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Sentenza — n. 38791/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court conviction for fraudulent bankruptcy due to fatal lack of chronological evidence linking acts to the defendant's tenure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38791/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Second Instance Court's conviction of Egidio Grazia for fraudulent bankruptcy, ordering a retrial. The defendant argued that her administrative role ended in 2012, making it impossible to attribute subsequent asset withdrawals to her. The Court found a fatal flaw in the lower court's reasoning, which inconsistently applied the requirement for temporal proof of criminal acts against the defendant's specific period of administration.

Regesto Legislator

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Art. 536 c.p.; In cases of fraudulent bankruptcy, an administrator's liability cannot be established solely by the absence of asset inventory data if a new administrator succeeded them, unless the specific timing of the illicit acts falls within the former administrator's tenure or an agreement with the successor is proven.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy administrative liability temporal attribution lack of evidence contradictory reasoning asset inventory successor administrator reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti

Disposizioni normative citate

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Art. 536 c.p.
art. 611 cod. proc. pen
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Vianello, Rv. 236031
Sez. 5, n. 31691 del 30/05/2024, Morico
tra le ultime non massimate Sez. 5, n. 31691 del 30/05/2024, Morico).
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Egidio Grazia nataa Santa Paolina il 28/02/1968 avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentitala relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Grazia Egidio in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a lei ascritto nella veste di amministratore di diritto, dal 4 febbraio 2009 al 25 aprile 2012,della società Sauchelli srl , dichiarata fallita il 27 maggio 2013. A tale decisione di perveniva attraverso le seguenti scansioni processuali. Il Pubblico ministero aveva esercitato l’azione penale per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (in relazione alla distrazione di tredici veicoli) e di bancarotta fraudolenta documentale (per la sottrazione dell’intera documentazione contabile della fallita) nei confronti di:

GraziaEgidio, nella qualità sopra indicata;Carmine Sauchelli (marito della Egidio), quale amministratore di fatto;nonché di Luciano Guida, amministratore formale dal 25 aprile 2012 alla data di fallimento. All’esito del giudizio dibattimentale di primo grado, il Tribunale di Benevento ha affermato la responsabilità di Grazia Egidio unicamente per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; mentre haassolto l’imputata dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale sul rilievo che, tenuto conto della successione nella carica tra Egidio e Guida, non era chiaro chi in concreto avesse sottratto tutti i libri e le scritture contabili della fallita e non essendo stato dimostrato un concorso di persone nel reato.

Il medesimo Tribunale ha assolto Guida dal reato di bancarotta fraudolenta documentale (per le ragioni appena esposte) e da quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, considerandolo mero prestanome; inoltre ha assolto C armine Sauchelli in assenza di prova circa l’esercizio di poteri gestori.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorr e Grazia Egidio , tramite i l difensore, articolando due motivi,di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo denuncia vizio di motivazione circa l ’affermazione di responsabilità. La censura fa leva, sostanzialmente, sulla circostanza che l’imputata ha dismesso la carica nel 2012, che le era succeduto Guida, che le condotte distrattive non sono state collocate nel tempo, che, pertanto, le distrazioni non possono attribuirsi alla ricorrente. E ciò soprattutto considerando che proprio su un argomento simile riposa l’assoluzione dell’imputata dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sicché la motivazione incorre in contraddizione allorché perviene a soluzioni opposte sulla scorta della medesima situazione logico-fattuale, anche alla luce della circostanza, riferita da un testimone di polizia giudiziaria, che, dopo il fallimento della società,Luciano Guida era stato trovato in possesso di una delle autovetture oggetto di distrazione. 2.2.

Il secondo motivo deduce vizio motivazionale in punto di ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo.

3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Va premesso, in generale, che la ricostruzione offerta dai giudici di merito sconta una genetica caduta di linearità. Invero,dei tre originari imputati, Sauchelli è stato ritenuto del tutto estraneo alla gestione della società; l’odierna ricorrente è stata considerata amministratrice di diritto, con effettivi poteri gestori, dal 4 febbraio 2009 al 25 aprile 2012 e , in forza di tanto, è stata dichiarataresponsabile della distrazione dei veicoli; Guida, formale amministratore dal 26 aprile 2012 sino al fallimento, è stato qualificato come mero prestanome; il che, però, non fa comprendere chi, secondo i giudici di merito, abbia avuto in mano la gestione reale della società per il periodo successivo alla dismissione della carica da parte dell’odierna ricorrente.

Peraltro, il Tribunale esclude espressamente l’ipotesi di un concorso nei reati. 2.2. Nel contesto fattuale così ricostruito, emerge un evidente vizio motivazionale che affligge l’ effettiva addebitabilità della condotta distrattiva all'imputata. Va ricordato l’insegnamento di questa Corte, per cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è illegittima l'affermazione della responsabilità dell'amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento - all'atto della redazione dell'inventario da partedel curatore - di dati beni di cui la società abbia avuto il possesso in epoca anteriore e prossima al fallimento, qualora sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell'impresa, considerato che, in tal caso, la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Vianello, Rv. 236031, cfr. tra le ultime non massimate Sez. 5, n. 31691 del 30/05/2024, Morico).

Nella specie, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito,Grazia Egidio: ha dismesso la carica di amministratrice oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento;non ha proseguito in una gestione di fatto; non ha concorso con il prestanome nel compimento di azioni illecite in ipotesi verificatesi nella parte finale della vita della società; non risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale proprio perché non è stato possibile collocare la condotta nella fase della sua gestione o in quella successiva. Lo sviluppo logico di questo ragionamento, che impernia le decisioni di merito, richiedeche le condotte distrattive sono riconducibili alla ricorrente a condizione che essere ricadano temporalmente nel periodo coperto dall’amministrazione della stessa, altrimenti dovrebbe valere il medesimo argomento spesoin relazione alla bancarotta fraudolenta documentale per esentare da responsabilità sia Grazia Egidio sia Luciano Guida ─ tanto più che quest’ultimo, come precisato dal difensore, era in possesso di almeno una delle vetture in contestazione─.

Questo passaggio fattuale sulla collocazione temporale delle condotte distrattive ─ implicato necessariamente dal complessivo ordito argomentativo delle decisioni di merito─ difetta del tutto.

3. Il secondo motivo è assorbito.

4. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Va chiarito che ad oggi non è maturato il termine massimo di prescrizione del reato (pari ad anni dodici e mesi sei), tenuto conto di 85 giorni di sospensione (64 giorni per sospensione c.d. Covid in relazione al rinvio dell’udienza del 17 aprile 2020; 21 giorni per rinvio dal 6 al 27 novembre 2020 per legittimo impedimento del difensore). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad