Cassation annuls appeal court acquittal for fraudulently bankrupt administrators due to lack of reasoning and logical contradictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the appeal court's decision acquitting three individuals for fraudulent bankruptcy due to a lack of reasoning and logical contradictions in the acquittal of one defendant. The prosecution argued that the acquittal of Pierluigi Binetti for the fraudulent transfer of funds logically precluded the acquittal of his son, Gioacchino Spezzacatena, as an accessory, yet the lower court issued contradictory findings. Consequently, the court ordered a retrial for the specific charges while upholding the final acquittals regarding the aggravated damage to the company's assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.; Art. 219 c. fall.: When an acquittal of a principal offender is based on the non-existence of the crime, the acquittal of an accessory must be reasoned accordingly; a decision acquitting an accessory solely because the principal was acquitted without addressing the accessory's own liability constitutes a violation of the principle of reasoned judgment and requires annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di 1. Binetti Pierluigi nato a Bariil 02/10/1974 2. Spezzacatena Ester nataa Terlizzi il 27/09/1980 3. Spezzacatena Gioacchino nato a Molfettail 11/07/1941 avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusionidel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chie sto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dei difensori, avv. Domenico Di Terlizzi per Ester Spezzacatena e Gioacchino Spezzacatena e avv. Michele Sallustio per Pierluigi Binetti, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque,di rigettare il ricorso del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di condanna di primo grado, ha assolto Pierluigi Binetti, Ester Spezzacatena e Gioacchino Spezzacatena datutti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale loro rispettivamente ascritti ai capi A), B), C) e D). La medesima Corte ha assolto Francesco Spezzacatena dal delitto di cui al capo B) e ne ha confermato la condanna per quelli di cui ai capi A) e C), esclusa però la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità (art. 219, primo comma, legge fall.), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Il processo ha conosciuto le seguenti scansioni processuali, per quanto qui rileva. 1.1. Ester Spezzacatena, Francesco Spezzacatena, Pierluigi Binetti e Gioacchino Spezzacatena sono stati chiamati a rispondere di reati fallimentari in relazione al fallimento della Giò Company s.r.l. dichiarato il 24 settembre 2013. Ai primi tre sono state addebitateai cap i A) e C) le seguenti condotte nella veste di amministratori della fallita (Ester Spezzacatena dal 4 aprile 2003 al 25 gennaio 2011, Francesco Spezzacatena dal 25 gennaio 2011 al 18 maggio 2012, Pierluigi Binetti dal 18 maggio 2012 al 5 giugno 2013): - bancarotta fraudolenta patrimoniale , per la distrazione di tutti i beni ammortizzabili del valore di 160.746,90 euro, delle risorse di cassa pari a 223.827,00 euro, delle merci in rimanenza del valore di 266.307,00 euro e dei crediti pari a 201.506,00 euro (capo A); -bancarotta fraudolenta documentale per l’omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili (capo A).
Così da cagionare alla fallita “ un danno patrimoniale di rilevante gravità”; -bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto risorse finanziarie della società pari a24.800,00 euro, mediante “la stipula di un contratto fittizio di trasferimento di quote sociali dagli Spezzacatena al Binetti per un importo di euro 100.00,00 pagati con denaro della società e non del cessionario”(capo C). L’editto accusatorio ascrivevainoltre: - ai fratelli Ester Spezzacatena e Francesco Spezzacatena , il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione della somma di 20.000,00 euro, realizzata “deliberando in sede di approvazione di bilancio di esercizio 2010, l’attribuzione di un compenso per la carica di amministratore a Francesco Spezzacatena, nonostante la società versasse in una situazione di crisi ormai irreversibile” (capo B); -aEster Spezzacatena, Francesco Spezzacatena, Pierluigi Binetti e Gioacchino Spezzacatena (padre dei primi due) ─quest’ultimo nella qualità di extraneusquale legale rappresentante della Conf.
