Sentenza — n. 39374/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Bari, che, condonando la pena, ha riformato la decisione del Tribunale di Bari che aveva condannato Giuseppe Carlone per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale aggravate quale amministratore della società Eurocedi, dichiarata fallita dal Tribunale di Bari il 6 marzo 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 39374/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Bari, che, condonando la pena, ha riformato la decisione del Tribunale di Bari che aveva condannato Giuseppe Carlone per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale aggravate quale amministratore della società Eurocedi, dichiarata fallita dal Tribunale di Bari il 6 marzo 2006.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ELISABETTA MARIA MOROSINI - Presidente - Sent. n. sez. 1796/2025 MARIA ELENA MELE CC - 20/11/2025 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 30871/2025 MATILDE BRANCACCIO PIERANGELO CIRILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARLONE GIUSEPPE nato a Bari il 01/07/1981 avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d'appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore Generale, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Bari, che, condonando la pena, ha riformato la decisione del Tribunale di Bari che aveva condannato Giuseppe Carlone per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale aggravate quale amministratore della società Eurocedi, dichiarata fallita dal Tribunale di Bari il 6 marzo 2006.
2. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione a firma del difensore di fiducia, ricorso cui ha poi rinunziato con dichiarazione sottoscritta personalmente con firma autenticata dal funzionario giudiziario in servizio presso la Corte di appello il 24 luglio 2025.
3. L’avvenuta rinunzia al ricorso impone di dichiararne l’inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39374/2025 Roma, lì, 04/12/2025 euro 500,00 – in proporzione al grado di colpa – in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PAOLA BORRELLI ELISABETTA MARIA MOROSINI