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Sentenza — n. 297/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 297/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 297/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Catanzaro, riformando su appello del Pubblico ministero, la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Catanzaro, ha condannato Raffele Verre ex art. 385 cod. pen. per essersi allontanato senza autorizzazione dalla abitazione in cui era collocato agli arresti domiciliari, come descritto nella imputazione.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 297/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello ha evidenziato che Verre — già condannato in precedenza tre volte per evasione, per il reato ex art. 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 — si è allontanato dalla abitazione nella quale doveva stare agli arresti domiciliari per collocarsi su una panchina, nella pubblica via, così esponendosi anche alla possibilità di comunicare con altri soggetti, in violazione del divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui convivevano. Il ricorso in esame non si confronta con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, in linea con i consolidati principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Pertanto, esso risulta inammissibile.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti allontanamento malgrado rischio di persecuzione rischio di soggiorno illegale inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan proroga della carcerazione espulsione motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Catanzaro, riformando su appello del Pubblico ministero, la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Catanzaro, ha condannato Raffele Verre ex art. 385 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Verre Raffaele, nato il 29/04/1968 a Caraffa di Catanzaro avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 13/03/2024 udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Perla Lori con cui si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Catanzaro, riformando su appello del Pubblico ministero, la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Catanzaro, ha condannato Raffele Verre ex art. 385 cod. pen. per essersi allontanato senza autorizzazione dalla abitazione in cui era collocato agli arresti domiciliari, come descritto nella imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Verre si chiede l'annullamento della sentenza.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel condannare Verre trascurando la minima offensività del fatto sia per la sua intrinseca temporaneità sia per l'assenza di una volontà colpevole di evadere. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione della legge perché la sentenza impugnata ha disatteso le argomentazioni espresse dal Tribunale e dalla stessa difesa, senza peraltro esplicitare i criteri adottati nel valutare gli elementi di prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello ha evidenziato che Verre — già condannato in precedenza tre volte per evasione, per il reato ex art. 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 — si è allontanato dalla abitazione nella quale doveva stare agli arresti domiciliari per collocarsi su una panchina, nella pubblica via, così esponendosi anche alla possibilità di comunicare con altri soggetti, in violazione del divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui convivevano. Il ricorso in esame non si confronta con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, in linea con i consolidati principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Pertanto, esso risulta inammissibile.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.