Sud s.r.l.─, il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione della somma di 10.150,00 euro, realizzata attraverso l’esecuzione in favoredi Gioacchino Spezzacatena, in data 28 marzo 2013, di un bonifico,privo di reale giustificazione, con la causale fittizia “in conto insoluti 30 aprile 2012” (capo D). 1.2. All’esito del giudizio dibattimentale di primo grado, il Tribunale di Trani ha dichiarato: Pierluigi Binetti colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A), nonché dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale cui ai capi C) e D), esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità;
Ester Spezzacatena e Francesco Spezzacatena colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A), B) e C); Gioacchino Spezzacatena colpevole del reato di cui al capo D). Ha assolto , invece, Pierluigi Binetti dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale cui al capo A),Ester Spezzacatena e Francesco Spezzacatena da quello di cui al capo D),per non aver commesso il fatto. 1.3. La Corte di appello, investita dall’impugnazione degli imputati, ha adottato la decisione in premessa ricordata,pienamente liberatoria nei confronti di Pierluigi Binetti, Ester Spezzacatena e Gioacchino Spezzacatena.
2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre il Procuratore generale nei confronti di Pierluigi Binetti, Ester Spezzacatena e Gioacchino Spezzacatena, impugnando l’assoluzione per i capi A), C) e D), non per il capo B). Francesco Spezzacatena, unico condannato, non ha presentato ricorso. A sostengo dell’impugnazione il Pubblico ministero formula tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla assoluzione di Ester Spezzacatena e Pierluigi Binetti dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A).
La condotta ascritta agli imputati è consistita in una bancarotta documentale specifica non in una bancarotta documentale generica, come, incorrendo in un travisamento, ha ritenuto la Corte di appello, che, di conseguenza, ha errato nella ricostruzione dell’elemento soggettivo, non indagandolo nella prospettiva giuridicamente corretta. La sentenza impugnata ha omesso di considerare: il rapporto di parentela intercorrente tra Ester Spezzacatena, il fratello Francesco e il padre Gioacchino; il ruolo di amministratrice di diritto rivestito da Ester Spezzacatena a far data dalla costituzione della società (4 aprile 2003) sino al 25 gennaio 2011, quando è stata sostituita dal fratello Francesco; ledichiarazioni spontanee di quest'ultimo circa il contributo gestorio offerto dalla sorellasintanto che era amministratrice; il ruolo svolto da Ester Spezzacatena nell’operazione distrattiva di cui al capo C).
Quanto a Pierluigi Binetti, il Procuratore generale evidenzia che lo stesso ha assunto la veste di amministratoreil 18 maggio 2012 “in piena crisi aziendale”, si è reso “direttamente responsabile” delle condotte distrattive di cui ai capi C) e D), si trovava in rapporto di stretta conoscenza con Francesco Spezzacatena, come dimostra la circostanza che i due hanno riportato una condanna per il delitto di truffa commessoin concorso. 2.2. Con il secondomotivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all’assoluzione di Ester Spezzacatena e Pierluigi Binetti dai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi A) e C).
Il Pubblico ministerocensura la stringata e incongrua motivazione offerta dalla Corte di appello circa la mancata prova della consapevolezza , in capo agli amministratori di diritto, degli intenti fraudolenti dell’amministratore di fatto , e richiama la mancata valutazione degli elementi,già evocati con il primo motivo, che risultano sintomatici del consapevole apporto da parte dei ricorrenti alle operazioni distrattive. 2.3. Con il terzo lamenta vizio di motivazione in ordine alla assoluzione di Pierluigi Binetti e Giacchino Spezzacatena dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo D).
Si coltivano i medesimi argomenti già illustrati con il primo motivo e si segnala la contraddittorietà di una statuizione che assolve Giacchino Spezzacatena per la ritenuta insussistenza del fatto e Pierluigi Binetti con la formula “per non aver commesso il fatto”.
3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. I difensori degli imputati hanno depositato memorie con le quali illustrano le ragioni di inammissibilità e infondatezza del ricorso del Procuratore generale. Il difensore di Pierluigi Binetti rimarca la validità della decisione impugnata sul rilievo che l’affermazione di responsabilità dell’imputato non può riposare esclusivamente sulla assunzione della carica formale di amministratore.
