Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds via penalty agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived all appeal grounds by entering into a penalty agreement at the appellate level. The appellant argued that the first-instance court failed to verify statutory grounds for acquittal and properly assess the sentence severity under specific criminal code articles. The court ruled that such an agreement constitutes a preclusive waiver of all further grievances, including those reviewable ex officio, barring only claims of illegal sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An agreement on the penalty entered into at the appellate level constitutes a preclusive waiver of all further grievances, including those reviewable ex officio, thereby rendering subsequent cassation appeals inadmissible.
Parole chiave
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUATI HOUSSEM nato in Tunisia il 14/06/1987 avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d'appello di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore dell'imputato Louati Houssem ricorr e avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. , contestando l’omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e il mancato vaglio dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. sull’entità della pena inflitta. Il ricorso è inammissibile. Nonè consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio, acui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-biscod. proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione(confronta, negli stessi termini, tra le tante:
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02;Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01).Al riguardo, non è superfluo ribadire che l’accordo sulla pena avviene all’esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione, proprio per la rinuncia alle doglianze di cui ai motivi di gravame. In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (tra le tante in tal senso, si vedano:
Sez. 2, Ordinanza n. 24522 del 17/6/2025 e Sez. 3, Sentenza n. 24317 del 7/3/2025, non massimate, su eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen; Sez. 2, Ordinanza n. 24522 del 17/6/2025, non massimata su censure inerenti il trattamento sanzionatorio, ma non la sua illegalità). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-biscod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30