Sentenza — n. 40498/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale di Palermo – Sezione Riesame –, nel rigettare il ricorso proposto da La Rosa Daniele, ha confermato l'ordinanza emessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di cui agli artt. 81, 378, commi 1 e 2, 384-ter, 416-bis.1 cod. pen. Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il La Rosa, con più azioni esecutive di un medesimo criminoso, avrebbe aiutato Terranova Francesco a eludere le investigazioni dell'autorità, dopo che era stato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40498/2025 Roma, lì, 16/12/2025 commesso il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. In particolare, avrebbe favorito le comunicazioni fra il Terranova e La Rosa Giovanni e «avrebbe percepito somme di denaro pertinenti l'associazione mafiosa “Cosa nostra”».
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 384-ter cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40498/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L’affermazione sarebbe apodittica, non avendo il Tribunale chiarito in che termini la condotta dell'indagato «si sia risolta anche in un obbiettivo sostegno all'organizzazione criminale tutta». 2.3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 378 e 384-ter. cod. pen. Contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 384-ter. cod. pen. In particolare, sostiene che l’ordinanza impugnata non avrebbe illustrato in che modo la condotta dell’indagato avesse concretamente ostacolato o sviato le indagini relative al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. 2.4.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da LUCA PISTORELLI - Presidente - Sent. n. sez. 1329/2025 IRENE SCORDAMAGLIA CC - 23/09/2025 PIERANGELO CIRILLO - Relatore - R.G.N. 17531/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ROSA DANIELE nato a PALERMO il 01/04/1975 avverso l'ordinanza del 04/03/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell’avv. Tommaso De Lisi, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale di Palermo – Sezione Riesame –, nel rigettare il ricorso proposto da La Rosa Daniele, ha confermato l'ordinanza emessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di cui agli artt. 81, 378, commi 1 e 2, 384-ter, 416-bis.1 cod. pen. Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il La Rosa, con più azioni esecutive di un medesimo criminoso, avrebbe aiutato Terranova Francesco a eludere le investigazioni dell'autorità, dopo che era stato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40498/2025 Roma, lì, 16/12/2025 commesso il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. In particolare, avrebbe favorito le comunicazioni fra il Terranova e La Rosa Giovanni e «avrebbe percepito somme di denaro pertinenti l'associazione mafiosa “Cosa nostra”».
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt.192 e 273 cod. proc. pen. e 378 cod. pen. Il ricorrente, premesso che il quadro accusatorio si fonderebbe prevalentemente sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Terranova Francesco, sostiene che né il Tribunale del Riesame né il Giudice per le indagini preliminari avrebbero correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia.
Il Tribunale del Riesame si sarebbe limitato ad affermare che le dichiarazioni del collaboratore troverebbero riscontro nelle indagini, senza chiarire se tali riscontri fossero individualizzanti e idonei a confermare le propalazioni. 2.2. Con il secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione agli artt. 378 e 416-bis. cod. pen. Contesta la sussistenza dell’aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 cod. pen. In particolare, contesta l’affermazione secondo cui l’indagato, agevolando i contatti tra il fratello Giovanni e Terranova Francesco, avrebbe inteso favorire la cosca mafiosa di appartenenza.
L’affermazione sarebbe apodittica, non avendo il Tribunale chiarito in che termini la condotta dell'indagato «si sia risolta anche in un obbiettivo sostegno all'organizzazione criminale tutta». 2.3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 378 e 384-ter. cod. pen. Contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 384-ter. cod. pen. In particolare, sostiene che l’ordinanza impugnata non avrebbe illustrato in che modo la condotta dell’indagato avesse concretamente ostacolato o sviato le indagini relative al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. 2.4.
Con il quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 378, 384-ter e 416-bis.1 cod. pen. Contesta l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti e tra loro compatibili le due aggravanti previste dagli art. 416-bis.1 e 384-ter cod. pen. Secondo il ricorrente, le due aggravanti presenterebbero notevoli analogie strutturali e funzionali, sia nella formulazione normativa sia negli effetti sanzionatori. Entrambe, inoltre, richiederebbero la presenza di un dolo specifico, cioè una condotta sorretta dalla volontà di raggiungere un determinato fine.
Tra le due aggravanti, pertanto, dovrebbe operare il «criterio di matrice sostanziale dell’assorbimento», in quanto la condotta che integra l’aggravante di cui all’art. 384-ter cod. pen. finirebbe per includere anche gli effetti tipici dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato. Il ricorrente, invero, si è limitato a generiche asserzioni in ordine alle valutazioni effettuate dai giudici di merito sulle dichiarazioni rese da Terranova Francesco e sui riscontri estrinseci. Va, in ogni caso, rilevato che i giudici di merito hanno adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dal Terranova, indicando e analizzando i riscontri estrinseci, costituiti dalle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza installato presso il bar “Il Capitano” e dalle conversazioni intercettate, in parte testualmente riportate nelle ordinanze (cfr. pagine 2-5 dell’ordinanza impugnata e 783 e ss. dell’ordinanza genetica). 1.2.
I restanti motivi – che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati – sono infondati. I giudici di merito, invero, hanno reso una motivazione adeguata anche con riferimento all’aggravante di cui all’art. 384-ter cod. pen., evidenziando come l'aiuto fornito dall’indagato fosse finalizzato a garantire l’elusione delle indagini, favorendo le comunicazioni fra il Terranova e La Rosa Giovanni (soggetti già definitivamente condannati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e destinatari di ulteriori indagini per detto reato associativo), in modo tale da mantenerle celate agli investigatori (cfr. anche pagine 788 e s. dell’ordinanza genetica).
Quanto “all’aggravante mafiosa”, i giudici di merito hanno posto in rilievo come fosse emerso nitidamente dagli esiti delle attività di intercettazione che La Rosa Daniele avesse precisa consapevolezza del fatto che i messaggi da lui veicolati, lungi dall'afferire alla sfera personale del fratello e del Terranova, riguardavano l'operatività mafiosa. L’indagato, pertanto, prestandosi come tramite per le comunicazioni dei due, agevolava chiaramente anche l’operatività del sodalizio criminale. L’indagato, peraltro, aveva agevolato l’associazione anche favorendo la riscossione di una rata del “pizzo”.
Va, infine, rilevato che non sussiste alcuna incompatibilità tra le aggravanti di cui agli artt. 384-ter e 416-bis.1 cod. pen., atteso che riguardano due fattispecie distinte. La prima caratterizzata dalle finalità di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo; la seconda, invece, dal fine di agevolare l’attività mafiosa. La differenza relativa al profilo soggettivo esclude qualsiasi possibilità di “assorbimento” e la prospettazione di una violazione del principio del “ne bis in idem” (cfr. Sez. 5, n. 42599 del 18/07/2018, C., Rv. 274010;
Sez. 3, n. 50208 del 29/04/2015, C., Rv. 267283). Nel caso in esame, peraltro, “l’aggravante mafiosa” risulta caratterizzata, sotto il profilo oggettivo, anche dall’avere agevolato l’associazione, favorendo la riscossione di una rata del “pizzo”, elemento specificamente riferibile alla sola circostanza prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen.
2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Luca Pistorelli