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Sentenza — n. 40084/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for apparent lack of reasoning regarding fraudulent bankruptcy charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40084/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment of Ancona for violating the law due to apparent lack of reasoning. The defendants argued that the appellate court failed to substantively address their defenses regarding fraudulent bankruptcy and document-related crimes, merely referring to the first-instance decision. The court held that such a generic reference constitutes a procedural defect requiring the appellate court to provide specific, analytical reasoning on the contested facts and legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 125 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.: The appellate court cannot limit its reasoning to a mere reference to the first-instance judgment; it must provide specific, analytical motivation addressing the defense's arguments to avoid the vice of apparent lack of reasoning.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning fraudulent bankruptcy documentary bankruptcy appellate procedure violation of law double degree of jurisdiction specific motivation requirement asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 111 Cost.
Art. 216 comma 1 n. 2 Legge fall.
nonché illogicità e contraddittorietà del la motivazione.Deducono nullità della sentenza per essere intervenuta condanna per un fatto diverso avendo fatto riferimento la parte motivazionale della sentenza al soloart. 216 L egge fall .
Art. 223 Legge fall.
Art. 217 comma 2 Legge fall.
Art. 598 cod. proc. pen.
Art. 605 cod. proc. pen.
articolo 125 cod.proc. pen
2.1.Con primo motivo denunciano violazione di legge,ai sensi dell'articolo 125 cod.proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena
Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv.
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera
Si veda anche Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv.
Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018
Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Boletti Alfredo nato a Fabriano il22/06/1946 Pazienza Clorinda nato a Serra San Quirico il 17/11/1945 avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d'appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Letta la memoria del difensore della parte civile che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Letta la memoria del difensore degli imputati con motivi aggiunti. CONSIDERATO IN FATTO 1.Con sentenza del 10 Febbraio 2025 la Corte di appello di Ancona,in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, h a rid otto la provvisionale stabilita dai primi giudicinella misura di euro 250.000, confermando la penale responsabilità di Boletti Alfredo e Pazienza Clorinda condannati a pena di giustizia per i reat i di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta documentale e preferenziale, ricorso abusivo al credito, commessi nella quali fica di amministratori , in diversi periodi di tempo, della società Pepco s.r.l.

Trade Agency , dichiarata fallita nel settembre 2019. La Corte territoriale, in particolare , riteneva infondati i motivi di appello, dopo averne esposto per sintesi il contenuto, riportandosi per ciascuno di essi all'esame delle risultanze istruttorie indicat e in sentenza e alle valutazioni operate dai primi giudici mostrando piena adesione alle stesse. 2.Hanno proposto ricorso Boletti Alfredo e Pazienza Clorinda con atto a firma del loro difensore. 2.1.Con primo motivo denunciano violazione di legge,ai sensi dell'articolo 125 cod.proc. pen. e 111 Cost. per omessa motivazione o motivazione apparente della sentenza impugnata.

Deducono che la motivazione resa dai giudici di appello, pur graficamente esistente, n on consentirebbe alcun controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento decisorio seguito. 2.2.Con secondo motivo denunciano violazione di legg e e di norma processuale in relazione agli articoli 216,comma 1, n. 2 , 223 , 217 , comma 2, Legge fall.,40 cod. pen ., 125 , comma 3 , 1 92 cod . proc . pen . con riferimento agli articoli 598 e 6 05 cod . proc . pen . oltre che vizio di motivazione . Deducono , in particolare,l'insussistenza di una condotta di bancarotta documentale in quanto tutte le poste sono state correttamente riportate, dovendo, peraltro, escludersi che il reato di bancarotta documentale possa avere ad oggetto i bilanci; i n ogni caso sarebbe rimasto indimostrato che i bilanci riportavano voci non vere e non risulta provato che gli importi indicati nelle fatture siano stati erogati dalle banche; g li imputati non avrebbero commesso alcuna distrazione avendo anzi effettuato versamenti personali di cospicue somme di denaro; non vi sarebbe stata alcuna anomala capitalizzazione dei costi essendo anzi documentato che si trattava di spese sostenute dall'amministratore per lo svolgimento della sua attività. 2.3.Con terzo motivo denunciano erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 522 cod . proc . pen . nonché illogicità e contraddittorietà del la motivazione.Deducono nullità della sentenza per essere intervenuta condanna per un fatto diverso avendo fatto riferimento la parte motivazionale della sentenza al soloart. 216 L egge fall . mentre il capo di imputazione farebbe riferimento al solo art.223 della medesima legge. 2.4.Con quarto motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art.539 comma primo cod. proc . pen . i n relazione alla provvisionale concessa pur in mancanza di prova di un nesso di causalità fra le condotte ascritte agli imputati e la reale entità del danno arrecato alla massa dei creditori 3.Con successiva memoria di replica la difesa ha insistito nell’accoglimento del ricorso e depositato motivi aggiunti, riproponendo argomentazioni e doglianze sovrapponibili a quelle svolte attraverso i motivi principali.

