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Ordinanza — n. 41612/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to non-punishment cause and appealability of substitute fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41612/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the cassation appeal into an appeal, allowing the case to proceed to the Court of Appeal of Turin. The defendant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, while the Prosecutor requested inadmissibility. The court ruled that the substitute fine is appealable and that the presence of a potential conversion to liberty-restricting sanctions validates the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 593, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 52 d. Igs. 196/03: Substitute fines are appealable because non-payment risks conversion to liberty-restricting sanctions, rendering the waiver of the second degree of jurisdiction constitutionally illegitimate.

Parole chiave

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substitute fine appealability non-punishment cause conversion to detention second degree jurisdiction constitutional legitimacy Art. 593 cod. proc. pen. Art. 131-bis cod. pen. pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma 3 cod. proc. pen.
D a : D a : t o t o 1 F i r m a F i r m a Ai sensi dell'art. 593 cod proc.
Art. 52, comma 2 d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196
F i r m a Ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.
Art. 52, comma 3 d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196
F i r m a Ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.
Art. 34 d. Igs. 20 ottobre 2022, n. 150
8 1 d 8 f 2 8 8 0 d L'attuale formulazione di quest'ultimo comma, per quel che qui rileva, è stata introdotta 2 4 d b 4 a dall'art. 34 d.
Art. 569, comma 3 cod. proc. pen.
S A E R I N A B E L r s Pertanto, la sentenza impugnata è appellabile e poiché il ricorso ha denunciato anche il D a t o vizio di motivazione, esso deve essere convertito in appello (art. 569, comma 3, cod proc.
Art. 173, comma 1 d. att. cod. proc. pen.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico T R U S T P R O Q U A L I F I E D motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.) con cui D a : T R U S T P R O Q ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
Artt. 582, 583-quater cod. pen.
per il delitto di lesioni personali ex artt. 582, 583-quater cod. pen., sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva.
art. 131-bis cod. pen
pen.) con cui D a : T R U S T P R O Q ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, ord. n. 11375 del 30/01/2024, Mamani, Rv. 286018-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA T R U S T P R O Q D a : sul ricorso proposto da: X.K. avverso la sentenza del 04/02/2025 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : t o udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini F i r m a 7 0 0 - letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso b 5 7 a questa Corte di cassazione Luigi Birritteri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; d 2 7 3 c 8 7 6 0 1 5 f 4 9 5 a 4 4 e l # : i a 1 b 8 2 c c

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 4 febbraio 2025 il Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità di X. K. per il delitto di lesioni personali ex artt. 582, 583-quater cod. pen., sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva. U A L I F I E D C A 1 S e r l # : i a S e r 1 C A 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico T R U S T P R O Q U A L I F I E D motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con cui D a : T R U S T P R O Q ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. G I O V A N N I F R A N C O L I N I E m e s s o D a : E m e s s o P I S T O R E L L I L U C A 4. Il ricorso deve essere convertito in appello. D a : D a : t o t o 1 F i r m a F i r m a Ai sensi dell'art. 593 cod proc. pen., per quel che qui rileva: - «salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, [...] l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna» (comma 1); - «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità» (comma 3). 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d L'attuale formulazione di quest'ultimo comma, per quel che qui rileva, è stata introdotta 2 4 d b 4 a dall'art. 34 d.

Igs. 20 ottobre 2022 n. 150 (cd. Riforma Cartabia) che al testo precedente, dopo l # : i a la parola «ammenda» ha aggiunto l'inciso «o la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità». Dunque, tra le pene sostitutive la cui irrogazione non consente l'appellabilità non vi è la pena pecuniaria sostitutiva; e quanto alle pene pecuniarie, l'art. 593, comma 3, cit., fa riferimento solo all'ammenda. Peraltro, si è già condivisibilmente rilevato che lo stesso d. Igs. n. 150 del 2022 «ha anche introdotto, nella disciplina delle sanzioni sostitutive di cui alla legge [legge 24 novembre 1981, n. 689], all'art. 71, la previsione per cui il mancato pagamento della pena T I R U S T P I R O Q U A L I F I E D C M S e r : pecuniaria sostitutiva ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà o nella detenzione D E I domiciliare»: ragion per cui, come già affermato in precedenza dalla giurisprudenza in relazione alla precedente disciplina posta dalla legge n. 689 del 1981, «il sacrificio del secondo grado di i O N T E E m e s s o giudizio non sarebbe costituzionalmente legittimo, a fronte della astratta possibilità, in caso di mancato pagamento, di conversione in una sanzione che incide sulla libertà personale» (Sez. 4, ord. n. 11375 del 30/01/2024, Mamani, Rv. 286018- 01).

S A E R I N A B E L r s Pertanto, la sentenza impugnata è appellabile e poiché il ricorso ha denunciato anche il D a t o vizio di motivazione, esso deve essere convertito in appello (art. 569, comma 3, cod proc. pen). F i r m a Ai sensi dell'art. 52, comma 2, d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che sia apposta 7 0 0 - a cura della Cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione d 2 7 1 ± 5 7 a 8 7 6 0 1 5 f delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati. 4 9 5 a 4 4 e l # : i a l b e 2 c c T I R U S T P I R O Q U A L I F I E D C M S e r l # :

P.Q.M.

i a S e r 1 C A Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Q U A L I F I E D In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. Igs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. : D E I T I R U S T P R O Cos i deciso il 24/09/2025. G I O V A N N I F I R A N C O L I N I E m e s s o D a : Il Consigliere estensore Il Presidente E m e s s o Giovanni Francolini Luca Pistorelli L U C