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Ordinanza — n. 315/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses request to extend extraordinary appeal rights to aggrieved parties in archived cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 315/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the applicant's request for time extension inadmissible, ruling it an improper attempt to extend extraordinary appeal rights. The applicant, a non-convicted party, argued he lacked proper notice and thus could not defend his interests effectively. The court rejected this, stating the request falls outside the scope of the relevant procedural articles and applies only to convicted persons.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 4 cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: The extraordinary appeal remedy is strictly limited to convicted persons; requests by non-convicted aggrieved parties to extend appeal periods are inadmissible as they mask an attempt to circumvent statutory limitations.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal aggrieved party procedural time limit legitimate standing archived proceedings

Disposizioni normative citate

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Art. 127 cod. proc. pen.
Art. 175, comma 1 cod. proc. pen.
pen., non avendo così potuto svolgere al meglio la propria difesa mediante deposito di nota di replica; che, a prescindere dalle regioni indicate a fondamento, la presente istanza di restituzione nel termine - del tutto avulsa dalla tipologia dei casi indicati nell'art. 175, comma 1, cod.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
- maschera in realtà un inammissibile tentativo di estendere l'ambito di applicazione del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.
Art. 625, comma 4 cod. proc. pen.
- maschera in realtà un inammissibile tentativo di estendere l'ambito di applicazione del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
- maschera in realtà un inammissibile tentativo di estendere l'ambito di applicazione del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.

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Testo completo

eguente ORDINANZA sull'istanza proposta da: Lanza Giuseppe Elio, n. Genova 14/03/1956 per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di cassazione, Seconda Sezione penale n. 23901 del 12/04/2024 letti gli atti e l'istanza; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni rilevato che l'istante chiede di essere restituito nel termine per impugnare la decisione della Seconda Sezione penale di cui in epigrafe, che ne ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un'ordinanza della Corte di appello di Genova che aveva a sua volta ritenuto inammissibile l'istanza di ricusazione proposta avverso un G.i.p. del Tribunale di Genova, rilevando il suo difetto di legittimazione in quanto mera parte offesa del procedimento; che, in particolare, sostiene di non avere mai ricevuto il parere del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione nel procedimento trattato ai sensi dell'art.127 cod. proc. pen., non avendo così potuto svolgere al meglio la propria difesa mediante deposito di nota di replica; che, a prescindere dalle regioni indicate a fondamento, la presente istanza di restituzione nel termine - del tutto avulsa dalla tipologia dei casi indicati nell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. - maschera in realtà un inammissibile tentativo di estendere l'ambito di applicazione del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. a soggetti diversi dalle persone condannate, dal momento che Lanza resta in ogni caso la (pretesa) parte offesa di un procedimento ormai archiviato; che l'istanza deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. e l'istante condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q.

M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 6 n