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Sentenza — n. 39372/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39372/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39372/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, che ha prosciolto ex art. 131 -bis cod. pen. Anna Gallo, tratta a giudizio per rispondere del reato di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento e dall’aver agito su bene destinato a pubblico servizio.

Regesto Legislator

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art. 131 -bis cod. pen, art. 131-bis, comma 1 cod. pen, art. 569 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39372/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131 -bis cod. pen. Anna Gallo, tratta a giudizio per rispondere del reato di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento e dall’aver agito su bene destinato a pubblico servizio.

Parole chiave

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sottrazione di energia abbandono del procedimento per truffa danneggiamento d'impianti elettrici reati contro la pubblica autorità motivo vertente sullo sviamento di potere infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 131 -bis cod. pen
La sentenza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, che ha prosciolto ex art. 131 -bis cod. pen.
art. 131-bis, comma 1 cod. pen
Il ricorso è fondato, dal momento che l’art. 131-bis, comma 1 cod. pen.
art. 569 cod. proc. pen
pen.Non si tratta, infatti, di ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di TORRE ANNUNZIATAnel procedimento a carico di: GALLO ANNA nataa Pompei il 26/08/1982 avverso la sentenza del 15/07/2025 del Tribunaledi Torre annunziata Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore Generale, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, che ha prosciolto ex art. 131 -bis cod. pen. Anna Gallo, tratta a giudizio per rispondere del reato di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento e dall’aver agito su bene destinato a pubblico servizio.

2. Ricorre contro detta sentenza il pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata, che deduce violazione di legge perché il proscioglimento exart. 131-biscod. pen. non è consentito per il reato ascritto alla Gallo, che ha un minimo edittale pari a tre anni di reclusione, a dispetto del limite inferiore massimo previsto dal nuovo testo della disposizione, che è di due anni di pena detentiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, dal momento che l’art. 131-bis, comma 1 cod. pen. prevede che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto può essere disposto quando il reato per cui si procede sia punito con una pena detentiva che, nel minimo, sia contenuta nei due anni. È evidente, dunque, che la sentenza impugnata è viziata per violazione di legge,perché la Gallo era stata tratta a giudizio per il reato di furto contrassegnato da due aggravanti ad effetto speciale,di cui si tiene conto nella determinazione della pena, come prevedel’art. 131-bis, penultimo comma, cod. pen.; il minimo edittale previsto dall’art. 625, ultimo comma, cod. pen. per il furto pluriaggravato è di tre anni di reclusione, il che impedisce di accedere alla formula di proscioglimento prescelta dal Giudice monocratico.

Ne consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa persona fisicaex art. 623, lett. d), cod. proc. pen.Non si tratta, infatti, di ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen. – che impli cherebbe che il rinvio conseguente all’annullamento fosse verso la Corte di appello –dal momento che il pubblico ministero, oggi, dopo l’interpolazione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., non ha più il potere di proporre appello avverso unasentenza per reato per cui l’azione penale deve essere esercitata con citazione diretta.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica. Così è deciso, 20/11/2025 Il C