Cassation annuls appeal judgment for omitting civil party's cost reimbursement order under procedural code articles 541 and 592.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal judgment solely regarding the failure to order the civil party to reimburse the defendants' legal costs. The lower court acquitted the defendants but only awarded them court fees without addressing the specific request for reimbursement of their litigation expenses. The court ruled that this omission violates procedural statutes requiring a substantive decision on cost allocation when a defendant obtains acquittal or total exclusion of damages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 541, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 592, comma 4, cod. proc. pen.: The appellate court must explicitly rule on the civil party's liability to reimburse defendants' litigation expenses upon acquittal; omission of this decision requires annulment with remittal for a new ruling.
Parole chiave
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Luca Pistorelli - Presidente - Sent. n. sez. 1339/2025 Irene Scordamaglia CC - 23/09/2025 Pierangelo Cirillo R.G.N. 21428/2025 Giovanni Francolini - Relatore - Rosaria Giordano ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Romano Maria Giuseppa nato a Bagnara Calabra il 20/01/1964 2. Sciglitano Giuseppe nato a Bagnara Calabra il 10/02/1953 3. Sciglitano Giulio Antonio nato a Melito Di Porto Salvo il 02/06/1968 avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; lette: la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dagli imputati, disponendo ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.; la memoria dell’avvocato Attilio Parrelli che, nell’interesse dei ricorrenti, ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione e ha chiesto la condanna alla pagamento dei propri compensi come da nota spese;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 aprile 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato il gravame interposto, nell’interesse della parte civile Carmine Romano, avverso la sentenza in data 19 ottobre 2019 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva assolto Maria CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41605/2025 Roma, lì, 29/12/2025 Giuseppa Romano, Giuseppe, Giulio Antonio e Nicola Sciglitano dall’imputazione di violazione di domicilio, perché il fatto non costituisce reato, nonché Nicola Sciglitano dall’imputazione di minaccia aggravata, perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse di Maria Giuseppa Romano, Giuseppe e Giulio Antonio Sciglitano, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, è stata denunciata la violazione degli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4 cod., proc. pen. poiché la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condannare la parte civile alla rifusione delle spese di patrocinio sostenute dagli imputati.
3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha rappresentato la fondatezza dell’impugnazione e ha chiesto l’annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata, disponendosi ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. sulla richiesta di condanna della parte civile. Nell’interesse dei ricorrenti, l’avvocato Attilio Parrelli si è riportato all’impugnazione, chiedendo l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata; nonché alla nota spese, relativa alle competenze del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2. La Corte distrettuale ha rigettato l’appello della parte civile Carmine Romano avverso la sentenza liberatoria resa del primo Giudice (perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste, nei termini già esposti) nei confronti, tra l’altro, degli odierni ricorrenti. Ed in effetti, a fronte della richiesta di questi ultimi di condanna della medesima parte civile ex art. 541, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. conclusioni scritte del 26 marzo 2025), il Giudice di appello l’ha unicamente condannata al pagamento delle spese processuali (art. 592, comma 1, cod. proc. pen.) senza nulla disporre sulla rifusione delle spese sostenute dagli imputati.
Tuttavia, nel giudizio di appello, l'imputato che lo abbia richiesto – sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale – ha diritto alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute nel caso in cui abbia ottenuto l'esclusione totale del diritto al risarcimento del danno, o attraverso l'assoluzione (con l'eccezione del difetto di imputabilità) ovvero se la domanda sia stata del tutto rigettata o siano state revocate o annullate le precedenti statuizioni in favore della parte civile (cfr. artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen.;
Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Bargiacchi, Rv. 284452 – 01). La statuizione in discorso richiede un apprezzamento di merito che impone il rinvio innanzi al competente Giudice territoriale, ossia al giudice penale a quo in quanto essa è stata del tutto omessa (cfr. Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 – 01; Sez. 4, n. 48081 del 16/11/2023, Svonimir Simic, Rv. 285428 – 01; Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101 – 01). Non vi sono, invece, i presupposti per condannare la parte civile, che non ha resistito all’impugnazione, a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa condanna della parte civile alla refusione delle spese con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Luca Pistorelli