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Sentenza — n. 39918/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal on plea bargain sentence; procedural bar excludes calculation errors from cassation review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39918/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Public Prosecutor's appeal against a plea bargain sentence imposing conditional imprisonment for multiple fraudulent bankruptcy acts. The Prosecutor argued that the lower court incorrectly applied the ordinary continuation rule instead of a specific bankruptcy aggravating circumstance, violating sentencing balance requirements. The Court ruled that while the calculation method was legally flawed, the resulting sentence did not exceed statutory limits, and such calculation errors are excluded from cassation review under procedural bars applicable to plea bargains.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 81, cod. pen.; Art. 219, I. fall.: Errors in calculating the penalty based on the wrong legal mechanism do not constitute grounds for cassation if the final sentence remains within statutory limits.

Parole chiave

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plea bargain cassation fraudulent bankruptcy continuation of crimes sentencing calculation error procedural bar review bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 81, cod. pen.
fall., e non la continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 219, comma secondo, n. 1, I. fall.
Quanto alla dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto, la stessa appare insussistente laddove si consideri che le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito il complesso inquadramento giuridico che si ricollega alla disposizione formalmente aggravatrice di cui all'art. 219, secondo comma, n.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano, su richiesta degli imputati e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato a Mariangela Cuccu, Paolo Urraci, ed Andrea Urraci, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 23, cod. pen.
Art. 65, cod. pen.
Art. 71, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
283886 - 01), la pena determinata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 69 cod. pen
Inoltre, l'omessa applicazione dell'aggravante ha condotto alla non sottoposizione dell'aggravante al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, cosicché sussiste la violazione dell'art. 69 cod. pen.
art. 81 cod. pen
1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21039 del 27/1/2011
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022
In particolare, secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari nel procedimento a carico di 1. Cuccu Mariangela, nata a Gonnoscodina il 19/04/1950 2. Urracci Andrea, nato a San Gavino Monreale il 21/10/1975 3. Urraci Paolo, nato a San Gavino Morreale il 29/07/1979 avverso la sentenza del 11/06/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice a quo;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano, su richiesta degli imputati e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato a Mariangela Cuccu, Paolo Urraci, ed Andrea Urraci, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di anno uno e mesi otto di reclusione per più condotte di bancarotta fraudolenta relative al medesimo fallimento. In particolare, la pena è stata così determinata: pena base per il reato di cui al capo 1) anni tre di reclusione, ridotta ad anni due di reclusione per le attenuanti generiche e poi aumentata ad anni due e mesi tre di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo 2) e quindi ulteriormente aumentata ad anni due e mesi sei di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo 3), poi diminuita per la scelta del rito.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce l'erronea qualificazione del fatto, in quanto, in presenza di più condotte di bancarotta, avrebbe dovuto essere applicata l'aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall., e non la continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. Inoltre, l'omessa applicazione dell'aggravante ha condotto alla non sottoposizione dell'aggravante al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, cosicché sussiste la violazione dell'art. 69 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Quanto alla dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto, la stessa appare insussistente laddove si consideri che le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito il complesso inquadramento giuridico che si ricollega alla disposizione formalmente aggravatrice di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, cod. pen., evidenziando che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez.

U, n. 21039 del 27/1/2011, Loy, Rv. 249665). Il Tribunale non ha quindi errato nel qualificare come «continuazione» il meccanismo che, a fini sanzionatori, unifica le varie condotte di bancarotta, ma ha semmai errato nell'applicare l'art. 81, secondo comma, cod. pen., dovendo, 2 7ff nel calcolo della pena, trovare applicazione la disposizione speciale contenuta nella legge fallimentare che prevede un diverso meccanismo, parificando l'aumento di pena per la pluralità dei fatti di bancarotta ad una aggravante che, in presenza di attenuanti, soggiace al giudizio di bilanciamento. 1.2.

Tale errore, tuttavia, incidendo esclusivamente sul calcolo per la quantificazione della pena senza trasmodare nella sua illegalità, non rileva in questa sede. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la determinazione della pena sulla base di un computo affetto da violazione di legge.

La pena determinata sulla base dell'erroneo metodo di calcolo della continuazione fallimentare, basato sull'applicazione della disciplina ordinaria del reato continuato, piuttosto che di quella specifica costruita come circostanza aggravante soggetta a bilanciamento, determina la illegittimità della pena ma non la sua illegalità. In particolare, secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01), la pena determinata ex art. 444 cod. proc. pen. a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.

Nel caso di specie, la pena base per il reato di bancarotta è stata determinata in anni due di reclusione e l'aumento per la continuazione con gli altri due reati è complessivamente pari ad un quarto della pena base; esso è stato, quindi, determinato in misura inferiore alla misura massima di un terzo fissata dall'art. 219, secondo comma, n. 1, I.fall. e quindi non può affermarsi che la pena sia illegale. Quanto all'omissione del giudizio di bilanciamento, già si è detto sopra.

2. Stante l'infondatezza dei motivi di impugnazione, il ricorso deve