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Sentenza — n. 40755/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40755/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40755/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pamax Import Export S.r.l., in persona del procuratore PasqualeBattaglia, nato a Bolognail 07/10/1954 avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; lettala requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, L uigi Giordano, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo eil rigetto del secondo; lette le conclusioni scritte del difensore della ricorrente, avv. Lelio Della Pietra, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 40755/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Soggiunge che, peraltro, anche nell’ipotesi di commissione del delitto presupposto da parte di un soggetto che riveste una posizione apicale dell’ente devono sussistere, senza che pos sa no presumersi, gli elementi dell’interesse e del vantaggio dell’ente, rispetto alla ricorrenza dei quali, del pari, è tot almente assente una motivazione da parte della decisionecensurata. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 474 cod. pen. poiché è stato ritenuto integrato il delitto presupposto, pur in assenza del rischio di confondere gli articoli per la differenza di prezzo e in mancanza di elementi di comparazione tra i prodotti.

Parole chiave

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prodotti provenienti dai paesi terzi contraffazione di merci licenza FRAND conflitto con un disegno o modello anteriore attività e prodotti considerati restrizioni e diritti di proprietà intellettuale

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
231, dipendente dal reato di cui all’art. 474 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la richiamata decisione la società ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pamax Import Export S.r.l., in persona del procuratore PasqualeBattaglia, nato a Bolognail 07/10/1954 avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; lettala requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, L uigi Giordano, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo eil rigetto del secondo; lette le conclusioni scritte del difensore della ricorrente, avv. Lelio Della Pietra, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenzaimpugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la condanna della società ricorrente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di euro 20.000,00 per la ritenuta sussistenza dell’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. a), 25-bis, comma 1, lett. f-bis), del d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231, dipendente dal reato di cui all’art. 474 cod. pen. ascritto al legale rappresentante Giovanna Battaglia. Quest’ultima aveva presentato, secondo la prospettazione accusatoria ritenuta fondata dalle decisioni di merito,alla Dogana di Genova merce di origine e provenienza cinese, costituita, tra l’altro, da n. 7.560 confezioni contenenti all’interno una macchinina radiocomandata riproducente il design comunitario registrato al n. 002147447 di proprietà esclusiva della società Ferrari s.p.a, in assenza di autorizzazione da parte del titolare.

2. Avverso la richiamata decisione la società ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce erronea applica zione , inosservanza della legge penale e vizio di omessa motivazione con riferimentoal combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. a), 25-bis,comma 1, lett. f-bis), del d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231. Lamenta che la decisione impugnata ha fondato l’accertamento della responsabilità dell’ente solo su quella del reato presupposto, senza valutare se al momento del fatto e in base allo schema della colpa l’evento fosse prevedibile ed evitabile in forza della struttura organizzativa dell’ente sulla base del d.lgs. n. 231 del 2011 ovvero degli obblighi di adeguata organizzazione del codice civile.

Soggiunge che, peraltro, anche nell’ipotesi di commissione del delitto presupposto da parte di un soggetto che riveste una posizione apicale dell’ente devono sussistere, senza che pos sa no presumersi, gli elementi dell’interesse e del vantaggio dell’ente, rispetto alla ricorrenza dei quali, del pari, è tot almente assente una motivazione da parte della decisionecensurata. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 474 cod. pen. poiché è stato ritenuto integrato il delitto presupposto, pur in assenza del rischio di confondere gli articoli per la differenza di prezzo e in mancanza di elementi di comparazione tra i prodotti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Deve essere esaminato, innanzi tutto, il secondo motivo di ricorso per ragioni di priorità logica rispetto al primo. Detto motivo è inammissibile in quanto generico poiché non si confronta in alcuna misura con le adeguate argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha risposto alle analoghe censure già prospettate in sede di gravame. In particolare il ricorrente omette di confrontarsi con la considerazione, di carattere decisivo, per la quale, a fronte della conferma, e da parte del perito della Ferrari, e del dipendente esaminato in dibattimento, in ordine alla riproduzione nelle macchinine radiocomandate oggetto di sequestro del design registrato della predetta società, l’illecita riproduzione emergeva da numerosi tratti caratteristici dei modelli Ferrari (tra i quali, la forma delle prese d’aria e dei fari, la forma degli specchietti, il frontale della macchina, l’apertura caratteristica delle portiere, il taglio del lunotto posteriore, i gruppi ottici posteriori) e in generale dalle proporzioni, dallo stile e dalle linee caratteristiche del design dell’autovettura.

La stessa decisione impugnata ha inoltre evidenziato, in modo non illogico, che, a fronte di ciò, l’illiceità della riproduzione del design prescinde dalla scala riproduttiva dei modellini oggetto di sequestro, atteso che la tutela del design Ferrari si riferisce allo stile e alle sue linee caratteristiche che, in quanto tali, possono essere riprodotte in più scale dimensionali. Sulla scorta di tali plurimi e ragionevoli rilievi è stata accertata l’elevata confondibilità tra i prodotti che la ricorrente contrasta con argomentazioni aspecifiche, con conseguente, come detto, inammissibilità del motivo proposto (Sez.

U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822). 2.Il primomotivo è invece fondato , per le ragioni di seguito indicate. Come è stato ribadito anche di recente da questa Corte, infatti, la responsabilitàda reato degli enti non può essere desunta dalla sola prova del reato presupposto, postulando,invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'enteda parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (Sez.6, n. 17664 del 29/01/2025 , Le Fattorie degli Alburni soc. coop. s.r.l., Rv.288143).

Sennonché la decisione impugnata, discostandosi dai richiamati principi interpretativi, si è limitata ad accertare la sussistenza del delitto presuppostoe a porre in rilievo, sul piano oggettivo, l’evidente vantaggio economico per la ricorrente, derivante dalla commercializzazione dei numerosi beni contraffatti. E’ stata dunque omessa qualsivoglia valutazione circa la colpa di organizzazione, che deve invece essere vagliata, anche qualora il reato presupposto sia stato commesso,come nel caso in esame, da un soggetto che riveste nell’ente una posizione apicale, adottando il criterio epistemico-valutativo della c.d. "prognosi postuma", proprio dell’imputazione dellaresponsabilità per colpa: deve cioè idealmente collocarsi nel momento in cui l'illecito è stato commesso e verificare se il "comportamento alternativo lecito", ossia l'osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della "compliance" alle regole cautelari di tipo globale ( ex ceteris , Sez. 5, n. 21640 del 02/03/2023, Rossi, Rv. 284675 ;

Sez. 6 , n. 23401 del 11/11/2021 , dep. 2022, Impregilo s.p.a.,Rv. 283437).

3. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Gen