Italian Court dismisses appeal against home detention as interest in decision has vanished due to release.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant was released from home detention before the appeal could be heard. The appellant argued for the annulment of the preliminary investigation judge's order based on insufficient evidence and improper qualification of the robbery attempt. The court ruled that the release rendered the appeal moot, eliminating any legal interest in obtaining a decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; The appeal against a revocation of home detention is inadmissible if the measure is revoked due to a lack of cautionary needs, as the interest in the decision ceases to exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zuliani Giovanni, nato a Vibo Valentia 1'01/04/1996 avverso l'ordinanza del 10/10/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. Salvatore Sorbilli, difensore di Giovanni Zuliani, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese per carenza sopravvenuta di interesse.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per il riesame, ha parzialmente riformato l'ordinanza del 9 giugno 2023 con cui il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato nei confronti di Giovanni Zuliani la misura degli arresti domiciliari in relazione alla imputazione sub capo 127), relativa ad una rapina tentata e consumata, escludendo la circostanza aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. A Zuliani si contesta di avere in concorso con Michele D'Angelo e Michele Ripepi preso parte alla tentata rapina di un ciclomotore ed alla rapina consumata nel medesimo contesto del portafoglio e della somma di 40 euro in esso contenuta, ai danni di Paolo Gullo, al quale venivano arrecate lesioni personali, in Pizzo Calabro, il 27 agosto 2019.
2. Nell'atto a firma del difensore di fiducia, Giovanni Zuliani chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'indagato alla rapina perchè basata su meri sospetti. 2.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto a titolo di rapina consumata con riferimento al ciclomotore, emergendo dagli atti che la moto non è mai stata sottratta alla persona offesa. 2.3. Con riferimento al denaro si obietta che la sua sottrazione non è avvenuta con minacce o violenza ma dopo che il portafoglio era stato perso dalla vittima durante la colluttazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. Deve preliminarmente rilevarsi che, medio tempore, successivamente alla proposizione del ricorso, Zuliani Giovanni è stato liberato in data 30 novembre 2023, come risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente alla dichiarazione di rinuncia al ricorso pervenuta dopo la fissazione dell'udienza. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. A tale riguardo si osserva che benchè il ricorso fosse volto a censurare solo la gravità indiziaria, la revoca della misura cautelare disposta per la sopravvenuta carenza di esigenze cautelari ha comunque fatto venire meno l'interesse alla decisione.
L'interesse che sorregge l'impugnazione di una misura cautelare è correlato al conseguimento di una utilità che afferisca allo status libertatis, salvo che nell'impugnazione sia stata sollecitata espressamente l'utilità della pronuncia correlata al fine di potersene avvalere per ottenere l'indennizzo per l'ingiusta detenzione sofferta ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen. (in tal senso vedi, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, RV. 249002: «in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura ( utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato»).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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