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Sentenza — n. 41625/2025 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as civil party lacks interest to challenge criminal dismissal via restorative conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41625/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible, ruling they lack standing to challenge a criminal dismissal based on restorative conduct. The appellant argued the lower court erred in dismissing the appeal regarding the statute of limitations and the nature of the offense, while the defense confirmed the lack of prejudice. The court held that such judgments do not create binding civil effects or cause prejudice, thus negating the civil party's interest in litigation.

Regesto Legislator

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Art. 162-ter cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The civil party lacks interest to appeal a criminal judgment dismissing the case due to restorative conduct, as such judgments do not produce binding civil effects or cause prejudice.

Parole chiave

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civil party interest restorative conduct dismissal lack of prejudice binding civil effects criminal procedure appeal motivi di cassazione caso di rigore coniugale modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 162-ter cod. pen.
576 cod, proc, pen., deducendo che sarebbe stata erroneamente dichiarata Vinammissibilità dell'appello avverso la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato per condotte riparatorie: - tenuto conto che il gravame aveva prospettato la violazione dell'art. 162-ter cod.
Art. 576 cod. proc. pen.
Art. 582, comma 2, cod. pen.
1, cod., pen.) siano procedibili a querela (art. 582, comma 2, cod, pen.); e la patente assertività in ordine al mancato perfezionamento della condotta riparatoria per il mancato accredito della somma inviata tramite vaglia, che rende superflua ogni altra considerazione.
Art. 585, cod. pen.
Art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della l # : i a ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 52, comma 2, d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art.
art. 162-ter cod. pen
576 cod, proc, pen., deducendo che sarebbe stata erroneamente dichiarata Vinammissibilità dell'appello avverso la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato per condotte riparatorie: - tenuto conto che il gravame aveva prospettato la violazione dell'art. 162-ter cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10390 del 14/02/2019, Caracciolo
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Sez. U. n. 33864 del 23/04/2015
Sez. U n. 33864/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA T R U S T P R O Q D a : sul ricorso proposto dalla parte civile: C.S. nel procedimento nei confronti di: P.M. avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte d'appello di Roma S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : t o visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; F i r m a 7 0 0 - udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; b 5 7 a d 2 7 3 c 8 7 6 0 1 5 f lette: la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso 4 9 5 a 4 4 el # : i a 1 b 8 2 c c questa Corte di cassazione Giuseppina Casella, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; la memoria presentata dall'avvocato Margherita Piccardi che, nell'interesse dell'imputato ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso poiché manifestamente infondato; U A L I F I E D C A 1 S e r l # : i a S e r 1 C A

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma ha dichiarato T R U S T P R O Q U A L I F I E D inammissibile l'appello interposto dalla parte civile C.S. 1, avverso la sentenza D a : T R U S T P R O Q del 13 dicembre 2022 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di P.M. per lesioni personali aggravate commesse in danno della stessa I c s cui è legato da rapporto di coniugio.

2. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). G I O V A N N I F R A N C O L I N I E m e s s o D a : E m e s s o P I S T O R E L L I L U C A D a : D a : t o t o 1 F i r m a F i r m a 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 576 cod, proc, pen., deducendo che sarebbe stata erroneamente dichiarata Vinammissibilità dell'appello avverso la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato per condotte riparatorie: - tenuto conto che il gravame aveva prospettato la violazione dell'art. 162-ter cod. pen. (poiché applicato in relazione a un reato procedibile d'ufficio) che, comunque, avrebbe consentito la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione; 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d - e, in ogni caso, sulla scorta del richiamo inconducente di Sez.

U. n. 33864 del 23/04/2015, 2 4 d b 4 a Sbaiz, Rv. 264238 - 01, che ha invece chiarito la differenza tra il procedimento per i reati di l # : i a competenza del giudice di pace e quelli di competenza del tribunale.

2. Con il secondo motivo è stata denunciata la mancanza di motivazione rispetto: - alla denunciata violazione dell'art. 162-ter cod, pen., applicato in relazione a un reato procedibile a querela, come quello in imputazione, aggravato in ragione del rapporto di coniugio tra le parti; - e al mancato perfezionamento della condotta riparatoria, non potendosi ritenere congrua T I R U S T P I R O Q U A L I F I E D C M S e r : un'offerta tramite vaglia spostale in atto non ancora accreditato alla parte civile. D E I 3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha i O N T E E m e s s o chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, deducendo che il principio affermato da Sez.

U n. 33864/2015 cit. per i reati di competenza del giudice di pace, secondo cui difetterebbe l'interesse della parte civile a impugnare nel caso di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 35 S A E R I N A B E L r s d. Igs. n. 274 del 2000, varrebbe anche nei casi di cui all'art. 1 62 -ter cod. pen., come già ritenuto D a t o da Sez. 5 n. 10390 del 14/02/2019, Rv. 276028. E, nel resto, il ricorso sarebbe parimenti F i r m a inammissibile alla luce della genericità dell'atto di appello e del difetto - in relazione ad esso - 7 0 0 - di alcun vizio del provvedimento impugnato.

Il difensore dell'imputato ha presentato memoria deducendo la correttezza della decisione d 2 7 1 ± 5 7 a 8 7 6 0 1 5 f impugnata e, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il difetto di interesse a 4 9 5 a 4 4 e l # : impugnare in capo alla parte civile; nonché l'erroneità del ricorso nella parte in cui ha negato i a l b e 2 c c che il delitto fosse procedibile a querela e l'insussistenza del denunciato vizio di motivazione in ordine al perfezionamento della condotta riparatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che «non sussiste l'interesse della parte T I R U S T P I R O Q U A L I F I E D C M S e r l # : i a S e r 1 C A Q U A L I F I E D : civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza di estinzione del reato per condotte D E I T I R U S T P R O riparatorie, ex art. 162-ter cod. pen., in quanto essa, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile» (Sez. 5, n. 10390 del 14/02/2019, Caracciolo, Rv. 276028 - 01).

G I O V A N N I F I R A N C O L I N I E m e s s o D a : E m e s s o L U C A P I S T O I R E L L I : D E I D a : t o t o 2 F i r m a F i r m a Non occorre poi dilungarsi per rilevare l'evidente erroneità della prospettazione difensiva relativa al regime di procedibilità del reato, non essendovi dubbio che le lesioni personali aggravate perché commesse in danno del coniuge (artt. 585 e 577, comma 1, n. 1, cod., pen.) siano procedibili a querela (art. 582, comma 2, cod, pen.); e la patente assertività in ordine al mancato perfezionamento della condotta riparatoria per il mancato accredito della somma inviata tramite vaglia, che rende superflua ogni altra considerazione. 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d 2 4 d b 4 a 2.

All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della l # : i a ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma T I R U S T P I R O Q U A L I F I E D C M S e r : 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione D E I delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

i O N T E E m e s s o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. S A E R I N A B E L r s In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati D a t o identificativi a norma dell'art