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Ordinanza — n. 40767/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40767/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40767/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA avverso l'ordinanza del 24/04/2025 della Corte d'appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra; con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha accolto la richiesta, formulata da Salvatore Di Lauro, diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati. Il ricorso lamentava l’erroneità della determinazione della pena finale. Nelle more del procedimento, il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso (dichiarazione resa dal Di Lauro in data 4.11.2025, dinanzi alla direzione della Casa di reclusione di Asti) ai sensi dell’art. 589, comma 2 cod. proc. pen. La rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame, con conseguenteinammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 591 lett.

Regesto Legislator

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art. 589, comma 2 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40767/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5 bis cod. proc. pen. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha accolto la richiesta, formulata da Salvatore Di Lauro, diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati. Il ricorso lamentava l’erroneità della determinazione della pena finale. Nelle more del procedimento, il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso (dichiarazione resa dal Di Lauro in data 4.11.2025, dinanzi alla direzione della Casa di reclusione di Asti) ai sensi dell’art. 589, comma 2 cod. proc. pen. La rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame, con conseguenteinammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 591 lett.

Parole chiave

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remissione della pena differimento dell'esecuzione della pena recidiva nell'infrazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia abbandono del procedimento penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 589, comma 2 cod. proc. pen
Nelle more del procedimento, il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso (dichiarazione resa dal Di Lauro in data 4.11.2025, dinanzi alla direzione della Casa di reclusione di Asti) ai sensi dell’art. 589, comma 2 cod. proc. pen.
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Testo completo

re - ORDINANZA avverso l'ordinanza del 24/04/2025 della Corte d'appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra; con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha accolto la richiesta, formulata da Salvatore Di Lauro, diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati. Il ricorso lamentava l’erroneità della determinazione della pena finale. Nelle more del procedimento, il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso (dichiarazione resa dal Di Lauro in data 4.11.2025, dinanzi alla direzione della Casa di reclusione di Asti) ai sensi dell’art. 589, comma 2 cod. proc. pen. La rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame, con conseguenteinammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 591 lett.

d) cod. proc. pen. Non risultando giustificata la rinuncia, il ricorrente deve essere condannato al pagamento della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2025 Il Cons