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Ordinanza — n. 40412/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40412/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40412/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAPUANO DOMENICO nato a NAPOLI il 05/10/1988 RAPUANO MARIANO nato a NAPOLI il 19/09/1963 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - Domenico Rapuano e Mariano Rapuano ricorrono, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza, pronunciata a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli per il concorso nel reato di cui agli artt. 473 e 474 ter cod. pen.; -che gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi di gravame, ad esclusione di quello relativo all'aumento per la recidiva, erroneo in quanto determinato in violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., come chiarito nell'impugnata sentenza; -che il giudice d'appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni due, mesi due ed euro 6000 di multa; -che la condanna è del tutto conforme a quanto concordato dalle parti, anche in relazione alla determinazione della pena per la recidiva; - con l'unico motivo di ricorso, vengono eccepite violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata valutazione della richiesta relativa alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40412/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). -i ricorsi devono, pertanto, ritenersi inammissibili, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti; -che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.;-che i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pena convenzionale sanzioni penali attenuazione della pena riduzione della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Considerato che - «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAPUANO DOMENICO nato a NAPOLI il 05/10/1988 RAPUANO MARIANO nato a NAPOLI il 19/09/1963 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - Domenico Rapuano e Mariano Rapuano ricorrono, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza, pronunciata a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli per il concorso nel reato di cui agli artt. 473 e 474 ter cod. pen.; -che gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi di gravame, ad esclusione di quello relativo all'aumento per la recidiva, erroneo in quanto determinato in violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., come chiarito nell'impugnata sentenza; -che il giudice d'appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni due, mesi due ed euro 6000 di multa; -che la condanna è del tutto conforme a quanto concordato dalle parti, anche in relazione alla determinazione della pena per la recidiva; - con l'unico motivo di ricorso, vengono eccepite violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata valutazione della richiesta relativa alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis, cod. pen.

Considerato che - «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»:

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). -i ricorsi devono, pertanto, ritenersi inammissibili, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti; -che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.;-che i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/10/2025 Il consigliere estensore