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Ordinanza — n. 39921/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against plea-bargain sentence for excessive penalty as inadmissible under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39921/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Petronela Rascu's appeal against her plea-bargain sentence inadmissible. Rascu argued the sentence was excessive, but the law restricts cassation appeals for plea-bargains to specific grounds like legal qualification or the legality of the penalty, excluding excessive length. Consequently, the court rejected the claim without a hearing and ordered her to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible for excessive penalty length, requiring de plano dismissal without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeal excessive penalty cassation inadmissibility procedural law de plano dismissal motivi di cassazione ricorso per cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, su richiesta dell'imputata e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Petronela Rascu la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.
art. 495 cod. pen
pen., a Petronela Rascu la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Rascu Petronela, nata in Romania il 04/02/2005 avverso la sentenza del 23/08/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, su richiesta dell'imputata e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Petronela Rascu la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Petronela Rascu, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la misura eccessiva della pena.

3. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la misura eccessiva della pena che non trasmodi nella sua t illegalità. Il ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge. Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così