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Sentenza — n. 39539/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39539/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39539/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 6 dicembre 2024, la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del 20 marzo 2023 del Tribunale di Chieti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di D’Alessandro Sara relativamente al delitto di diffamazione, perché estinto per remissione di querela, con conferma nel resto e condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado.

Regesto Legislator

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art. 535 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39539/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto nell'interesse della ricorrente dal suo difensore è sorretto da un unico motivo articolato con la deduzione della violazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen., per inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità in relazione all’art. 535 cod. proc. pen. La ricorrente si duole del fatto che nonostante l’estinzione per intervenuta remissione di querela, la Corte di appello ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva condannato al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione risarcimento del danno civile restituzione e risarcimento azione civile condono delle spese procedurali azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 535 cod. proc. pen
pen., per inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità in relazione all’art. 535 cod. proc. pen.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 1153/2025 TIZIANO MASINI UP - 22/10/2025 MARIA ELENA MELE R.G.N. 24448/2025 ROSARIA GIORDANO FRANCESCO AGNINO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO SARA nato a CHIETI il 12/01/1980 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39539/2025 Roma, lì, 09/12/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 6 dicembre 2024, la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del 20 marzo 2023 del Tribunale di Chieti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di D’Alessandro Sara relativamente al delitto di diffamazione, perché estinto per remissione di querela, con conferma nel resto e condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado.

2. Il ricorso proposto nell'interesse della ricorrente dal suo difensore è sorretto da un unico motivo articolato con la deduzione della violazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen., per inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità in relazione all’art. 535 cod. proc. pen. La ricorrente si duole del fatto che nonostante l’estinzione per intervenuta remissione di querela, la Corte di appello ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva condannato al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

3. Con requisitoria scritta del 16 settembre 2025 il Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Giordano, ha concluso per l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che saranno indicati.

2. Risulta in atti che D’Alessandro Sara e le costituite parti civili (Ricci Marino e Di Gregorio Anna Maria) hanno transatto la controversia, con remissione della querela sporta nei confronti della ricorrente, formalmente accettata. Pertanto, nel caso di specie, per effetto della remissione di querela ogni questione relativa a tale delitto è assorbita, sicché le statuizioni civili debbono essere conseguentemente revocate. La sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità determina il venir meno di ogni effetto della condanna di primo grado in ordine al reato in questione e, pertanto, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per D’Alessandro Sara, limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni così che la relativa statuizione deve essere revocata.

3. Quanto alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, in assenza di diverso accordo tra le parti, in ossequio all’art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen. devono essere poste a carico della ricorrente. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D’Alessandro Sara quanto alla statuizione “conferma nel resto”, statuizione che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Agnino Rosa Pezzullo