Il difensore di Ester Spezzacatena e Gioacchino Spezzacatena rappresenta che la prima imputata era solo amministratrice formale, che la contabilità era stata regolarmente tenuta durante la gestione della stessa, che non le possono essere addebitate distrazioni non temporalmente collocabili nel periodo coperto dalla sua amministrazione. Quanto a Gioacchino Spezzacatena, si prende atto della stringatezza della motivazione, ma si evidenzia che la difesa aveva documentalmente provato che il pagamento oggetto di addebito al capo D) non era privo di causale, ma costituiva “un acconto” di precedenti forniture “tutte insolute”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorso del Procuratore generale distrettuale si appunta sulle posizioni di Pierluigi Binetti, Ester Spezzacatena e Gioacchino Spezzacatena in relazione alla assoluzione, deliberata in grado appello, rispetto ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale loro rispettivamente ascritti, all'esito del giudizio di primo grado,ai capi A), C) e D). La sentenza del Tribunale aveva dichiarato: -Pierluigi Binetti colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A)—non di quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniali contenuti nella medesima imputazione —, nonché dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale cui ai capi C) e D), esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità; - Ester Spezzacatena colpevole di tutti i reati a lei ascritti a l cap o A) - bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché per i delitti sub B) e C)- ma non per la bancarotta di cui al capo D); -Gioacchino Spezzacatena colpevole del reato di cui al capo D).
Ha assolto, invece, Pierluigi Binetti dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale cui al capo A), Ester Spezzacatena e Francesco Spezzacatena da quello di cui al capo D), per non aver commesso il fatto. Sono pertanto definitive le statuizioni di assoluzione in primo grado (nei termini appena ricordati) nonché quella di Ester Spezzacatena dal delitto di cui al capo B), per insussistenza del fatto.
3. L'impugnazione del Pubblico ministero coglie nel segno: la decisione impugnata contrasta con pacifici arresti giurisprudenziali, presenta , inoltre, manifeste lacune argomentative e incorrein evidenti contraddizioni logiche. In via preliminare va osservato che, come risulta dalla sentenza di primo grado, si verte in un caso di bancarotta c.d. predatoria, posto che: è sparita l'intera documentazione contabile, mai entrata nella disponibilità degli organi fallimentari; sono del pari spariti i beni strumentali, la merce, i crediti, le provviste di denaro; sono rimasti, in capo alla fallita, ingenti debiti,pari a quasi 900mila euro.
4. Le posizioni di Ester Spezzacatena e Pierluigi Binetti. Ester Spezzacatena ha ricoperto il ruolo di amministratore unico della fallita dalla data di costituzione della società (22 aprile 2003) fino al 25 gennaio 2011, quando le è subentrato il fratello Francesco. Pierluigi Binetti è succeduto a Francesco Spezzacatena, conservando il ruolo di amministratore unico dal 18 maggio 2012 al 5 giugno 2013, allorché è stato sostituito da un ulteriore soggetto che ha accompagnatoal fallimento la società, da tempo decotta. 4.1. Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
La pronuncia assolutoria a favore dei predetti imputati — amministratori di diritto della società — riposa , in sostanza, sulla considerazione che gli stessi sarebbero stati meri prestanome di Francesco Spezzacatena, reale dominuslungo l'intera vita della società(paragrafo 2.1. sentenza impugnata). 4.1.1. Già questa valutazione, nella sua assolutezza, si presta a critiche, dato che la presenza di un amministratore di fatto non implica automaticamente che l'amministratore di diritto sia un prestanome, essendo la prima figura compatibile anche con un amministratore formale che venga comunque coinvolto nella gestione.
Ma la Corte di appello, appagata dalla individuazione dell'amministratore di fatto, non ha inteso approfondire il tema dei compiti realmente esercitati dagli amministratori di diritto, tema che invece risultava rilevante soprattutto rispetto a Ester Spezzacatena, amministratore unico sin dalla costituzione della societàe rimasta in carica per sette anni consecutivi fino alle prime avvisaglie della crisi. 4.1.2. La sussistenza della condotta oggettiva del delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica è incontroversa: sono stati sottratti tutti i documenti contabili della società.
