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Ordinanza — n. 38927/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38927/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant, Umberto Bellilli, filed the petition personally rather than through a registered defense attorney. The lower court had convicted Bellilli of forgery and recidivism, but the appeal failed due to a procedural defect under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and Bellilli was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Appeals for cassation must be signed by a registered defense attorney; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing by accused registered defense attorney requirement Art. 613 Code of Criminal Procedure procedural defect dismissal recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
L’art. 613 cod. proc. pen., al comma primo, prevede che: L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione.
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Testo completo

LO ORDINANZA Bellilli Umberto nato a ROMA il 10/04/1963 avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 giugno 2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Umberto Bellilli colpevole del delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., consumato il 12 dicembre 2016, per avere prodotto, al notaio rogante la vendita di un terreno, la falsa procura a vendere, a lui apparentemente rilasciata, del proprietario del medesimo, irrogando, con la recidiva reiterata e specifica, la pena di mesi otto e giorni ventisei di reclusione.

2. Propone ricorso l’imputato, personalmente, lamentando, con l’unico motivo, il mancato accoglimento dei motivi di ricorso, in particolare sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul riconoscimento della recidiva e sulla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. L’art. 613 cod. proc. pen., al comma primo, prevede che: L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Se ne deduce che l’odierno ricorso per cassazione, proposto personalmente dall’imputato, è inammissibile. L’inammissibilità in questione va dichiarata senza formalità di procedure ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Pre