Cassation court annuls appeal sentence for illegal detention penalty applied to a minor offense reserved for the judge of peace.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal court's sentence solely regarding the imposition of a detention penalty. The appellant argued that the Court of Appeal incorrectly applied a custodial sentence to the crime of unaggravated assault, which falls under the jurisdiction of the judge of peace and mandates only a fine. The court agreed, ruling that applying a detention penalty to this specific offense violates the statutory competence rules and the principle of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Art. 581 cod. pen.: The application of a detention penalty for an offense reserved for the judge of peace is illegal and must be annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLLICA CRISTIAN nato a BRONTE i l 19/05/1999 avverso la sentenza del 21/05/2025 del la CORTE APPELLO MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; letta la r e quisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo l ’ annullamento dell a sentenza impugnata. lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. MARISTELLA BOSSA , il quale, nell’interesse di CRISTIAN MOLLICA, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Messina in data 18 dicembre 2024 , Cristian Mollica fu condannato alla pena di 4 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole de i reat i, unificati dalla continuazione, di cui a g l i art t . 81 cpv. , 581 e 612, secondo comma,cod. pen., per avere , con più azioni esecutive de l medesimo disegno criminoso e in violazione di diverse disposizioni di legge, aggredito Salvatore Pino colpendolo al fianco e alla spalla con pugni e con calci auno stinco, minacciandolo con l’espressione «ti dugnu du scupittate»; nonché del l ’ ulteriore reato di minaccia aggravata, commesso in concorso con il padre,Salvatore Antonio Mollica, per avere quest’ultimo dapprima brandi to una spranga di ferro contro Salvatore Pino e, successivamente , pronuncia to, nei confronti dei fratelli Salvatore, Mario e Gaetano Pino, le parole: « vi sparo tuttu » ; fatti commessi in Mojo Alcantara e Malvagna il 25aprile 2022.
2. Con sentenza in data 21 maggio 2025 , la Corte di appello di Messina , in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto Cristian Mollicadal reato di minaccia aggravata dal medesimo commesso ai danni di Salvatore Pino nonché da quelli di percosse e minaccia aggravata ascritt i gli in concorso con il padre a i danni di Salvatore, Mario e Gaetano Pino , riducendo la pena inflittagli in primo grado, in relazione al residuoepisodio di percosse , in due mesi di reclusione .
3. Cristian Mollica ha proposto ricorso per cassazione avverso l a sent enza di appello per il tramite del d ifensore di fiducia, avv. Maristella Bossa , deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 133, 581 cod.pen., 25 Cost., 4, comma 1, lett. a), 52, comma 2, lett. a ) e 60 , d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 quanto alla condanna alla pena illegale della reclusione per il delitto di percosse, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare , il ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., che l ’ imputato , condannato in primo grado alla pena di 4 mesi di reclusione perché responsabile di tutti i delitti contestatigli al capo 4) dell ’ imputazione, sia stato , invece , condannato, in esito al giudizio di appello, per il solo delitto di percosse non aggravatee che, per tale fattispecie, gli sia stata applicata la pena di 2 mesi di reclusione, da ritenersi illegale in quanto, per tale delitto, sarebbero previste le pene di cui all’art. 52,comma 2 , l ett. a ) , d . l gs. n. 274 del 2000, di competenza del giudice di pace . Tale vizio, peraltro, sarebbe rilevabile anche d ’ ufficio dalla Corte di cassazione , secondo quanto riconosciuto dalle Sez ioni unite con la sentenza “Miraglia” in riferimento a ll ’ applicazione della pena detentiva per i l reato di cui all’art. 582 cod. pen. in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza delgiudice di pace, da ll ’ art. 52, d . l gs. 28 agosto 2000, n. 274.
4. Con requisitoria scritta in data 25 agosto 2025 il Procuratore generale presso questa Corteha chiesto l ’ annullamento della sentenza impugnata .
5. In data 19 settembre 20 25 è pervenuta una memoria a firma d e ll ’ avv. Maristella Bossa, il quale, nell’interesse di Cristian Mollica, ha presentato le sue conclusioni, chiedendo l ’ accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Premesso chedeve ritenersi illegale la pena detentiva applicata dal tribunale (o, come in questo caso, dalla Corte di appello) con la pronuncia di condanna per un reato che appartiene alla competenza materiale del giudice di pace ( Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Calandra , Rv. 247856 - 01 ) , coglie , invero, nel segno il rilievo difensivo secondo cui, a fronte della condanna per il solo delitto di percosse non aggravate, la Corte territoriale non avrebbe potuto infliggere all’imputato una pena detentiva, atteso che per tale fattispecie, di competenza appunto del giudice di pace, è prevista l’applicazione dellapena pecuniaria ai sensi de ll ’ art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata limitat amente al la determinazione della pena, con rinvio , per nuovo giudizio sul punto , a d altra Sezione della Corte di appellodi Messina. P.Q.M Annulla la sentenzaimpugnata limitat amente al la determinazione della pena conrinvio per nuovo giudizio a d altra Sezione del la Corte di appello di Messina . Così deciso in data 8 ottobre2025 Il Consiglier