Il tema controverso riguarda l'elemento soggettivo. Secondo la Corte distrettuale la motivazione della sentenza di primo grado avrebbe trascurato di valutare l'emersione di elementi idonei a dimostrare la consapevolezza, in capo a Ester Spezzacatena e Pierluigi Binetti, dell'agire dell'amministratore di fatto, sicché non potrebbe addebitarsi a costoro alcuna responsabilità penale che finirebbe per radicarsi in modo automatico sulla carica formale ricoperta(paragrafo 2.2). Rispetto a Ester Spezzacatena, il giudice di secondo grado aggiunge che requisito implicito della condotta di bancarotta fraudolenta documentale sarebbe "la preordinazione del fatto-reato alla procedura concorsuale", requisito che viene ritenuto nella specie insussistente (paragrafo 2.2.1.). 4.1.1.
Va subito confutata,in diritto,tale ultima affermazione. La Corte di appello ritiene che la condotta delittuosa "per definirsi davvero fraudolenta deve essere inevitabilmente orientata in previsione di una procedura concorsuale"; afferma che tale ottica "consente di circoscrivere nel tempo la tipicità dei comportamenti previsti dalla legge, assumendo rilevanza, in tal modo, quelle sole condotte che sono commesse, se non proprio nell'imminenza, in previsione del fallimento"; assegna alla "prospettiva concorsuale" la natura di requisito indefettibile del reato.
Tale prospettazione ricostruttiva non trova alcun aggancio normativo o giurisprudenziale. La fattispecie di bancarotta fraudolenta in rassegna c.d. “specifica” richiede il dolo specificoconsistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La disposizione incriminatrice non prevede alcun elemento "occulto" o "implicito" in merito ad un ipotetico orientamento della condotta verso la procedura concorsuale; va peraltro escluso che nelle fattispecie di cui al primo comma dell'art. 223 legge fall. (a differenza di quelle del secondo comma) il fallimento sia unelemento costitutivo "interno" della fattispecie , che, come tale, debba porsi in rapporto di causalità materiale con la condotta ed essere investito da coscienza e volontà(cfr. per tutte Sez.
U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli). 4.1.2. Circa gli ulteriori profili in rilievo vanno senza dubbio condivise le coordinate giurisprudenziali che la Corte di appello pone in esordio con riguardoal contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell'ipotesi in cui il reato sia imputato all'amministratore formale che si rivela essere un mero prestanome. Invero è pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatarioex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754).
Da qui il corollario per cuiegli, qualora deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multisSez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato.
Ed è questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950;
Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata). A tal fine non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, in una unità di intenti l’amministratore di fatto, lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ma è necessario che l’amministratore formale, nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato , sia consapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (cfr.
Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 – 01). Sul piano della prova, l'assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e, in alcuni casi, avuto riguardo alle concrete circostanze in cui detta assunzione è avvenuta, l'indizio può trasformarsi in prova diretta dell'elemento psicologico tipico. Ma per l'appunto è l'analisi delle circostanze concrete del fatto che possono restituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice evidenziarele specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratore formale sia consapevolmente concorso, anche in forma omissiva, nella realizzazione del reato.
La Corte di appello di Bari tuttavia , pur muovendo da principi corretti, ha totalmente abdicato al proprio compito, poiché, dopo l'esposizione delle massime giurisprudenziali, si è limitata ad affermare che "tale profilo risulta del tutto trascurato nella motivazione della sentenza di primo grado"; così incorrendo sia in un vizio motivazionaledovuto alla patente assertività della conclusione, sia in un errore di prospettiva, dato che scambia la propria funzionecon quella spettante a l giudice di legittimità, che, a differenza del giudice di merito, può adottare un provvedimento demolitivo quando ravvisa un vizio motivazionale. 4.1.3.
La sentenza impugnata sovverte, inoltre, l'ordine logico delle questioni, poiché prima esclude il dolo concorsuale per la bancarotta fraudolenta documentale, poi, in modo ancor più apodittico, affronta il nodo della bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sarebbe stato necessario, invece, verificare, prima, il coinvolgimento degli amministratori di diritto nelle distrazioni per poi occuparsi deldolo della bancarotta fraudolenta documentale, dato che un eventuale contributo alle condotte depauperative è in grado di illuminare il foro interno dell'agente anche rispetto all'atteggiamento soggettivo osservato rispetto alla sparizione delle scritture contabili (cfr.
Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659 -01). In proposito non è superfluo osservare che la Corte di appello non si è neppure preoccupata di stabilire a quale momento risalga la sottrazione della contabilità. 4.2. Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La motivazione è affidata al paragrafo 2.3. della decisione, che si sostanzia nella citazione del condivisibile principio di diritto per cui l' accettazione del ruolo di prestanome non implica necessariamente la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto.
Il giudice di secondo grado ha totalmente abdicato al compito di appurare le modalità attraverso le quali sono state portate a termine le condotte distrattive, così da poter stabilire, in forza di una concreta base fattuale, il coinvolgimento o meno degli imputati nelle singole operazioni distrattive, magari da loro personalmente compiute; indagine che invece il Tribunale aveva svolto in modo scrupoloso (cfr. pagg. 2-8 sentenza di primo grado).
5. La posizione di Gioacchino Spezzacatena. All'esito del giudizio di primo grado, Pierluigi Binetti e Gioacchino Spezzacatena (padre di Ester e Francesco) erano stati ritenuti colpevoli deldelitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione della somma di 10.150,00 euro, realizzata attraverso l’esecuzione da parte del primo, all'epoca amministratore unico della fallita, in favore del secondo (chiamato a risponderne in qualità di extraneus quale legale rappresentante della Conf. Sud s.r.l. ) , di un bonifico recante con la causale fittizia “in conto insoluti 30 aprile 2012” (capo D).
Il Tribunale ha accertato che tale operazione è stata effettivamente compiuta e che non vi era alcuna giustificazione per il versamento della somma contestata dal conto corrente della fallita in favore di una società riconducibile a Gioacchino Spezzacatena(cfr. pagg. 8 e 9 sentenza di primo grado). Rimangono totalmente oscure le ragioni della decisione che hannocondotto la Corte di appello ad assolvere l'indicato imputato(paragrafo 2.4.). La sentenza impugnata contiene soltanto questo laconico passaggio: "una volta assolto dall'addebito il Binetti per quanto detto al punto 2.3., non è immaginabile alcuna superstite responsabilità di Spezzacatena Giacchino quale extraneusnel reato proprio dell'amministratore della società fallita".
L'affermazione sconta due evidenti cadute logiche. Anzitutto Binetti viene assolto per non aver commesso il fatto, il che significa che, secondo la Corte di appello, il fatto sussiste, ma non sarebbe ascrivibile a Binetti, mentre Gioacchino Spezzacatena viene assolto con la formula, che contraddice la prima, "perché il fatto non sussiste". In secondo luogola totale assenza di motivazione sulla assoluzione di Binetti —il quale, secondo quanto ritenuto dal Tribunale (e non confutato dalla Corte di appello),ha realizzato l'operazione distrattiva , effettuando il bonifico incriminato —fa cadere il presupposto dell'assoluzione di Gioacchino Spezzacatena.
6. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Binetti Pierluigi, Spezzacatena Ester e Spezzacatena Gioacchino limitatamente ai capi A), C) e D) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.Rimangono ferme ovviamente le statuizioni definitive come sopra indicate (cfr. paragrafo 2). Va chiarito che ad oggi non è maturato il termine prescrizionale massimo. Occorre considerare che la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità era già stata esclus a, per Binetti , dal Tribunale e poi è stata definitivamente, con portata generale, dalla Corte di appello (cfr. paragrafo 2.6 pag. 5– punto non impugnato dal P.G. ). Discende che il termine massimo di prescrizione del reato, consumato il 24 settembre 2023, pari ad anni dodici e mesi sei, spirerà il 24 marzo 2026, data alla quale devono aggiungersi 161 giorni di sospensione (49 giorni per rinvio per astensione dei difensori dal 23 ottobre 2019 al 11 dicembre 2019; 112 giorni per rinvio su richiesta della difes