In particolare, ha denunciato:errata qualificazione giuridica dei fatti contestat i, per avere la C orte territoriale ritenuto sussistente il reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 Legge fall. in relazione a presunte irregolarità dei bilanci societari ; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai principi contabili e alla valutazione delle poste di bilancio stante la mancata considerazione della normativa civilistica applicabile alla materia ; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della provvisionale stante la mancanza di prova del danno e del nesso causale.

4. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. Il difensore della parte civile, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore degli imputati ha depositato memoria di replica con motivi aggiunti RITENUTOIN DIRITTO I ricorsi sono fondati e la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia, in accoglimento del primo motivo. 1.Occorre ricordare che sussiste in capo al giudicante l'obbligo di esporre, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione, indicando i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati; il giudice non può dunque limitarsi a una mera, asettica,rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma deve sintetizzarne in modo critico i contenuti, in modo da esplicitare la base fattuale del suo ragionamento (Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Salomone, Rv. 276753).

Qualora, dunque, il provvedimento impugnato si limiti ad indicare le fonti di prova a carico degli imputati, senza contenere una valutazione argomentata degli elementi probatori acquisiti al processo, tenendo adeguatamente conto delle specifiche deduzioni difensive, è ravvisabile una motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322. Cfr. anche Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100, che ha precisato come la motivazione debba ritenersi apparente quando si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente; ancora di recente Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189, pur in tema di impugnazioni cautelari, ha ribadito che rientrano nella nozione di violazione di legge anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, che si verifica quando il giudice, a fronte di specifiche censure mosse dalla difesa, omette di fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti).

Nel caso di specie, in maniera estremamente sintetica, la motivazione della Corte di appello si è esaurita in un anodino rinvio alla sentenza di primo grado, talora limitato alla semplice indicazione delle pagine in cui la posizione del singolo imputato era stata esaminata. Risulta insufficiente l a modalità redazionale cosiddetta per relationem in quanto caratterizzata da una totale carenza di confronto con elementi astrattamente rilevanti e inidonea a dar conto del percorso logico-giuridico. Anche relativamente al processo di appello, il riferimento, recettizio o di semplice rinvio, alla sentenza di primo grado (o a un altro atto del procedimento, conosciuto o conoscibile dalle parti), è da considerarsi legittimo solo quando il complessivo apparato argomentativo risulti congruo rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, a cui non può reputarsi estraneo, a pena di un irrituale azzeramento del presidio del doppio grado del giudizio di merito, il confronto con le deduzioni e allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (cfr.

Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 274719-02, secondo cui, in presenza di un atto di appello non inammissibile per genericità, il giudice di appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto. Si veda anche Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). 2.Nella fattispecie in esame l’atto di appello reca va l’indicazione di specifici profili di diritto e di fatto rispetto ai quali la sentenza impugnata ha opposto un’omissione argomentativa denotando una mancata presa in carico degli argomenti difensivi, compresi quelli relativi alla incidenza delle false annotazioni nel bilancio rispetto all’integrazione della condotta delittuosa ascritta e sulla mancata specificazione dei documenti contabili rispetto ai quali risultavano effettuate “false indicazioni”, sui quali neppure la sentenza di primo grado si era soffermata, anche tenuto conto dell’insegnamento di questa Corte, richiamato in appello, secondo cui eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono eventualmente integrare la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario, ma non quella di bancarotta fraudolenta documentale, che concerne la tenuta e conservazione dei libri e delle scritture contabili (nella cui nozione non rientra per l'appunto il bilancio)(Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925 – 03;

Sez. 5, n. 47683 del04/10/2016, Rv. 268503 – 01) .

3. In conclusione, pertanto, in accoglimento del primo motivo la sentenza d’appello deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con