Cassation Court dismisses appeals regarding a clerical error in the judgment header and insufficient motivation for a second ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals filed by two defendants against a second-instance judgment confirming their conviction for forgery. The appellants argued that a clerical error in the judgment header violated the principle of judicial immutability and that the second-instance court failed to properly motivate the rejection of a requalification claim. The court held that such clerical discrepancies are correctable errors and do not constitute absolute nullity, while also noting the second ground lacked specific argumentation against the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 525 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: A discrepancy between the names listed in the judgment header and those who actually deliberated constitutes a correctable material error and does not invalidate the decision, provided the minutes clearly establish the actual composition of the collegium.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MAIMONE MARCO nato a CAIVANO il 27/05/1972 TRAPANI ENZO ROSARIO nato a NAPOLI il 12/12/1974 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo e,_ udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 novembre 2024, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna resa in primo grado nei confronti di Marco Maimone e Enzo Rosario Trapani per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.
2. Contro tale provvedimento propongono, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, separati ricorsi entrambi gli imputati.
3. Marco Maimone deduce, con l'unico motivo dì ricorso, la violazione del disposto di cui all'art. 525 cod.proc.pen. in ragione della mancata corrispondenza tra i nomi dei giudici partecipanti all'udienza di discussione e quelli che risultano indicati dall'intestazione della sentenza. Deduce il ricorrente l'inosservanza della richiamata disposizione processuale e lamenta la violazione del principio dell'immutabilità del giudice in quanto, secondo quanto risulta dall'intestazione della sentenza, i giudici a latere, indicati quali componenti del collegio giudicante, sono diversi da quelli che, come riportato nel verbale di udienza, hanno deliberato la decisione, ad eccezione del Presidente, estensore della sentenza, il cui nominativo viene riportato sia nel verbale sia nell'intestazione.
4. Enzo Rosario Trapani propone due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo svolge identica doglianza a quella del coimputato Maimone e lamenta, dunque, l'inosservanza della legge processuale per mancato rispetto del principio di immutabilità del giudice. 4.2. Con il secondo motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione del delitto contestato in quello di falso in scrittura privata, oggi depenalizzato, ovvero nell'ipotesi di delitto tentato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
1. Il motivo di ricorso svolto da Marco Maimone e il primo motivo di ricorso di Enzo Rosario Trapani sono comuni e, quindi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. Ed invero, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento di recente ribadito da Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964-01 sulla scia dei principi affermati da Sez. U, n. 28 del 27/09/1995, Ricci, Rv. 202402, secondo cui l'indicazione, nell'intestazione della sentenza, di componenti del collegio giudicante diversi da quelli che hanno preso effettivamente parte alla deliberazione, risultante dal verbale di udienza, è emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale, poiché il verbale fa fede fino a querela di falso.
Costituisce principio reiteratamente e prevalentemente affermato da questa Corte di legittimità — e a cui questo Collegio intende dare seguito — quello secondo cui, in caso di contrasto tra intestazione della sentenza e risultanze del verbale del dibattimento sono quest'ultime a dover prevalere, in considerazione del valore probatorio del verbale. Tale documento, come si è detto, fa fede infatti fino a querela di falso (Sez. 5, Alloro, cit.; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262587-01; Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, V., Rv. 251350-01;
Sez. 2, n. 18570 del 23/1/2009, Iannuzzi, 244442-01; Sez. 3, n. 41941, del 4/10/2005, Rv. 232828) con la conseguenza che siffatta circostanza non dà luogo ad alcuna nullità. Nel caso di specie, non è in discussione che il dispositivo sia stato pronunciato dal Collegio composto dal Presidente Gabriella Gallucci, estensore della motivazione e dei giudici a latere, dottoresse Fabiana Matrominico e Roberta Troisi le quali hanno partecipato alli udienza, alla decisione ed alla lettura del dispositivo. Il fatto che nell'intestazione della sentenza oltre al nome del predetto Presidente, estensore della sentenza, compaiano, al posto del nome degli anzidetti giudici a latere, i nomi di due diversi giudici è, all'evidenza, frutto di un patente errore materiale commesso nella redazione grafica della intestazione della sentenza non essendovi alcun dubbio, in base alla documentazione presente agli atti, sull'effettiva composizione del Collegio che ha partecipato all'udienza ed ha pronunciato la relativa decisione.
Il Collegio è a conoscenza dell'isolata sentenza che ha ritenuto viziata da nullità assoluta le sentenza nel caso di attestazione riferita ai giudici che hanno deliberato diversa dalla attestazione di quelli che hanno partecipato all'udienza riportata nel relativo verbale (Sez. 5, n. 47164 del 4/11/2009, Ruggieri, Rv. 245400). Tale principio non è da condividersi per quanto sopra esposto, dovendosi, però, sottolineare, che esso è stato affermato in relazione ad una vicenda in cui la modalità di compilazione materiale del verbale era inidonea a fare completa chiarezza sul punto, evenienza, questa, non riscontrabile nella vicenda qui in esame.
2. Il secondo motivo di ricorso di Enzo Rosario Trapani (riportato nel ricorso con il n. 3) è inammissibile per carenza di specificità là dove, reiterando censure che erano state già spiegate in appello, non si confronta realmente con le puntuali argomentazioni spese dalla Corte territoriale per disattenderle. La Corte d'appello, infatti, ha tutt'altro che omesso di fornire una motivazione avendo piuttosto, spiegato, in modo completo, lineare e non manifestamente illogico, le ragioni per cui il delitto contestato non poteva ricondursi né alla diversa fattispecie incriminatrice, depenalizzata, di falso in scrittura privata, né a quella di delitto tentato.
Il ricorrente si limita a riprodurre solo una minima parte della motivazione, lamentandone quindi la totale omissione, ma nulla obietta in ordine a quanto correttamente valorizzato dalla Corte d'appello che ha spiegato, con chiarezza, che gli imputati, sostituendo il proprio nome sugli assegni circolari portati all'incasso, avevano attribuito a sé la qualità di creditori dell'importo indicato rispettivamente in ciascun assegno, inducendo così in errore l'operatore dello sportello che aveva provveduto a versare quanto indicato nei predetti titoli ai falsi beneficiari.
Trattandosi di delitto che si perfeziona al momento e nel luogo in cui taluno cade in errore, la Corte ha altresì escluso correttamente la configurabilità del tentativo.
3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 12 novembre 2024 Il C