Sentenza — n. 609/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli confermava, in sede di riesame, l'ordinanza emessa 1'8 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, che aveva applicato a Fabio Guerriero la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 318, 321 cod. pen. (capi A, C, D).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 609/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, per difetto di attualità e concretezza.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Guerriero Fabio, nato a Napoli il 15/12/1968 avverso la ordinanza del 23/07/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli confermava, in sede di riesame, l'ordinanza emessa 1'8 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, che aveva applicato a Fabio Guerriero la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 318, 321 cod. pen. (capi A, C, D).
2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, per difetto di attualità e concretezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. I difensori del ricorrente, muniti di procura speciale, hanno fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso. Hanno rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla revoca della misura cautelare in data 20 settembre 2024 da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino.
3. Ne consegue quindi che il ricorso va dichiarato inammissibile. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Cos