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Sentenza — n. 40091/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preliminary judge's refusal to release seized counterfeit goods due to investigation needs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40091/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the preliminary judge's order denying the release of seized Apple smartwatches. The appellant argued for nullity, lack of proportionality, and violation of defense rights, claiming the seizure was excessive and lacked sufficient evidence of criminal intent. The court ruled that the preliminary judge correctly prioritized the continuity of investigations and the prevention of aggravating consequences over the immediate return of the goods, as the substantive validity of the crime must be determined by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 263, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 474 cod. pen.: In proceedings against a prosecutor's order to release seized items, the preliminary judge may only order release based on necessity or opportunity, not on the substantive legality of the alleged crime, which is reserved for the trial court.

Parole chiave

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probatory seizure release of seized goods preliminary investigation judge continuity of investigations proportionality principle fumus commissi delicti counterfeit goods sequestro di mezzi di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Con il secondo deduce violazione dell’art. 263,comma 5, cod.
Art. 474 cod. pen.
Con il terzo assume violazione dell’art. 474 cod. pen. per assenza dei presupposti minimi della fattispecie del delitto di contraffazione, in quanto i prodotti sono coperti da un valido modello comunitario registrato e in ogni caso la sola somiglianza estetica con il prodotto non è elemento della contraffazione.
Art. 517 cod. pen.
art. 322 - bis cod. proc. pen
Zheng Jin ha proposto,contro tale decisione, appello ex art. 322 - bis cod. proc. pen.
art. 474 cod. pen
Con il terzo assume violazione dell’art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019
Sez. 6, n. 16400 del 01/03/2018
Sez. 6, n. 16400 del 01/03/2018, Paga,Rv.
Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020
Sez. 3 n. 24959 del 10/12/2014
Sez. 3 n. 24959 del 10/12/2014, dep.
Sez. 5, n. 779 del 15/02/2000
264059 ; Sez. 5, n. 779 del 15/02/2000 , Ramacci, Rv.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Zheng Jin nato inCina il 07/08/1969 Smart Life S.r.l. avverso l'ordinanza del 04/07/2025 del GIP del TRIBUNALE di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria con la quale il difensore della parte ricorrente, avv. Stefano Brandina, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza impugnata il Gi udice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza di dissequestro presentata dall a parte ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della Smart Life s.r.l.,della mercedi quest’ultima sottoposta a vincolo reale probatorio . Zheng Jin ha proposto,contro tale decisione, appello ex art. 322 - bis cod. proc. pen. al Tribunale di Milano,che ha riqualifica to detto gravame in ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.

2. La parte ricorrente, in proprio e nell’indicata qualità, propone sette motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo lamenta nullità dell’ordinanza per difetto assoluto di motivazione, atteso che il Giudice per le indagini preliminari,senza considerare le argomentazioni della difesa e la consulenza tecnica a sostegno della stessa, siè limitato a richiamare per relationem le argomentazioni sottese al decreto di sequestrodel Pubblico Ministero. 2.2. Con il secondo deduce violazione dell’art. 263,comma 5, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, nonché abnormità del provvedimento , per la rinuncia del Giudice per le indagini preliminari ad esercitare il dovuto controllo giurisdizionale sul provvedimento del Pubblico Ministero. 2.3.

Con il terzo assume violazione dell’art. 474 cod. pen. per assenza dei presupposti minimi della fattispecie del delitto di contraffazione, in quanto i prodotti sono coperti da un valido modello comunitario registrato e in ogni caso la sola somiglianza estetica con il prodotto non è elemento della contraffazione. 2.4. Con il quarto denuncia mancanza del fumus commissi delicti ed inidoneità delle “fonti accusatorie”, a fronte della richiamata consulenza tecnica di parte, atta ad escludere la contraffazione ed essendo la prospettazione accusatoria fondata solo su una consulenza privata redatta da un soggetto indicato da Apple, e dunque intere ssa to al ritiro dal mercato dei prodotti sequestrati. 2.5.

Con il quinto motivo d en u n cia v io lazione del principio di proporzionalità, poiché non è stata valutata la possibilità di procedere al sequestrodel solo campionario, senza così effettuare un corretto bilanci a m ent o dei contrapposti interessi in gioco. 2.6. Con il sesto motivo assume violazione del diritto di difesa e del principio del contradditorio per omessa valutazione della consulenza tecnica di parte nonché delle istanze istruttorie che erano state formulate, quali la richiesta di audizione del consulente e la nomina di un perito. 2.7.Con il settimo motivo deduce violazione sistematica delle garanzie difensive e uso distorto della misura cautelare per la mancata verifica del fumus, l’omesso controllo della consulenza tecnica difensiva con il modello comunitario registrato, la carente motivazione sulla proporzionalità della misura, l’utilizzo di elementi non sottoposti a verifica tecnica e l’assenza di qualsivoglia esame critico da parte del Giudice per le indagini preliminari sul complesso degli indicati elementi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Imotivi di ricorso, suscettibili di val utazione unitaria, non sono fondati, per le ragioni di seguito indicate.

2. Una prima questione, sottesa alle doglianze mosse dalla parte ricorrente, attiene all’impossibilità di ricondurre al delitto di contraffazione di cui all’art. 474 cod. pen. la condotta per come contestata, poiché si farebbe riferimento alla circostanza che i prodotti sequestrati sono a propria volta tutelati da un valido marchio registrato in base alla normativa dell’Unione europea. Sennonché, in mancanza, allo stato, di un’imputazione provvisoria -per le modalità con le quali è stato effettuato il sequestro (da parte della Guardia di Finanza, con successiva convalida del Pubblico Ministero) – occorre considerare la comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero nella quale la ricostruzione sommaria del fatto smentisce tale deduzione difensiva.

Sievidenzia, invero, che sono stati tra l’altro sequestrati n. 1694 smart watch e n. 480 cinturini per smart watch di vari modelli e colori, riproducenti il modello e i disegni distintivi del marchio registrato Apple. Di qui si ipotizza che possano essere stati commessi i delitti di cui agli artt. 474 e 517 cod. pen. Ora, come è noto, in questa sede è demandata (anche) alla Corte di legittimità la sola verifica circa l’astratta configurabilità di una fattispecie di reato con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria, e non, come cerca di ottenere parte ricorrente con le sue plurime deduzioni, in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (ex plurimis, Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 ;

Sez. 6, n. 16400 del 01/03/2018, Paga,Rv. 272716).

3. Quanto rilevato si salda, allora, con il principio per il quale, in tema disequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cosesequestrate, prevista dall'art.263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico -in quanto la competenza a decidere la fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame – ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (tra le altre, Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv.278994;

Sez. 3 n. 24959 del 10/12/2014, dep. 2015, Piscopo,Rv. 264059 ; Sez. 5, n. 779 del 15/02/2000 , Ramacci, Rv. 215728 ). 3.1. Ciò premesso, le argomentazioni sottese al censurato provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, sebbene sintetiche, non possono essere ricondotte a quella motivazione esistente solo sul piano formale comunemente qualificata come apparente, che giustifica il sindacato di legittimità per come consentito, in questo ambito, solo per violazione di legge. Vi è infatti che la decisione impugnata ha posto in rilievo, in modo adeguato, che la restituzione, anche parziale, dei beni sequestrati sarebbe allo stato pregiudizievole per la corretta prosecuzione delle indagini, con possibili esiti anche favorevoli per l’indagata, e, inoltre, che l’eventuale reimmissione in circolazione dei beni, prima delle conclusioni delle verifiche sull’autenticità, potrebbe aggravare le conseguenze del reato.

4. In definitiva il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17 ottobre 2025 Il Consiglier