Ordinanza — n. 38414/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVAS FLAVIO (CUI 05GUE7E) nato il 08/09/1997 avverso la sentenza del 15/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Vercelli ha applicato, nei confronti di Flavio Rivas, la pena concordata in relazione al delitto di cui all’art.495 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 64 cod. proc. pen, art. 495 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 38414/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pen.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVAS FLAVIO (CUI 05GUE7E) nato il 08/09/1997 avverso la sentenza del 15/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Vercelli ha applicato, nei confronti di Flavio Rivas, la pena concordata in relazione al delitto di cui all’art.495 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale,avvocato Leonardo Tammaro, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità. In particolare, si sostiene che il giudice a quonon avrebbe offerto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece, prosciolto, segnalandosi come,in occasione del fermo, in sede di verifica della identità personale, l’imputato non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 64 cod. proc. pen., in spregio al dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 5 giugno 2023 che,in tal caso,esclude la punibilità per violazione dell’art. 495 cod. pen.
3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Considerato che questa Corte, già prima dell’introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio; 5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025 Il Consigliere es