Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41589/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appellate court order for incompetence in criminal revision proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41589/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled an appellate court order declaring a criminal revision request inadmissible due to the issuing judge's lack of functional jurisdiction. The defense argued that the appellate court lacked competence because the original first-instance judgment was rendered by a different court. The court ruled that revision requests must be filed at the appellate court in the district of the first-instance judge, making the lower court's decision void for incompetence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 633, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 11, cod. proc. pen.: In criminal revision proceedings, the appellate court has functional jurisdiction based on the district of the first-instance judge; an order issued by a different court is void for absolute nullity.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal revision proceedings functional jurisdiction appellate court competence absolute nullity first instance judge Corte di Cassazione codice di procedura penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 633, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 633, comma 1, cod. proc. pen., la richiesta di revisione «deve essere presentata […] nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11» dello stesso codice.
Art. 11, cod. proc. pen.
Art. 178, cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 634, comma 2, cod. proc. pen.
Il che esclude l’applicazione dell'ultima parte dell’art. 634, comma 2, cod.
Art. 629, cod. proc. pen.
Art. 630, cod. proc. pen.
Art. 631, cod. proc. pen.
Art. 632, cod. proc. pen.
Art. 641, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 2417 del 21/11/2002
Sez. 3, n. 11008 del 10/02/2011
Sez. 3, n. 11008 del 10/02/2011, Faiuolo, n.m., che ha pure affermato che trattasi di competenza di natura funzionale, la cui violazione, in quanto incidente sulla capacità del giudice ex art.
Sez. 1, n. 1748 del 12/04/1991
Sez. 3, n. 11040 del 22/01/2003
Sez. 3, n. 11040 del 22/01/2003, Piro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Luca Pistorelli - Presidente - Sent. n. sez. 1327/2025 Irene Scordamaglia CC - 23/09/2025 Pierangelo Cirillo R.G.N. 17515/2025 Giovanni Francolini - Relatore - Rosaria Giordano ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Di Bari Lorenzo nato a ANDRIA il 12/01/1944 2. Tesse Francesca nato a ANDRIA il 29/01/1951 3. Di Bari Giuseppe nato a ANDRIA il 06/08/1981 avverso l'ordinanza del 12/11/2024 della Corte d’assise d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Simone Perelli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 aprile 2024 la Corte di assise di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’istanza, proposta da Giuseppe Di Bari, di revisione della sentenza della Corte di assise di appello di Bari in data 16 novembre 2003 che lo aveva condannato alla pena dell’ergastolo per i delitti, commessi in concorso con altri, di cui agli artt. 605, 609-bis, 609- ter, 609-octies, 575, 577, 412, 423 cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41589/2025 Roma, lì, 29/12/2025 2.

Il difensore di Giuseppe Di Bari, nonché di Lorenzo Di Bari e Francesca Tesse, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto l’incompetenza della Corte di assise di appello, poiché in materia di revisione opererebbe la competenza funzionale della Corte di appello, da cui conseguirebbe la nullità assoluta del provvedimento impugnato. 2.2. Con il secondo motivo ha prospettato il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, della medesima ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, rimanendo assorbito il secondo.

2. Ai sensi dell’art. 633, comma 1, cod. proc. pen., la richiesta di revisione «deve essere presentata […] nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11» dello stesso codice. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito – e il Collegio intende ribadire il principio – che, in tema di revisione, ha natura funzionale la competenza attribuita alla Corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna; deve, quindi, ritenersi affetto da nullità assoluta il provvedimento emesso da un giudice diverso da quello cui è attribuita la cognizione dell'istanza di revisione (Sez. 3, n. 2417 del 21/11/2002 – dep. 2003, Ruffo, Rv. 224034 – 01).

Difatti, l'art. 633, comma 1, cit. «non fa alcun riferimento ad altra istanza giudiziaria diversa dalla corte distrettuale e non individua», per quanto qui di interesse, «la corte di assise di appello» (cfr. Sez. 3, n. 11008 del 10/02/2011, Faiuolo, n.m., che ha pure affermato che trattasi di competenza di natura funzionale, la cui violazione, in quanto incidente sulla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., integra un’ipotesi di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado ex artt. 178 e 179, comma 1, cod. proc. pen.); e «le regole proprie che disciplinano la revisione non consentono l'innesto delle norme che regolano in via generale la competenza, ma attribuiscono specifica competenza funzionale proprio alla Corte d'appello, laddove il riferimento territoriale è desumibile dalla sede del giudice di primo grado» (Sez. 1, n. 1748 del 12/04/1991, Natalini, Rv. 187500 – 01, che ha osservato come con il vigente codice di procedura penale il Legislatore abbia inteso innovare rispetto alla precedente competenza in materia di revisione, attribuita alla Corte di cassazione, stabilendo la competenza funzionale della corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna).

Si impone, allora, l’annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

3. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Lecce. L'ordinanza della Corte di assise di appello di Lecce è stata annullata perché emessa da un giudice incompetente e non per un motivo attinente alla dichiarazione di inammissibilità (cfr. Sez. 3, n. 11040 del 22/01/2003, Piro, Rv. 227198 – 01, in motivazione). Il che esclude l’applicazione dell'ultima parte dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso avverso l’ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione «la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11» cod. proc. pen.: tale disposizione è, infatti, relativa alle ipotesi di cui all’art. 634, comma 1, cit., ossia ai casi in cui la declaratoria di inammissibilità sia annullata dalla Corte di cassazione perché la richiesta di revisione è stata erroneamente ritenuta proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633, 641 cod. proc. pen. ovvero manifestamente infondata.

D’altra parte, diversamente opinando, la pronuncia di inammissibilità resa da un giudice privo della competenza funzionale, quantunque annullata proprio per tale ragione, finirebbe con l’impedire al giudice competente di pronunciarsi sulla richiesta di revisione. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Luca Pistorelli