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Sentenza — n. 590/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against aggravated resistance charges, upholding appellate court's conviction based on video evidence and collective action principles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 590/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected appeals filed by three individuals challenging their convictions for aggravated resistance to a public official. The appellants argued that identification was unreliable due to reliance on investigative videos and photos, and that their actions constituted mere disobedience rather than active resistance. The court affirmed the lower courts' findings, citing established jurisprudence that participating in a collective confrontation with police, even without direct physical contact, constitutes the material element of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 337, Art. 339 cod. pen.: Participation in a collective confrontation with police, even without direct physical contact, constitutes the material element of aggravated resistance to a public official.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated resistance public official collective action video evidence moral complicity altri capi d'accusa permesso di promuovere un procedimento penale inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Inoltre, la Corte di appello ha erroneamente qualificato ai sensi dell'art. 337 cod.
Art. 339, comma 2 cod. pen.
Infine, il ricorso censura la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod.
art. 337 cod. pen
Inoltre, la Corte di appello ha erroneamente qualificato ai sensi dell'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabile
Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta
Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Urbani Andrea, nato a Montecchio Maggiore il 18/05/1985 2. Rocca Zeno, nato a Zevio il 23/07/1991 3. Feder Massimiliano, nato a Soave il 14/09/1983 avverso la sentenza dell' 08/01/2024 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Flavia Alenni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza; sentito l'Avvocato Giuseppe Romano che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vicenza, ha confermato la condanna degli imputati per resistenza aggravata a pubblico ufficiale dichiarando la prescrizione degli altri reati contestati e riducendo la pena.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto un unico comune ricorso Andrea Urbani, Zeno Rocca e Massimiliano Feder, tramite il loro difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. Violazione di legge e vizi della motivazione in quanto la sentenza impugnata si è fondata su una identificazione degli imputati non affidabile perché avvenuta in base:

a) a video visionati dagli operanti solo in sede investigativa e non esaminati in dibattimento;

b) alla lettura in udienza delle annotazioni investigative contenenti le foto con i nomi dei soggetti effigiati. Inoltre, la Corte di appello ha erroneamente qualificato ai sensi dell'art. 337 cod. pen. una iniziativa di mera disobbedienza dei manifestanti che si erano limitati ad appoggiarsi agli scudi della polizia, senza peraltro descrivere il concreto contributo causale di ciascuno non essendo sufficiente né la presenza nelle prime file del cordone antistante gli operanti (Feder e Rocca), atteso che il solo Vianello è stato ritenuto averli "fronteggiati", né l'avvenuto lancio di fumogeni da parte di altri dimostranti. In ordine alla posizione di Urbani, peraltro, il teste Cannerra non si è espresso in termini di certezza circa la sua condotta. Infine, il ricorso censura la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen. mancando la prova della presenza di oltre 10 persone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi proposti sono infondati.

2. In ordine alla censura relativa all' identificazione dei ricorrenti quali autori delle condotte di resistenza aggravata oggetto dell'imputazione, le sentenze di merito hanno offerto una completa descrizione delle prove assunte al riguardo (pagg. 6-11 della sentenza di primo grado e 6-10 della sentenza di secondo grado) costituite dalle convergenti testimonianze degli operanti presenti alla manifestazione non autorizzata, per come confermate dalla visione delle fotografie e dai video effettuati non soltanto dalla polizia scientifica, ma anche da emittenti televisive locali e dalla stampa che avevano immortalato sia gli scontri sia chi se ne era reso protagonista, come gli imputati, riconosciuti anche perché gravitanti nell'area dell'antagonismo politico del nord-est e noti da anni alle forze di polizia.

In materia di prove, qualora in sede di indagini di polizia giudiziaria si sia proceduto a riconoscimenti informali e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova - bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, il video o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908).

3. Sulla base delle convergenti risultanze probatorie i giudici di merito hanno ricostruito analiticamente l'intera vicenda storico-fattuale evidenziando come il corteo non autorizzato, indetto da un centro sociale e destinato a raggiungere l'hotel in cui Forza Nuova svolgeva una riunione politica, si fosse scontrato con la polizia che doveva interdirne il passaggio, brandendo grossi scudi in plexiglass, utilizzati per sfondare la linea di difesa predisposta, previo incappucciannento da parte di alcuni manifestanti per evitare di essere riconosciuti. Questo comportamento aveva imposto agli agenti di respingerli, secondo l'ordine impartito dal dirigente della Questura, opponendo per due volte una carica contraria a cui i dimostranti avevano reagito lanciando fumogeni all'indirizzo della polizia. In questo contesto le sentenze hanno collocato e descritto le condotte dei singoli imputati tutte documentate da video: Urbani, travisato, faceva parte del «mucchio che spinge» come emerso dalle immagini fotografiche depositate (pag.

9) senza che rilevi che il testimone si fosse detto non certo al 100% del suo comportamento; Rocca, incappucciato, e Feder, con un fazzoletto sul viso e poi con un casco, avevano partecipato «al fronteggiamento» con le forze dell'ordine mentre venivano lanciati lacrimogeni (pag. 10). La qualificazione giuridica delle menzionate condotte come resistenza a pubblico ufficiale, nei termini indicati dalla Corte di merito, è del tutto in linea con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra l'elemento materiale del reato non sola l'azione del soggetto che usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, ma anche quella di chi, partecipando ad un'azione collettiva, pur non visto nel gesto di compiere materialmente dette condotte, contrasti ripetutamente i pubblici ufficiali avvicinandosi più volte fronteggiandoli in maniera ostile, così da rafforzare o aggravare, di fatto, l'azione posta in esser da chi lancia corpi contundenti (Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabile, Rv. 279030;

Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690) o, come nella specie, i lacrimogeni.D'altra parte, "fronteggiare" la polizia durante una manifestazione non autorizzata al fine di sfondarne il blocco non può essere banalizzato a legittimo atto di presenza, come propone il ricorso, perché costituisce una condotta espressiva della volontà di ostacolare attivamente la polizia, nell'esercizio della sua attività istituzionale, con un atteggiamento aggressivo e, comunque, idoneo a rafforzare, di fatto, l'azione posta in essere da chi lancia corpi contundenti o svolge condotte attive di contrasto, a prescindere dal non averlo fatto in prima persona, così da configurare quantomeno un concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

A fronte di detti argomenti i ricorrenti non hanno dimostrato alcuna effettiva carenza o contraddittorietà della motivazione.

3. La censura circa l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen. non è stata posta con l'atto di appello e, dunque, non è valutabile in questa sede, ciononostante è priva di qualsiasi fondamento alla luce del numero di circa 50/60 manifestanti che avevano preso parte allo scontro con le forze di polizia.

4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati, con la consegueni:e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento