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Sentenza — n. 41745/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive detention measures for aggravated assault, citing lack of material review power.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41745/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the defendant against the trial court's preventive detention measures. The defendant argued that the evidence was insufficient and that the court exceeded its authority by reviewing factual details. The court ruled that cassation review is limited to legal correctness and does not permit a re-examination of material facts or the weight of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 273 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review in preventive detention proceedings is restricted to verifying the legal justification of the decision and cannot include a revision of the material facts or the assessment of evidence.

Parole chiave

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preventive detention measures cassation review limits aggravated assault material facts review procedural law Italy danno all'udito divieto di molestie danno ai denti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 cod. proc. pen.
Con un primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di erronea applicazione T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r : della legge penale, in relazione all'art. 273 cod, proc.
Art. 616 cod. proc. pen.
AI rigetta del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 585 cod. pen.
Art. 52 d. Igs. 196/03
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. Igs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
art. 616 cod. proc. pen
AI rigetta del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 46498 del 16/09/2004, Ianniciello
Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone
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Testo completo

E m e s s o SENTENZA B E L M O N T E sul ricorso proposto da: L .M. S A B R I N A D a : t o F i r m a avverso l'ordinanza del 24/07/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di L'AQUILA - 2 f 2 1 a 0 b 7 8 4 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 4 5 d 5 4 a 7 f 7 5 4 b 8 4 2 a udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; 6 9 a l * : 4 e i a l # : udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha i a S e r chiesto di rigettare il ricorso; C A udite le conclusioni dell'avv. Gianfranco Di Marcello, per il ricorrente, che ha U A L I F I E D U A L I F I E D C A 1 S e rchiesto di accogliere il ricorso. Q T R U S T P R O T R U S T P R O Q D a : D a :

RITENUTO IN FATTO

E m e s s o 1. Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di applicare a P E Z Z U L L O L.M. le misure cautelari del divieto di dimora in Vasto, R O S A P I E R A N G E L O C I R I L L O E m e s s o D a : D a : 1 t o t o F i r m a F i r m a dell'allontanamento dall'abitazione familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravate, in danno di B.M.

Con ordinanza del 24 luglio 2025, il Tribunale di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, ha applicato all'indagato, in relazione al solo reato di lesioni personali aggravate, la misura del 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati. 2 4 d b 4 a Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Tribunale, l'indagato l : i a avrebbe arrecato alla compagna B.M. lesioni personali, aggravate dall'utilizzo di un coltello.

2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di erronea applicazione T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r : della legge penale, in relazione all'art. 273 cod, proc. pen. D E I Sostiene che non sussisterebbero i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di misure cautelari. L'ordinanza impugnata si fonderebbe su fatti non idonei a giustificare l'applicazione di una misura cautelare: uno risalente al 2014, «nel quale poi la persona offesa, addirittura, non lamentava aggressioni fisiche ai medici del pronto soccorso»; l'altro, «avvenuto il 20 giugno 2025», in relazione al S A B R I N A B E L M O N T E E m e o quale la vittima aveva rimesso la querela presentata nei confronti del l'indagato.

D a : t o Gli unici elementi a carico dell'indagato, inoltre, sarebbero costituiti dalle F i r m a dichiarazioni rese dalla persona offesa e da «una certificazione inferiore a giorni - 2 f 2 1 a 0 b 7 8 4 venti». Il ricorrente sostiene che, sebbene fosse «stato utilizzato un coltello», le 4 5 d 5 4 a 7 f 7 5 4 b 8 4 2 a 6 9 a l : lesioni comunque non sarebbero «state inferte con l'uso di un coltello» ... «e 4 e i a l # : S e r dunque il reato sarebbe comunque rimettibile». Evidenzia, inoltre, che l'indagato i a T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r C M «è affetto da sordo-mutismo e da limitazione lessicale». 2.2.

Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di erronea Q U A L I F I E D applicazione della legge penale, in relazione all'art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2, comma 1, lettj b), d.lgs. n. 150 del 2022, sostenendo che i reati oggetto del procedimento dovrebbero essere T R U S T P R O D a : ritenuti perseguibili a querela di parte. Al riguardo, evidenzia che la persona offesa, : D E I in data 12 luglio 2025, aveva presentato remissione di querela e che l'indagato R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o E m e w o aveva accettato la remissione.

C I R I L L O A N G E L O P I E R : D E I D a : t o t o 2 F i r m a F i r m E i

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati, sono infondati. Il ricorrente sostiene che il reato contestato all'indagato non sarebbe perseguibile d'ufficio e dovrebbe considerarsi estinto, a seguito della remissione 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d della querela. 2 4 d b 4 a La tesi risulta infondata, atteso che il reato, essendo aggravato dalla l : i a circostanza di avere commesso il fatto con l'uso di un'arma, risulta procedibile d'ufficio. Va rilevato che il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante, atteso che, nel corso dell'aggressione, l'indagato «brandiva anche un coltello da cucina».

La sussistenza del reato, aggravato dall'uso dell'arma, risultava dalla denuncia- querela presentata dalla vittima e dal referto del pronto soccorso, che attestava le lesioni riportate dalla donna. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r : La tesi del ricorrente, secondo il quale l'aggravante non sussisterebbe in D E I quanto le lesioni non sarebbero direttamente riconducibili all'uso del coltello, non risulta fondata. In primo luogo, si basa su una ricostruzione dei fatti che non trova riscontro nell'ordinanza impugnata. Va, in ogni caso, rilevato che, «in tema di lesioni personali, quando la vittima sia stata ferita nel corso di una aggressione caratterizzata da più colpi, sferrati in parte a mani nude ed in parte con l'uso di S A B R I N A B E L M O N T E E m e o un'arma impropria, il reato si considera comunque aggravato ai sensi dell'art. 585 D a : t o cod. pen., senza che rilevi l'eventuale specifica dipendenza della lesione da uno F i r m a dei colpi portati senza l'arma, atteso che l'azione, se continua e rivolta all'offesa - 2 f 2 1 a 0 b 7 8 4 dello stesso bene, va considerata unica ed interamente attuata mediante l'uso dei mezzi impiegati» (Sez. 6, n. 46498 del 16/09/2004, Ianniciello, Rv. 231375). 4 5 d 5 4 a 7 f 7 5 4 b 8 4 2 a 6 9 a l :

Nel resto, le deduzioni del ricorrente sono inammissibili, risolvendosi in 4 e i a l # : S e r generiche censure relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. i a T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r C M Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di Q U A L I F I E D revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice T R U S T P R O D a : per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto :

D E I all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o E m e w o delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di C I R I L L O illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. A N G E L O 269438). P I E R : D E I D a : t o t o 3 F i r m a F i r m E i Generica e assertiva è l'affermazione con la quale il ricorrente sostiene che l'indagato sarebbe «affetto da sordo-mutismo e da limitazione lessicale».

2. AI rigetta del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d

P.Q.M.

2 4 d b 4 a l : i a Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. Igs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Cos i deciso, il 17 ottobre 2025. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r : D E I Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Rosa Pezzullo S A B R I N A B E L M O N T E E m e o D a : t o F i r m a - 2 f 2 1 a 0 b 7 8 4 4 5 d 5 4 a 7 f 7 5 4 b 8 4 2 a 6 9 a l : 4 e i a l # : S e r i a T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r C M Q U A L I F I E D T R U S T P R O D a : : D E I