Sentenza — n. 307/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la ordinanza impugnata, il Tribunale di Messina ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Giuseppe Saffioti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina per i reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie (capi 1, 3, 4 e 7 bis).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 307/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'ordinanza sono descritti vari episodi che hanno condotto all'arresto dei coindagati Francesco Amante, Francesco Ferrante, Francesco Genovese (p. 3-4) in connessione alla detenzione di considerevoli quantità di sostanza stupefacente. Il Tribunale ha argomentato che i riferimenti a somme di denaro contenuti nelle conversazioni debbono, non emergendo rapporti connessi a affari leciti, ritenersi riferiti a traffici di sostanze stupefacenti. Sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate, il Tribunale ha argomentato circa la esistenza di una pluralità di forniture (p. 8).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Saffioti Giuseppe, nato il 17/12/1993 a Cinquefrondi avverso la ordinanza del Tribunale della libertà di Messina del 28/03/2024 udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che chiede il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato Francesco Colla, del Foro di Palmi, difensore di fiducia di Giuseppe Saffioti, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Messina ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Giuseppe Saffioti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina per i reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie (capi 1, 3, 4 e 7 bis).
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Saffioti si chiede l'annullamento della ordinanza.2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi di colpevolezza in relazione ai capi 1 e 3 delle imputazioni. Circa la partecipazione alla associazione per delinquere descritta nel capo 1 con il ruolo di stabile fornitore di sostanze stupefacenti di diversa natura, si argomenta che, sulla base di una interpretazione superficiale dei contenuti delle conversazioni intercettate, il Tribunale ha erroneamente ravvisato una stabile partecipazione in assenza di un accordo preliminare circa una serie indeterminata di forniture di sostanza stupefacente alla associazione.
Circa il capo 3, si argomenta che erroneamente il Tribunale ha ravvisato l'utilizzo di un linguaggio criptico nella conversazione in cui, alla presenza del ricorrente, si menzionano delle «uova fresche», perché, se non si trascura il contenuto integrale della conversazione, si comprende che effettivamente Luigi Serenza donò uova fresche al coindagato Ferrante. 2.2. Con il secondo motivo, concernente il capo 4, si adduce che l'informativa sulla quale si è fondata l'ordinanza cautelare non menziona questo capo di imputazione. 2.3. Con il terzo motivo, concernente il capo 7 bis, si osserva che il rilevamento mediante gps ha individuato la presenza di Saffioti a circa tre chilometri dal luogo in cui sarebbe stato con il coindagato, mentre, secondo l'accusa, essi sarebbero stati nello stesso luogo. 2.4.
Con il quarto motivo, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel ravvisare le esigenze cautelari in forza delle presunzioni legislative poste nell'art. 275, comma 3, cod. proc pen. ma trascurando il caso concreto e le argomentazioni difensive che escludono la possibilità applicare la recidiva: il tempo trascorso dalla commissione dei reati, il rilevamento di una limitata presenza di Saffioti nell'arco temporale delle attività investigative. Si aggiunge che la associazione per delinquere oggetto del capo 1 si è disarticolata con la carcerazione del suo capo Claudio Costantino, con il quale soltanto Saffioti intrattenne rapporti, mentre il Tribunale non ha in alcun modo spiegato perchè gli arresti domiciliari, eventualmente con l'applicazione di un dispositivo elettronico di controllo, sarebbero inidonei a salvaguardare le esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell'ordinanza sono descritti vari episodi che hanno condotto all'arresto dei coindagati Francesco Amante, Francesco Ferrante, Francesco Genovese (p. 3-4) in connessione alla detenzione di considerevoli quantità di sostanza stupefacente. Il Tribunale ha argomentato che i riferimenti a somme di denaro contenuti nelle conversazioni debbono, non emergendo rapporti connessi a affari leciti, ritenersi riferiti a traffici di sostanze stupefacenti. Sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate, il Tribunale ha argomentato circa la esistenza di una pluralità di forniture (p. 8).
