Ordinanza — n. 38841/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO NICOLA nato a BARI il 06/10/1998 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, che ha dichiarato Nicola Cassano colpevole di due furti in abitazione pluriaggravati di cui ai capi a) e b), condannandolo alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38841/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato, che svolge un motivo unico con il quale lamenta il mancato scrutinio delle doglianze difensive introduttive di dubbi in merito alla ricostruzione dei fatti e alla conseguente responsabilità dell'imputato. 3.11 ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione è stato irritualmente proposto dall'imputato personalmente: ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017 - a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO NICOLA nato a BARI il 06/10/1998 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, che ha dichiarato Nicola Cassano colpevole di due furti in abitazione pluriaggravati di cui ai capi a) e b), condannandolo alla pena di giustizia.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato, che svolge un motivo unico con il quale lamenta il mancato scrutinio delle doglianze difensive introduttive di dubbi in merito alla ricostruzione dei fatti e alla conseguente responsabilità dell'imputato. 3.11 ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione è stato irritualmente proposto dall'imputato personalmente: ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017 - a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
La conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità. (Sez. U. n. 8914 de/ 21/12/2017 C.C. (dep. 23/02/2018), Aiello, Rv. 272010). 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2025 Consi