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Ordinanza — n. 39528/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal personally filed by defendant dismissed as personal filing without counsel is procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39528/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Cafagna Giuseppe, attempted to file it personally without legal representation. The appellate court had previously rejected his request for rescission of the final judgment, and the defendant challenged this solely on grounds of insufficient reasoning. The court ruled that while substantive standing remains with the party, the procedural exercise of filing an appeal requires mandatory representation by a registered defense attorney under recent legislative amendments.

Regesto Legislator

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Art. 410 comma 5bis c.p.p.; Art. 571, 613 c.p.p.: While the party retains substantive standing to appeal, the procedural act of filing a cassation appeal must be performed exclusively by a registered defense attorney, rendering personal filing inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal filing personal representation inadmissible mandatory defense attorney procedural standing vs exercise cassation appeal requirements notificazione valida revoca dell'annullamento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 410 comma 5bis cod. proc. pen.
3.Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art. 410 comma 5bis cod. proc. pen.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue, altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue, altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFAGNA GIUSEPPEnato a BERGAMO il 05/01/1973 avverso l'ordinanza del 14/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANO Udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 luglio 2025, depositata in data 28 luglio 2025, la Corte d’appello di Milano in funzione di giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato e di restituzione in termine presentata dal ricorrente Cafagna Giuseppe.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione Cafagna personalmente lamentando vizio di motivazione. 3.Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art. 410 comma 5bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile non essendo previsto dall’ordinamento processuale penale che l’interessato possa presentare ricorso in cassazione personalmente senza avvalersi del patrocinio di un difensore.

2. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Rv. 272010. In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

3. All ’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consi