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Sentenza — n. 39750/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39750/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39750/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di a ppello d i Napoli , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento del 3 0 .0 9 .20 19 , che condannava Filippelli Biagio Eliseo per i reat i d i ricettazione di patente di guida falsa e di uso di tale documento alla pena ritenuta di giustizia, previa riqualificazione del fatto contestato al capo A)nel reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen., ha dichiara to non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine a tale reato,perché estino per intervenuta prescrizione, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per il restante reato di cui al capo B), e revoca to il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39750/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo ed unico motivo di ricorsoè fondato . 2.1 Ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado".

Parole chiave

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divieto della reformatio in peius ripristino delle prestazioni d'invalidità revoca della sospensione condizionale revoca di prestazioni sociali riduzione delle prestazioni complementari remissione della pena
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Filippelli Biagio Eliseo nato a CASTELVENERE il 10/01/1956 avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AnnaMaria G loria M uscarella ; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, eliminandola.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di a ppello d i Napoli , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento del 3 0 .0 9 .20 19 , che condannava Filippelli Biagio Eliseo per i reat i d i ricettazione di patente di guida falsa e di uso di tale documento alla pena ritenuta di giustizia, previa riqualificazione del fatto contestato al capo A)nel reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen., ha dichiara to non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine a tale reato,perché estino per intervenuta prescrizione, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per il restante reato di cui al capo B), e revoca to il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputat o propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia,affidato ad un unico m otiv o, che lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 597, comma 3, cod.proc. pen. , e agli artt. 163, 164, 168 cod.pen. Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di revoca “d’ufficio” della sospensione condizionale della pena, in assenza di impugnazione del pubblico ministerononché violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Il giudice di appello ha revocato, d’ufficio, il beneficio in quanto il ragguaglio effettuato dal giudice di prime cure aveva superato i limiti di cui all’art. 163, comma 1, cod.pen., poiché già concesso in precedenza per due volte. Tuttavia, difettava un motivo di impugnazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo ed unico motivo di ricorsoè fondato . 2.1 Ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado".

Per espressa previsione della citata disposizione, il divieto riguarda la sola revoca dei benefici.Pertanto , in assenza di appello del pubblico ministero, viola il divieto di “reformatio in peius”,sancito dall’art. 597, comma 3, cod.proc. pen. , la Corte d’appello che dispone la revoca della sospensione condizionale della pena (Sez. 2, n. 34727 del 30/06/2022, Pastore Nicola, Rv. 283845; Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 –01). L’orientamento espresso dalla Corte d’appello sul punto (Sez. 3, n. 56729 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429), nel revocare d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena,deve ormai ritenersi superato alla luce della interpretazione del principio devolutivo affermatosi nelle più recenti pronunce, e da ultimo nella pronuncia delle Sezioni Unite Zangari,che ha evidenziato come affinché si attivi il potere cognitivo e revocatorio del giudice di appello,in ordine alla sospensione condizionale illegittimamente concessa, è necessaria l’impugnazione da parte del pubblico ministero (o dell’imputato, qualora se ne possa ravvisare l’interesse).

Solo un’impugnazione ritualmente formulata e tematicamente orientata consente (e impone) al giudice d’appello di pronunciarsi sul punto, dovendosi escludere qualunque valutazione, esplicita o implicita, sulla revoca del beneficio, in assenza di tale necessaria precondizione. La sentenza va dunque annullata limitatamente a tale punto. 3.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente allarevoca della sospensione condizionale della pena , disposizione che si elimina. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale, disposizione che elimina.

Così decisoin Roma il 9 / 1 0 /