Il ricorrente non contesta la sussistenza di gravi indizi circa l'esistenza della associazione guidata da Claudio Costantino e analiticamente descritta nella ordinanza impugnata (p. 2-4). Per configurare una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, basta che vi sia tra i partecipi xcji una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023,, Lauricella, Rv. 285646;
Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249): il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di merci reciproco affidamento a vincolo stabile, può desumersi dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 2757199), Nella linea di questo principio, nell'ordinanza Saffioti è indicato come fornitore stabile del gruppo assieme a Luigi Serena e vengono ricostruiti, in base ai contenuti delle conversazioni intercettate, a partire dal 26/02/2022, i movimenti di Amante, Genovese e Saffioti culminati con l'arrivo di un furgone davanti alla abitazione in cui si era nascosto Costantino (allora latitante perché ricercato per un duplice omicidio, per il quale poi venne arrestato) e viene evidenziato, nei modi, precisati e non contestati dal ricorrente e descritti nell'ordinanza, che Saffioti tenne diretti contatti con Costantino (p. 6).
Il Tribunale ha osservato che dalle indagini non è emerso un canale di rifornimento di droga al gruppo criminale oggetto del campo 1 diverso da quello costituito dall'apporto congiunto di Serena e di Saffioti, riguardante quantità quasi sempre superiore ai 10 chilogrammi di sostanza stupefacente; inoltre, ha rimarcato che Ferrante, nel corso delle conversazioni intercettate si vantò della fiducia che i fornitori ormai riponevano in lui e che Saffioti ben conosceva i componenti del gruppo e il capo Claudio Costantino, come si evince anche dalle circostanze che reggono l'accusa di concorso nel favoreggiamento personale a beneficio di Costantino (p. 13-14).
Circa il capo 3, nel quale si imputa a Saffioti di avere ceduto, assieme a Serena, 15 chilogrammi di cocaina e una quantità imprecisata di marijuana a Ferrante trasportata a Messina e consegnata successivamente a Genovese, secondo le direttive di Costantino, il Tribunale ha osservato che sarebbe incongruo riferire l'espressione «uova fresche» alla effettiva dazione di uova fresche perché questa interpretazione è incongrua rispetto all'uso delle espressioni «grammi» e «provini» rispetto all'oggetto della conversazione, mentre è ragionevole che si facesse riferimento alla dazione di piccole quantità di sostanza stupefacente per saggiarne la qualità prima della fornitura, che, secondo il contenuto della conversazione successiva, riguardò 15 chilogrammi di droga (p. 7).
Su queste basi, il primo motivo di ricorso risulta infondato.
2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Nel ricorso si adduce che l'informativa sulla quale si è fondata l'ordinanza cautelare non menzionerebbe questo capo di imputazione, ma vale osservare che l'informativa di reato non deve formulare un capo di imputazione: l'imputazione provvisoria è formulata dal Pubblico ministero, sulla base di dati tratti dagli elementi di valutazione acquisiti. Deve, per altro verso, rilevarsi, che nell'ordinanza impugnata i fatti riconducibili al capo 4, riguardanti una fornitura di sostanza stupefacente di Saffioti ai coindagati, sono analiticamente valutati sulla base delle risultanze istruttorie e il ricorso non si confronta con le argomentazioni del Tribunale (p. 9-12).
3. Il terzo motivo, concernente il capo 7 bis, è infondato. Il Tribunale ha evidenziato che, anche se non dovesse ritenersi dimostrato che Saffioti effettivamente incontrò Amante in occasione della cessione della sostanza stupefacente (kg. 16 di marjuana e kg. 3,8 di hashish), comunque già la conversazione fra Serena e Amante dimostra il coinvolgimento anche di Saffioti nella vicenda e il ricorso non si confronta con l'argomentazione sviluppata sul punto nella ordinanza impugnata (p. 12-13).
4. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha applicato le presunzioni legislative poste nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., evidenziando, in aggiunta, la spregiudicatezza nel delinquere di Saffioti che ha continuato le forniture pur dopo l'arresto di Costantino, con il quale, già detenuto, peraltro tentò di entrare in contatto tramite Alessandra Patti. Ha evidenziatb la custodia cautelare è proporzionata alla gravità dei fatti e alla non modesta entità delle pene che potrebbero essere applicate. La presunzione legislativa in materia di misure posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc pen. li—pres-~Gi4e—Pegislativa—vale a giustificare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.5. Da quanto precede derivano, ex art. 616 cod. proc pen., il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancel