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Ordinanza — n. 41804/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of reviewable grounds post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41804/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano, ruling that the prosecutor and defendant can only challenge plea bargain sentences on specific statutory grounds. The appellant argued for a review of omitted conditions for acquittal and penalty proportionality, but the Court held these are no longer reviewable after the 2017 procedural reform. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Following the 2017 reform, appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds, rendering omissions regarding acquittal conditions or penalty proportionality inadmissible in cassation.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility procedural reform 2017 omission of grounds penalty proportionality review motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
E, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., come è parimenti escluso il difetto di motivazione sulla congruità della pena.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018
272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Iancu Alexandru nato in ROMANIA il 08/06/1993 avverso la sentenza del 29/09/2025 del TRIBUNALE di Chieti Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso proposto nell’interesse di Iancu Alexandru avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Chieti, ex art. 444 del codice di rito, in data 29.9.2025, è inammissibile, posto chea seguito dell’introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell’art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., come è parimenti escluso il difetto di motivazione sulla congruità della pena. Sicché, a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, e di valutare la congruità della pena, l'eventuale omissione della motivazione su tali punti, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o della congruità della pena (laddove, peraltro, nel caso di specie vi è motivazione in ordine ad entrambi gli aspetti oggetto di censura).

E, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 –01).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2.12.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Renata Sessa Rosa Pezzullo