Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it targets sentencing limits outside statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged a sentencing decision under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the sentence violated Article 81 of the Penal Code regarding maximum limits, but the court noted such appeals are only permitted for specific grounds like legal qualification or penalty illegality exceeding statutory caps. Since the appellant failed to demonstrate the sentence exceeded general or specific statutory limits, the appeal was rejected and costs awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 81, comma 2, cod. pen.: Appeals against sentencing decisions under Article 444 of the Code of Criminal Procedure are inadmissible unless they fall within the specific grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis, and claims of excessive sentencing must be substantiated by proving a violation of statutory maximum limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Palma Salvatore nato a Vizzolo Predabissi il 05/01/1982 avverso la sentenza del 04/06/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 4 giugno 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milanoha applicato a Di Palma Salvatore la pena di quattro anni di reclusione, ritenuta la continuazione dei reati a giudizio in questa sede –di bancarotta fraudolenta distrattiva e ricorso abusivo al credito – con quelli di cui alla sentenza numero 2776/24 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 3 luglio 2024.
2. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso il predetto provvedimento con un unico motivo di impugnazione, lamentando il mancato rispetto dei limiti di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen.
3. Il ricorso è va dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Lo stesso, invero, ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La pena è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01). Nella specie, parte ricorrente, al di là di un laconico richiamo alla violazione dei limiti di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen., non deduce alcuna illegalità che, peraltro, di fatto non sussiste(non essendosi certamente superato il triplo della pena prevista per il reato più grave).
4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza n. 186/2000, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», anche al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 26