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Ordinanza — n. 40884/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40884/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40884/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 10 luglio 2025, il Tribunale di Padova ha applicato a Nelson Topall, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 624-bis cod. pen., al medesimo ascritti in concorso. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione il 29 agosto 2025 per mezzo del proprio difensore, Avvocato Alessandro Compagno, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al mancato proscioglimento in ordine alla corretta valutazione giuridica dei fatti.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40884/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 624-bis cod. pen., al medesimo ascritti in concorso. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione il 29 agosto 2025 per mezzo del proprio difensore, Avvocato Alessandro Compagno, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al mancato proscioglimento in ordine alla corretta valutazione giuridica dei fatti.

Parole chiave

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termini di ricorso istanza tardiva di restituzione dei termini tempestività dell'inoltro perenzione dell'istanza di revisione ritardo ingiustificato dell'azione penale opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 10 luglio 2025, il Tribunale di Padova ha applicato a Nelson Topall, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal: TOPALLI NELSON, nato in ALBANIA il 28/08/1991 avverso la sentenza del TRIBUNALE DI PADOVA del 10/07/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 10 luglio 2025, il Tribunale di Padova ha applicato a Nelson Topall, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 624-bis cod. pen., al medesimo ascritti in concorso.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione il 29 agosto 2025 per mezzo del proprio difensore, Avvocato Alessandro Compagno, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al mancato proscioglimento in ordine alla corretta valutazione giuridica dei fatti.

3. Il ricorso è inammissibile. Va rilevata la tardività del ricorso, proposto il 29 agosto 2025, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La motivazione della sentenza impugnata è stata resa contestualmente alla deliberazione all'udienza del 10 luglio 2025 ex art. 544, comma 1, cod. proc. pen., alla presenza dell'imputato, con conseguente scadenza del termine per impugnare il 25 luglio 2025 ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen.

4. L'inammissibilità del ricorso deve essere, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., pronunciata de plano.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore