Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40762/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40762/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40762/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso di Andrea Squadrani è infondato e deve essere rigettato, mentre quello di Giuliano Pazzaglia merita accoglimento. congiuntamente perché strettamente connessi tra loro, mentre il terzo, proposto dal solo Pazzaglia e relativo al trattamento sanzionatorio, resta assorbito.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 40762/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivoviene dedotta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza per essere stato attribuito rilievo, ai fini dell’integrazione della condotta di bancarotta fraudolenta, ad un post factum irrilevante costituito dall’inadempimento delle proprie obbligazioni da parte della “Edil S.a.v. s.r.l.”, amministrata dall’imputato Pazzaglia. 2.3. Con il terzo motivo, proposto dal solo Pazzaglia, si deduce violazione della norma penale di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, l. fall. per non aver la Corte di appello ridotto il trattamento sanzionatorio nonostante la statuizione di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per la condotta di bancarotta preferenziale, riguardante tra l’altro il valore maggiore dei beni ceduti.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta responsabilità per colpa soddisfacimento del credito cattiva gestione offesa al credito danno ai creditori
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - TIZIANO MASINI LUCIANO CAVALLONE ELISABETTA MARIA MOROSINI - Relatore - sui ricorsi proposti da: Pazzaglia Giuliano, nato a RIMINI il 10/10/1959 avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra; Accogliendo in parte i motivi di impugnazione degli appellanti, la Corte felsinea ha ritenuto accertatoche la società fallita, “Nuova C.B.F. s.r.l.”, legalmente rappresentata prima da Rachele Reccia e poi da Andrea Squadrani, aveva consolidati rapporti commerciali con la Edil S.a.v.

S.r.l., amministrata da Giuliano Pazzaglia, e che tra le due società vi erano ricorrenti e reciproche posizioni di debito/credito, periodicamente compensate o saldate entro il termine di 120 giorni.La cessione delle rimanenze di magazzino e dei beni strumentali da parte della società fallita alla Edil S.a.v. S.r.l., secondo la Corte di appello di Bologna, poteva inquadrarsi nella fisiologia dei rapporti tra le due società e non rispondeva dunque ad un disegno delittuoso preordinato, mentre doveva essere considerata integrativa della condotta distrattiva la successiva mancata riscossione del credito per la cessione oltre il termine massimo generalmente osservato dalle due società, quanto meno per la parte eccedente l’ammontare dei crediti che la cessionaria vantava nei confronti della fallita (pari ad euro 91.707). 2.1.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., viene dedotta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello di Bologna riconosciuto la penale responsabilità dei ricorrenti, per la residua parte di imputazione per bancarotta distrattiva, nonostante l’accertata esistenza di rapporti commerciali tra la società fallita e la società cessionaria dei beni e nonostante l’esclusione di un “previo concerto” tra il Pazzaglia e la Reccia al momento della cessione della maggior parte dei beni, ricondotta dallo stesso giudice di secondo grado alla fisiologia dei rapporti tra le due società. 2.2.

Con il secondo motivoviene dedotta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza per essere stato attribuito rilievo, ai fini dell’integrazione della condotta di bancarotta fraudolenta, ad un post factum irrilevante costituito dall’inadempimento delle proprie obbligazioni da parte della “Edil S.a.v. s.r.l.”, amministrata dall’imputato Pazzaglia. 2.3. Con il terzo motivo, proposto dal solo Pazzaglia, si deduce violazione della norma penale di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, l. fall. per non aver la Corte di appello ridotto il trattamento sanzionatorio nonostante la statuizione di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per la condotta di bancarotta preferenziale, riguardante tra l’altro il valore maggiore dei beni ceduti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Andrea Squadrani è infondato e deve essere rigettato, mentre quello di Giuliano Pazzaglia merita accoglimento. congiuntamente perché strettamente connessi tra loro, mentre il terzo, proposto dal solo Pazzaglia e relativo al trattamento sanzionatorio, resta assorbito.

2. La sentenza impugnata si sviluppa sui seguenti passaggi argomentativi: - le rimanenze di magazzino indicate in imputazione erano state trasferite dalla società fallita (“Nuova C.B.F. s.r.l.”) alla Edil S.a.v. S.r.l. tra il 31 gennaio ed il 10 aprile 2013 e la maggior parte della cessione (circa 111.000 euro rispetto ai 174.000 complessivi, come emerge da alcuni passaggi della sentenza) era stataposta in essere allorquando la carica di amministratrice della società fallita era rivestita da Rachele Reccia; - non essendo “distrattiva” la cessione in sé ma la mancata riscossione del credito oltre il termine normalmente concesso di 120 giorni, mancando altresì la prova di un accordo criminoso tra Rachele Reccia (l.r. della società fallita al momento della cessione della maggior parte dei beni) e Giuliano Pazzaglia (amministratore della società cessionaria), doveva escludersi la responsabilità penale della Reccia ma ritenersi sussistente sia quella del subentrato amministratore della fallita (Andrea Squadrani), il quale non aveva preteso il pagamento residuo della cessione (pari a circa 45.000 euro, detratta la somma compensata ed alcune “note di credito”) una volta scaduto il termine di 120 giorni, sia di Giuliano Pazzaglia che quel pagamento non aveva effettuato, a nulla rilevando che la sua società, poco dopo, era anch’essa fallita.

Nella sentenza impugnata viene infatti mosso al Pazzaglia tale specifico addebito: «quantomeno a far tempo dalla stessa scadenza del più ampio termine – e non ulteriormente dilazionabile, secondo criteri di ragionevolezza – di 120 giorni dell’emissione delle fatture, non dava corso al pagamento del debito (pur detratta la quota compensabile): in tal modo egli contribuiva quale extraneus, e diretto interessato, alla realizzazione del citato risultato distrattivo, raggiunto mediante l’accaparramento delle merci in rimanenza e dei mezzi senza alcun pagamento nonostante l’emissione delle plurime fatture in sequenza». reato di bancarotta fraudolenta esclusivamente a titolo di concorso con l’amministratore della società, allorché venga dimostrata l’esistenza di un accordo illecito tra i due o quantomeno della sua volontà di contribuire al disegno del secondo di attentare al patrimonio della fallita.

Nel caso in esame, tuttavia, una volta escluso che la cessione materiale dei beni dalla società fallita, “Nuova C.B.F. s.r.l.”, alla “Edil S.a.v. S.r.l.” avesse fin dall’origine una connotazione distrattiva, ma rientrasse invece in una prassi ordinaria (tanto da giungere all’assoluzione della Reccia), posto altresì che in sentenza non vi è neanche un minimo accenno ad un accordo successivo intercorso tra il Pazzaglia ed il subentrato amministratore della fallita, Andrea Squadrani, la Corte di appello di Bologna non spiega in base a quale elemento il successivo mancato pagamento del debito, da parte della società cessionaria, si sarebbe differenziato da un mero inadempimento contrattuale, per di più verosimilmente da collegare ad una situazione di crisi finanziaria, che determinava, poco dopo, anche il fallimento della “Edil S.a.v.

S.r.l.”. Diversamente da Pazzaglia, come anticipato in precedenza, lo Squadrani, in quanto subentrato nella carica di amministratore della società, tra l’altro in un momento di squilibrio finanziario ormai conclamato, aveva un preciso obbligo di curare la riscossione dei crediti vantati nei confronti della “Edil S.a.v. S.r.l.” o quanto meno di attivarsi per richiederne il pagamento. Non solo, una parte della cessione, per un valore di svariate decine di migliaia di euro, risulta posta in essereproprio nel periodo in cui lo Squadrani era ormai subentrato nella carica di amministratore e tale cessione risulta tanto più incomprensibile ove si consideri che la “Edil S.a.v.

S.r.l.” già risultava inadempiente in relazione alle fatture precedenti, riferibili al periodo di amministrazione Reccia. Questa Corte, del resto, anche nella sua composizione più autorevole, ha più volte posto in evidenza che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805-01). A