Italian Supreme Court dismisses late appeal extension request but allows transfer for older appeal deadline extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court of Cassation rejected the defense's request to extend the deadline for filing a cassation appeal against a 2017 judgment, deeming it untimely due to late submission. However, the court ordered the transfer of the request to extend the deadline for appealing the 2017 first-instance judgment to the Court of Appeal of Ancona, as it was filed within the statutory period. The decision distinguishes between the two requests based on their respective filing dates and applicable procedural deadlines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175 cod. proc. pen.; While requests for extension of appeal deadlines must be filed within thirty days of knowledge, late submissions are inadmissible, timely submissions for first-instance appeals must be transferred to the competent appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Luca Pistorelli - Presidente - Ord. n. sez. 1338/2025 Irene Scordamaglia CC - 23/09/2025 Pierangelo Cirillo R.G.N. 20548/2025 Giovanni Francolini - Relatore - Rosaria Giordano ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla richiesta di rimessione in termini proposta da: Birouk Youssef nato in Marocco il 22/05/1981 avverso la sentenza del 27/09/2017 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Cinzia Parasporo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Ancona del 14/7/2020 e trasmettere gli atti alla stessa Corte di appello quanto alla restante richiesta;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Youssef Birouk ha chiesto: - la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza in data 27 settembre 2017, con la quale il Tribunale di Ancona lesioni personali aggravate; - la restituzione nel termine per impugnare la sentenza in data 14 luglio 2020, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato l’appena menzionata pronuncia di primo grado. A sostegno delle richieste è stata dedotta, nei termini meglio esplicitati nel medesimo atto difensivo, la mancata conoscenza del giudizio da parte del Birouk, espulso dal territorio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41595/2025 Roma, lì, 29/12/2025 nazionale il 1° agosto 2013, fino alla notifica in data 28 aprile 2025 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti relativo anche alla sanzione inflitta nel richiamato procedimento penale; e si è rappresentata l’applicabilità nella specie, ratione temporis, dell’art. 175 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67.
2. L’atto difensivo contenente le richieste, presentato il 28 maggio 2025 alla Corte di appello di Ancona che l’ha trasmesso a questa Corte di cassazione, è pervenuto alla Cancelleria di questo Ufficio il 17 giugno 2025.
3. Per quanto di competenza di questa Corte, ossia per quel che attiene alla restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, è dirimente osservare che la richiesta è tardiva poiché, a fronte della conoscenza dei provvedimenti in discorso il 28 aprile 2025, il difensore anche in parte qua l’ha presentata alla Corte di appello di Ancona ed è qui pervenuta oltre il termine decadenziale di trenta giorni (art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 5, ord. n. 13315 del 13/02/2025, Gobbetti, Rv. 287910 – 01, in motivazione).
4. Deve, invece, disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona, relativamente alla richiesta di remissione in termini per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 27 settembre 2017, di competenza dello stesso Giudice distrettuale che sarebbe competente sulla impugnazione (art 175, comma 4, cod. proc. pen.). Difatti, come già osservato la richiesta era pervenuta alla Corte di appello il 28 maggio 2025 e, dunque, entro il già menzionato termine posto a pena di decadenza.
5. Al rigetto dell’istanza, per la parte di competenza di questa Corte, non consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione (cfr. Sez. 5, ord. n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388 – 01). P.Q.M Dispone trasmettersi per competenza alla Corte d'appello di Ancona l'istanza relativamente alla richiesta di remissione in termini per proporre appello. Rigetta nel resto l'istanza medesima. Così deciso il 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Luca Pistorelli