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Sentenza — n. 39800/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39800/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39800/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Steven Merlino in relazione a più furti pluriaggravat i , consumati e tentati,la pena concordata con il Pubblico Ministero. Il difensore di Merlino ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo con il quale ha lamentato l’eccessività del trattamento sanzionatorio applicatogli, con riferimento sia alla determinazione della pena base, fissata in misura sensibilmente superiore rispetto al minimo edittaledel più grave dei reati posti in continuazione, sia al quantumdegli aumenti della pena medesima irrogatigli per ciascuno dei reati satellite.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 39800/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Poiché il motivo di ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), l’inammissibilità del ricorso medesimo deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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aggravamento della pena riesame dell'entità pena margine d'apprezzamento del ministero pubblico errore nella commisurazione della pena sanzioni penali sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Steven Merlino in relazione a più furti pluriaggravat i , consumati e tentati,la pena concordata con il Pubblico Ministero.
art. 133 cod. pen
pen., il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MERLINO STEVEN nato a Siracusail 12/04/2000 avverso la sentenza del 05/05/2025 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Steven Merlino in relazione a più furti pluriaggravat i , consumati e tentati,la pena concordata con il Pubblico Ministero.

2. Il difensore di Merlino ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo con il quale ha lamentato l’eccessività del trattamento sanzionatorio applicatogli, con riferimento sia alla determinazione della pena base, fissata in misura sensibilmente superiore rispetto al minimo edittaledel più grave dei reati posti in continuazione, sia al quantumdegli aumenti della pena medesima irrogatigli per ciascuno dei reati satellite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. La pena applicata al ricorrente non è illegale, in quanto determinata, in relazione alla pena base sulla quale è stato effettuato il calcolo della pena complessiva irrogatagli, nel rispetto del limite edittale stabilito per la più grave delle fattispecie di furto contestategli, poste in continuazione(In tal senso, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01). Ne viene cheoccorre fare applicazione del principio di diritto secondo cui è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509).

2. Poiché il motivo di ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), l’inammissibilità del ricorso medesimo deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, l’11/11/2025