Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to restricted grounds for cassation post-2017 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two Albanian nationals inadmissible on procedural grounds. The applicants challenged a plea bargain sentence, arguing the lower court failed to explicitly address conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. However, following the 2017 legislative reform, appeals against plea bargains are limited to specific grounds such as the defendant's will or legal qualification, excluding general defects in reasoning regarding acquittal conditions. Consequently, the Court ruled that the omission of such motivation is no longer reviewable in cassation, leading to the dismissal of the appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Following the 2017 reform, appeals against plea bargain sentences are restricted to specific grounds, rendering omissions regarding acquittal conditions under Art. 129 c.p.p. inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Smaka Fatjon nato in ALBANIA il 22/08/2000 Strnadova Arjan nato in ALBANIA il 01/07/1982 avverso la sentenza del 16/09/2025 del giudice dell’udienza preliminare di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto nell’interesse di Smaka Fatjon e Strnadova Arjan avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, ex art. 444 del codice di rito, in data 16.9.2025, è inammissibile, posto chea seguito dell’introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell’art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sicché, a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (laddove, peraltro, nel caso di specie il giudice si è espresso sul punto menzionando le plurime emergenze processuali acquisite); e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 –01).
2. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2.12.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Renata Sessa Rosa Pezzullo