Italian Court dismisses appeal for lack of mandatory lawyer representation in criminal cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to appear with a qualified defense lawyer, violating mandatory procedural rules. Although the appellant argued for personal representation, the court cited established jurisprudence requiring technical representation for cassation appeals to ensure effective defense and judicial efficiency. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The exercise of the right to appeal to the Court of Cassation in criminal proceedings requires mandatory representation by a qualified defense lawyer, excluding personal defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Emmid Abdelhak nato in Marocco il 11/12/1983 avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 1° luglio 2 02 5 , la Corte d'appello di Torino parzialmente riformato la condanna di Emmid Abdelhak emessa dal Tribunale di Torino per il delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen., escludendo la recidiva e riducendo la pena irrogata in primo grado.
2. Il ricorso (proposto personalmente dall’interessato) è inammissibile, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte , ai sensi degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., è sempre necessaria la rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato (Sez. 2, n. 2724 del 18/01/2013, Cappa, Rv. 255083, richiamata in motivazione dalla sentenza Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, paragrafo 9.3). Manifestamente infondata è, peraltro, la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente, essendo già stata evidenziata la compatibilità costituzionale e convenzionale in parte qua della disciplina processuale.
Invero, questa Corte, nel suo massimo consesso, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01). In tale pronuncia,la Corte ha precisato che l'elevato tecnicismo e livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.Insomma, trattandosi di un giudizio limitato alla verifica di legittimità (e non di merito), la presenza esclusiva del difensore iscritto all'albo speciale serve proprio al miglior esercizio del diritto di difesa e a ridurre il più possibile le impugnazioni inammissibili, garantendo, nel contempo,il corretto esercizio della funzione nomofilattica della Corte.
Anche la CEDU (Correia de Matos c. Portogallo, Ricorso n. 56402/12), con sentenza del 4 aprile 2018 ha stabilito che l'art. 6 § 3 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo non garantisce un diritto assoluto all'autodifesa personale, neanche se chi si difende abbia una formazione giuridica o sia un avvocato che chieda di difendersi in proprio: sicché gli Stati membri hanno un margine di apprezzamento che consente loro di imporre l'assistenza legale obbligatoria, se ciò è ritenuto necessario nell'interesse della giustizia e per garantire un'efficace difesa tecnica dell'imputato.
3. L'inammissibilità del ricorso deve, dunque, dichiararsi de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente, ex articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equamente determinata in dispositivo, stante l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, connotata, dunque, da profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,