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Ordinanza — n. 38920/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed for being outside statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38920/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged a plea bargain sentencing decision on grounds not permitted by law. The appellant argued the trial court failed to assess non-punishability under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and misapplied sentencing criteria. The court ruled that appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific issues regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty illegality, excluding arguments about omitted non-punishability or sentencing calculation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing judgments are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty illegality, excluding challenges to omitted non-punishability or sentencing calculation.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds sentencing review non-punishability Cassation procedure aggravamento della pena revisione della sentenza penale licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ne consegue, ex art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione, per non avere la sentenza impugnata motivato in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod.
Art. 133, cod. pen.
Inoltre, ha denunciato l’omessa valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 4 luglio 2025, il Tribunale di Verona, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Pasquale Brunello in ordine al reato di cui agli artt.
art. 133 cod. pen
Inoltre, ha denunciato l’omessa valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
È invece inammissibile -poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
La medesima conclusione vale con riguardo al motivo con cui si deduce violazione di legge e difetto o vizio di motivazione rispetto alla quantificazione della pena della quale non si lamenta l’illegalità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Sez. 2, n. 4727/2018
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLO PASQUALE (cui: 012ai5f) nato a TORINO il 29/03/1968 avverso la sentenza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di Verona Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 4 luglio 2025, il Tribunale di Verona, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Pasquale Brunello in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, n. 4 cod. pen. la pena di finale di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione, per non avere la sentenza impugnata motivato in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen, nonché alle ragioni per cui ha ritenuto fondata la prospettazione accusatoria, limitandosi a richiamare le sole indagini di polizia giudiziaria. Inoltre, ha denunciato l’omessa valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibilepoiché propostofuori dai casi consentiti . Invero, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). È invece inammissibile -poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).

La medesima conclusione vale con riguardo al motivo con cui si deduce violazione di legge e difetto o vizio di motivazione rispetto alla quantificazione della pena della quale non si lamenta l’illegalità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

4. L'inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727/2018).

5. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna de l ricorrent e al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuire profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 -01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presi