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Ordinanza — n. 38413/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38413/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38413/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile Di Benedetto Gianluca nato a CASERTA il 25/01/1975 nel procedimento a carico di: Tribus Arnold nato a CERMES il 30/09/1952 inoltre: Oberhofer Artur nato a BRUNICO il 30/10/1966 Hinterwaldner Silke nato a BRESSANONE il 09/02/1975 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini; Fatto e diritto 1.La parte civile Di Benedetto Gianluca ricorr e avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento,sezione distaccata di Bolzano, confermativa della sentenza di primo grado, che aveva assolto Oberhofer Artur, Hinterwaldner Silke, Tribus Arnold da varie imputazionidi cui all’art. 595 cod. pen., anche continuate ed aggravate, in suo danno, perché il fatto non costituisce reato.

Regesto Legislator

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art. 595 cod. pen; Ordinanza — n. 38413/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l’osservanza di formalità, ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 591 comma 1 lett. c), 585, comma 1, lett. c)e 544, comma 3 cod. proc. pen., perché tardivo. Il ricorso è stato depositato a fronte di sentenza emessa il 3 aprile 2025che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni cinquanta.La sentenza è stata tempestivamente depositata il 14 maggio 2025 e dalla data del previsto deposito – cioè, il 23 maggio 202 5 - decorreva il termine di quarantacinque giorni per il deposito del ricorso,con scadenza il 7 luglio 2025 , viceversa il ricorso è stato depositato solo in data8 luglio 2025.

Parole chiave

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termini legali preclusione per tardività termine di revisione ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo istanza tardiva di restituzione dei termini perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 595 cod. pen
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile Di Benedetto Gianluca nato a CASERTA il 25/01/1975 nel procedimento a carico di: Tribus Arnold nato a CERMES il 30/09/1952 inoltre: Oberhofer Artur nato a BRUNICO il 30/10/1966 Hinterwaldner Silke nato a BRESSANONE il 09/02/1975 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini; Fatto e diritto 1.La parte civile Di Benedetto Gianluca ricorr e avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento,sezione distaccata di Bolzano, confermativa della sentenza di primo grado, che aveva assolto Oberhofer Artur, Hinterwaldner Silke, Tribus Arnold da varie imputazionidi cui all’art. 595 cod. pen., anche continuate ed aggravate, in suo danno, perché il fatto non costituisce reato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l’osservanza di formalità, ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 591 comma 1 lett. c), 585, comma 1, lett. c)e 544, comma 3 cod. proc. pen., perché tardivo. Il ricorso è stato depositato a fronte di sentenza emessa il 3 aprile 2025che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni cinquanta.La sentenza è stata tempestivamente depositata il 14 maggio 2025 e dalla data del previsto deposito – cioè, il 23 maggio 202 5 - decorreva il termine di quarantacinque giorni per il deposito del ricorso,con scadenza il 7 luglio 2025 , viceversa il ricorso è stato depositato solo in data8 luglio 2025.

Ritenuto, pertanto,che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 - bis , cod. proc. pen., senza previo avviso alle parti , comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decisoil 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr