Cassation court annuls appeal judgment for misrepresentation of evidence regarding defendant's actual residence versus civil registry address.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Messina Court of Appeal's decision, which had upheld a conviction based on the defendant's alleged residence in a specific apartment. The defense argued that the lower court ignored the defendant's actual civil registry address and failed to evaluate evidence proving he lived elsewhere in the same building. The court found the lower court's reasoning flawed because it relied on the victim's statement and police records while omitting the decisive proof of the defendant's true residence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, 61 c.p., 494 c.p.; The conviction must be annulled when the court of appeal commits a misrepresentation of evidence by omitting relevant facts or failing to evaluate decisive proof presented by the defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cusumano Antonino nato a MILAZZO il 31/01/1961 avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 4 aprile 2025, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, resa in regime di rito abbreviato il 6 febbraio 2024, che aveva condannato Cusumano Antonino, insieme con il coimputato Triolo Thomson, apena di giustizia perché ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di cui agli artt. 110, 61 comma1, n.2 e 494 cod.pen. (capo A) . Con la medesima sentenza è stato dichiarato nondoversi procedere nei confronti dei medesimi coimputati per il reato di cui agli artt.110 e 640 c.p. (capo B) perché estinto per intervenuta remissione di querela.
Il Tribunale ha ritenuto accertato che gli imputati avessero utilizzato le credenziali anagrafiche diLa Malfa Carmela al fine di stipulare un contratto con la società Sorgenia, per la fornitura di energia elettrica relativa all’appartamento di via Palmiro Togliatti n. 2 Pal. G, Int. 4, Piano 1, Case Popolari, in Milazzo, in cui entrambi gli imputati dimoravano. In particolare, ha evidenziato che l’imputato, insieme al suindicato Triolo, è stato individuato come responsabile del furto del documentodi identità di La Malfa Carmela, avvenuto in data 25/01/2018; dopo qualche mese sono stati forniti a Sorgenia i dati della predettaLa Malfa e, qualche giorno dopo, è stato effettuato un ulteriore contatto con la società attraverso un indirizzo di posta elettronica “chiaramente riferibile” al Triolo Thomson; sia il Cusumano che il ricorrente sono stati indicati, dalla persona offesa, come residenti nello stesso stabile di nella via Palmiro Togliatti, pal.G.
Int.4, in cui si trova l’appartamento che aveva beneficiato della fornitura di energia elettrica. Il Tribunale, inoltre, a confutazione dell’assunto difensivo volto ad evidenziare che il Cusumano abitava non nel medesimo appartamento del Triolo, ma in appartamento diversosito nel medesimo stabile, ha rilevato che il Cusumano aveva , tuttavia, “certamente concorso nella sottrazione dei documenti della La Malfa, il cui utilizzo illecito ha poi determinato la contestazione di cui al capo a)”. La Corte di Appello di Messina ha, infine , evidenziato che, ai fini della responsabilità, non rileva la residenza formale, bensì il dato dell’effettiva dimora di entrambi gli imputati nell’appartamento servito dalla fornitura di energia elettrica da parte diSorgenia S.p.a.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato Cusumano Antonino, per il tramite del suo difensore di fiducia. 2.1. Con l’unicomotivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 494 cod.pen. e 192 cod.proc.pen. Deduce il travisamento di prova e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato contestato, in quanto fondata su un’informazione erronea e inesistente nel processo, essendo rimasto indimostrato, in particolare, che l’imputato abbia dimorato , insieme con Triolo Thomson , nell’appartamento sito in via Palmiro Togliatti n. 2 Pal.
G, Int. 4, Piano 1, Case Popolari, in Milazzoin quanto: nella delega di indagini dei Carabinieri di Milazzo era stato indicato come l’appartamento in questione fosse disabitato e chiuso con un lucchetto esterno, e tale circostanzasmentirebbe il dato della dimora effettiva del Cusumano nell’appartamento de quo; l’affermazione della querelante, secondo cui gli imputati sarebbero stati “entrambi residenti” in detta abitazione, sarebbe stata, a sua volta, sconfessat a da altro dato processuale, ovvero dalla scheda anagrafica del Comune di Milazzo dalla quale si evince che il Cusumano risiede in diverso appartamento, sempre sito in via Palmiro Togliatti n. 2, Case Popolari, Pal.
G, ma tuttavia indicato come “Int. 2, Piano Terra”; sarebbe frutto ditravisamento l’affermazione secondo cui il Cusumano è imputato nel procedimento penale n. 964/2018 RGNR,non emergendo tale circostanza dai dati acquisiti e d essendo, piuttosto, emerso, anche attraverso apposita delega di indagini ai carabinieri, che l’unico imputato sia Triolo Thomson.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso èfondato. 1.Il ricorso denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione ed in particolare vizio di travisamento di prova in relazione al dato dirimente rappresentato dalla dimora effettiva dell’imputato nell’appartamento interessato dalla illecita fornitura dienergia elettrica. Il procedimento ha tratto origine dalla denuncia presentata da La Malfa Carmela con la quale la medesima rappresentava che aveva subito un furto della propria carta d'identità, insieme ad altri documenti,e che gli autori del furto erano stati individuati da parte delleforze di polizia operanti nelle persone dell'odierno ricorrente e del coimputato TrioloThomson; la stessa aggiu ngeva che , in data 20 settembre 2021, aveva ricevuto una telefonata da parte del legale della ditta Sorgenia con la quale si comunicava l'esistenza di un insoluto a suo carico,pari ad euro1.500, relativa alla fornitura di energia elettrica per un'abitazione sita in Milazzo,nella via Palmiro Togliatti Pal.G, int.4.
La Corte di appello ha ritenuto provato che entrambi gli imputati dimorassero nel suddetto appartamento «in presenza di chiaro riscontro di utilizzo dell’appartamento ubicato in Milazzo alla via Palmiro Togliatti pal. G int.4-Case Popolari”. L’affermazione della Corte territoriale relativa al “fatto che entrambi dimorassero nell’appartamento indicato” è, tuttavia, essenzialmente legata alla sola dichiarazione effettuata dalla persona offesa nella querela, che ha genericamente indicato sia il ricorrente che il coimputato come residenti nel suddetto immobile oltre che fondata sull’ulteriore dato che entrambi sonorisultati “iscritti a mod. 21 dalla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per denunciato furto della borsetta con all’interno i documenti di identità”.
Risulta, tuttavia, obliterato il fatto che il certificato di residenza anagrafica del ricorrente indica un luogo di residenza diverso, in particolare altra unità abitativa sia pure sita nel medesimo stabile. Inoltre, la delega di indagini ai Carabinieri ha riguardato il solo coimputato e non anche l’odierno ricorrente. 2.Il percorso logico valutativo compiuto dalla Corte territoriale risulta, pertanto, poggiato sulla base di una parziale lettura delle evidenze acquisite e sulla mancata valutazione delle circostanze dedotte dalla difesa, e delle correlate argomentazioni, del tutto pretermesse nonostante la loro astratta incidenza a condurre ad un differente epilogo decisorio.
Le superiori considerazioni danno contezza della fondatezza della doglianza difensiva, posta al centro del ricorso, relativa al travisamento della prova in cui i giudici di merito sono caduti in quanto il travisamento di prova- che consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti-si risolve in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice e rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento.Come ben spiegato da Sez.
U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazionee nella motivazione si faccia uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Nella fattispecie in esame l’argomento logico principale su cui è fondata la decisione-rappresentato dalla residenza del ricorrente nell’abitazione oggetto di fornitura elettrica fraudolentemente conseguita-è legato ad un travisamento, per omissione, delle prove acquisite sul punto, e fornite dalla difesa, stante la mancata indicazione delle ragioni da cui è stato desunto che la residenza effettiva dell’imputato non coincidesse con la sua residenza anagrafica.
3. In conclusione, pertanto, la sentenza deve essere annullata per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra