettere in discussione il giudicato (si veda il par. 7.: della motivazione).

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte c n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Debora T-Qprccion e Gaetano De Amicis SEZIONE VI PENALE1 O GEN 2U25 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ••n•11